IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n. 237;
  Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
  Visti gli articoli 4 e 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
  Sentite  le  commissioni  Difesa  della  Camera  dei deputati e del
Senato della Repubblica;
                               Decreta:
  E'  approvato il seguente regolamento concernente la determinazione
dei giovani da dispensare in quanto in possesso di minore  indice  di
idoneita'  somatico-funzionale  o  psico-attitudinale  in  base  alla
lettera e) dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
                               Art. 1.
  La formazione dei contingenti di leva da incorporare per l'Esercito
e  l'Aeronautica  militare  avviene   con   procedura   automatizzata
utilizzando  i  giovani  idonei  al  servizio militare ivi compresi i
giovani trasferiti dalla Marina  militare  all'Esercito  perche'  non
atti   o  eccedenti  al  fabbisogno  della  Forza  armata,  dando  la
precedenza a coloro i quali sono  in  possesso  del  miglior  profilo
psico-fisio-attitudinale.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse del decreto:
             - Il D.P.R. n. 237/1964 contiene norme legislative sulla
          leva e il reclutamento  obbligatorio  nell'Esercito,  nella
          Marina e nell'Aeronautica.
             -  La legge n. 191/1975 reca nuove norme per il servizio
          di leva.
             -  Il  testo  dell'art. 4 della legge n. 958/1986 (Norme
          sul servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva
          prolungata) e' il seguente:
             "Art.  4 (Accertamenti sanitari e attitudinali). - 1. Ai
          fini della migliore utilizzazione del  personale  nei  vari
          incarichi,  il  Ministro  difesa  ha facolta', se richiesto
          dagli interessati con domanda documentata, di sottoporre  a
          nuova  visita medica e ad esami fisio-psicoattitudinali gli
          arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della prestazione
          del  servizio militare di leva per un periodo non inferiore
          a tre anni. La domanda deve essere  presentata  almeno  sei
          mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio.
             2.   Gli   arruolati  nell'Esercito  e  nell'Aeronautica
          militare che si ritengano affetti  da  malattie  o  lesioni
          tali  da  poter  essere  causa di non idoneita' al servizio
          militare possono chiedere  di  essere  sottoposti  a  nuovi
          accertamenti  sanitari  entro  i termini e con le modalita'
          precisate nel manifesto di chiamata alle armi  del  proprio
          contingente.
             3.   Nuovi   accertamenti  sanitari  sono  disposti,  se
          richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati
          nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare
          gravita' e in cui esista seria e  manifesta  compromissione
          delle  principali  funzioni fisiche o pschiche, purche' sia
          documentata  con  certificazione  rilasciata  dagli  organi
          sanitari pubblici. Le relative modalita' sono precisate nel
          manifesto  di  chiamata  alle  armi   del   contigente   di
          appartenenza.
             4.  Gli  arruolati  nel  Corpo equipaggi Marina militare
          (CEMM) che, nell'anno in cui rispondono alla chiamata  alle
          armi, si trovino nelle condizioni indicate nei commi 2 e 3,
          possono chiedere di essere sottoposti a nuovi  accertamenti
          sanitari    entro   30   giorni   dalla   ricezione   della
          cartolina-precetto di avviamento  alle  armi.  La  relativa
          domanda,   corredata  da  certificazione  rilasciata  dagli
          organi sanitari pubblici, deve essere presentata secondo le
          modalita' stabilite in via amministrativa.
             5.  L'Amministrazione  della  difesa  sottopone a visita
          medica gli arruolati  al  momento  della  presentazione  al
          Corpo.
             6.  Gli  arruolati  che, dopo aver ottenuto il rinvio ai
          sensi dell'art. 10, abbiano conseguito  un  diploma  o  una
          laurea  possono essere assegnati a domanda, compatibilmente
          con le esigenze di  servizio,  a  reparti  o  impiegati  in
          attivita'  che  consentano  il migliore utilizzo delle loro
          attitudini. La domanda deve essere  presentata  almeno  tre
          mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio, corredata dal
          titolo di studio conseguito.
             7.  I  militari  ed  i  graduati  in servizio di leva in
          possesso del diploma di laurea in medicina e  chirurgia  ed
          abilitati   all'esercizio   professionale   possono  essere
          impiegati, a domanda, e quando ve ne  sia  l'esigenza,  per
          coadiuvare   gli   ufficiali  medici  nell'espletamento  di
          attivita' sanitarie".
             -  Il comma 1 dell'art. 7 della citata legge n. 958/1986
          sostituisce l'art. 100 del D.P.R. n. 237/1964 con il  testo
          di seguito riportato:
             "Art.  100.  -  In occasione della chiamata alle armi di
          ogni  classe  di  leva,  qualora  si  prevedano   eccedenze
          rispetto  al  fabbisogno  quantitativo  e  qualitativo  del
          personale  da  incorporare,  sono  fissati,   con   decreto
          ministeriale  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale, i
          criteri  per  la  individuazione  degli  arruolati  che  il
          Ministro   della  difesa  ha  facolta'  di  dispensare  dal
          servizio di leva.
             Il  decreto  ministeriale,  di  cui al precedente comma,
          deve comunque prevedere che, fatte salve le esigenze  delle
          Forze  armate,  la  dispensa  possa  essere  concessa  agli
          arruolati  che  si  trovino,   in   ordine   di   priorita'
          decrescente, in una delle seguenti posizioni:
               a)  figlio unico convivente con genitori dei quali uno
          portatore di handicap che lo renda  non  autosufficiente  o
          invalido   civile  affetto  da  mutilazione  o  invalidita'
          analoga a quelle per le quali e' previsto  l'accompagnatore
          ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30
          dicembre 1981, n. 834;
               b)  unico  fratello  convivente  di  handicappato  non
          autosufficiente,  in  mancanza  di  genitori  in  grado  di
          provvedervi e di assisterlo;
               c)   responsabile   diretto   e   determinante   della
          conduzione di impresa familiare,  anche  se  costituita  in
          forma  societaria,  o del mantenimento e del sostegno della
          famiglia, quando si tratti di unico produttore di  reddito,
          purche'  nell'impresa  o  nella famiglia non vi siano altri
          familiari, compresi tra  i  diciotto  e  i  sessanta  anni,
          esclusa  la  madre vedova, in grado di condurre l'azienda o
          di provvedere al sostentamento della famiglia;
               d) accertate difficolta' economiche o familiari;
               e)  minore  indice  di idoneita' somatico-funzionale o
          psico-attitudinale, secondo  quanto  previsto  da  apposito
          regolamento  approvato con decreto ministeriale, sentito il
          parere delle competenti commissioni parlamentari".