CODICE DI PROCEDURA PENALE Relazione al progetto preliminare . . . . . . . . . . . . . Pag. 3 Relazione al testo definitivo . . . . . . . . . . . . . . . " 159 DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI Relazione al progetto preliminare . . . . . . . . . . . . . Pag. 205 Relazione al testo definitivo . . . . . . . . . . . . . . . " 213 NORME PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AL NUOVO PROCESSO PENALE ED A QUELLO A CARICO DEGLI IMPUTATI MINORENNI Relazione al progetto preliminare . . . . . . . . . . . . . Pag. 223 Relazione al testo definitivo . . . . . . . . . . . . . . . " 233 INDICE PARTE PRIMA Libro I SOGGETTI Titolo I - Giudice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9 Titolo II - Il pubblico ministero . . . . . . . . . . . . " 22 Titolo III - La polizia giudiziaria . . . . . . . . . . . " 24 Titolo IV - Imputato . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 28 Titolo V - Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria . . . . . . " 32 Titolo VI - Persona offesa dal reato . . . . . . . . . . " 40 Titolo VII - Difensore . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 44 Libro II ATTI Titolo I - Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . Pag. 48 Titolo II - Atti e provvedimenti del giudice . . . . . . " 50 Titolo III - Documentazione degli atti . . . . . . . . . . " 50 Titolo IV - Traduzione degli atti . . . . . . . . . . . . " 52 Titolo V - Notificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . " 52 Titolo VI - Termini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 55 Titolo VII - Nullita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 55 Libro III PROVE Titolo I - Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . Pag. 60 Titolo II - Mezzi di prova . . . . . . . . . . . . . . . " 62 Titolo III - Mezzi di ricerca della prova . . . . . . . . " 68 Libro IV MISURE CAUTELARI Titolo I - Misure cautelari personali . . . . . . . . . Pag. 71 Titolo II - Misure cautelari reali . . . . . . . . . . . " 79 PARTE SECONDA Libro V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE Titolo I - Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . Pag. 81 Titolo II - Notizia di reato . . . . . . . . . . . . . . " 82 Titolo III - Condizioni di procedibilita' . . . . . . . . " 83 Titolo IV - Attivita' a iniziativa della polizia giudiziaria Titolo V - Attivita' del pubblico ministero . . . . . . " 89 Titolo VI - Arresto in flagranza e fermo . . . . . . . . " 95 Titolo VII - Incidente probatorio . . . . . . . . . . . . " 98 Titolo VIII - Chiusura delle indagini preliminari . . . . . " 100 Titolo IX - Udienza preliminare . . . . . . . . . . . . . " 101 Titolo X - Revoca della sentenza di non luogo a procedere " 103 Libro VI PROCEDIMENTI SPECIALI Titolo I - Giudizio abbreviato . . . . . . . . . . . . . Pag. 104 Titolo II - Applicazione della pena su richiesta delle parti Titolo III - Giudizio direttissimo . . . . . . . . . . . . " 109 Titolo IV - Giudizio immediato . . . . . . . . . . . . . " 110 Titolo V - Procedimento per decreto . . . . . . . . . . " 110 Libro VII GIUDIZIO Titolo I - Atti preliminari al dibattimento . . . . . . Pag. 113 Titolo II - Dibattimento . . . . . . . . . . . . . . . . " 114 Titolo III - Sentenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 119 Libro VIII PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE Titolo I - Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . Pag. 122 Titolo II - Indagini preliminari . . . . . . . . . . . . " 122 Titolo III - Atti introduttivi del giudizio . . . . . . . " 123 Titolo IV - Definizione del procedimento . . . . . . . . " 123 Libro IX IMPUGNAZIONI Titolo I - Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . Pag. 126 Titolo II - Appello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 129 Titolo III - Ricorso per cassazione . . . . . . . . . . . " 132 Titolo IV - Revisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 136 Libro X ESECUZIONE Titolo I - Giudicato . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 141 Titolo II - Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali " 144 Titolo III - Attribuzioni degli organi giurisdizionali . . " 146 Titolo IV - Casellario giudiziale . . . . . . . . . . . . " 150 Titolo V - Spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 151 Libro XI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE Titolo I - Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . Pag. 151 Titolo II - Estradizione . . . . . . . . . . . . . . . . " 152 Titolo III - Rogatorie internazionali . . . . . . . . . . " 155 Titolo IV - Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane . . . " 156 RELAZIONE AL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE INDICE Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 163 PARTE PRIMA Libro I SOGGETTI Titolo I - Giudice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 165 Titolo II - Pubblico ministero . . . . . . . . . . . . . " 170 Titolo III - Polizia giudiziaria . . . . . . . . . . . . . " 170 Titolo IV - Imputato . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 170 Titolo V - Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria . . . . . . " 172 Titolo VI - Persona offesa dal reato . . . . . . . . . . " 174 Titolo VII - Difensore . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 175 Libro II ATTI Titolo I - Disposizioni generali . . . . . . . . . . . Pag. 176 Titolo II - Atti e provvedimenti del giudice . . . . . . " 178 Titolo III - Documentazione degli atti . . . . . . . . . . " 179 Titolo IV - Traduzione degli atti . . . . . . . . . . . . " 179 Titolo V - Notificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . " 179 Titolo VI - Termini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 180 Titolo VII - Nullita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 180 Libro III PROVE Titolo I - Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . Pag. 180 Titolo II - Mezzi di prova . . . . . . . . . . . . . . . " 181 Titolo III - Mezzi di ricerca della prova . . . . . . . . " 182 Libro IV MISURE CAUTELARI Titolo I - Misure cautelari personali . . . . . . . . . Pag. 183 Titolo II - Misure cautelari reali . . . . . . . . . . . " 186 PARTE SECONDA Libro V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE Titolo I - Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . Pag. 186 Titolo II - Notizia di reato . . . . . . . . . . . . . . " 186 Titolo III - Condizioni di procedibilita' . . . . . . . . " 186 Titolo IV - Attivita' a iniziativa della polizia giudiziaria . . . . . . . . . . . . . . . . " 186 Titolo V - Attivita' del pubblico ministero . . . . . . " 187 Titolo VI - Arresto in flagranza e fermo . . . . . . . . " 187 Titolo VII - Incidente probatorio . . . . . . . . . . . . " 188 Titolo VIII - Chiusura delle indagini preliminari . . . . . " 188 Titolo IX - Udienza preliminare . . . . . . . . . . . . . " 188 Titolo X - Revoca della sentenza di non luogo a procedere " 188 Libro VI PROCEDIMENTI SPECIALI Titolo I - Giudizio abbreviato . . . . . . . . . . . . . Pag. 189 Titolo II - Applicazione della pena su richiesta delle parti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 189 Titolo III - Giudizio direttissimo . . . . . . . . . . . . " 189 Titolo IV - Giudizio immediato . . . . . . . . . . . . . " 190 Titolo V - Procedimento per decreto . . . . . . . . . . " 190 Libro VII GIUDIZIO Titolo I - Atti preliminari al dibattimento . . . . . . Pag. 190 Titolo II - Dibattimento . . . . . . . . . . . . . . . . " 190 Titolo III - Sentenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 193 Libro VIII PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE Titolo I - Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . Pag. 194 Titolo II - Indagini preliminari . . . . . . . . . . . . " 195 Titolo III - Atti introduttivi del giudizio . . . . . . . " 196 Titolo IV - Definizione del procedimento . . . . . . . . " 196 Libro IX IMPUGNAZIONI Titolo I - Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . Pag. 198 Titolo II - Appello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 199 Titolo III - Ricorso per cassazione . . . . . . . . . . . " 200 Titolo IV - Revisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 201 Libro X ESECUZIONE Titolo I - Giudicato . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 202 Titolo II - Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali " 202 Titolo III - Attribuzioni degli organi giurisdizionali . . " 202 Titolo IV - Casellario giudiziale . . . . . . . . . . . . " 203 Titolo V - Spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 203 Libro XI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE Titolo I - Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . Pag. 204 Titolo II - Estradizione . . . . . . . . . . . . . . . . " 204 Titolo III - Rogatorie internazionali . . . . . . . . . . " 204 Titolo IV - Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane . . " 204 RELAZIONE AL PROGETTO PRELIMINARE DELLE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI (*) (*) La redazione delle disposizioni sul nuovo processo penale a carico di imputati minorenni e della relazione e' stata curata dalla Commissione presieduta dalla Dott.ssa Livia Pomodoro e composta dal Dott. Giorgio Battistacci (Vice Presidente), dai professori Andrea Antonio Dalia, Gaetano De Leo, Antonino Galati, dai magistrati Gilberto Barbarito, Paolo Dusi, Luigi Fadiga, Renato Fulgenzi, Aldo Ghiara, Camillo Losana, Federico Palomba, Lamberto Sacchetti, Angelo Vaccaro, dagli avvocati Ludovica Denti e Rosa Mazzone, dai funzionari Claudio de Lucia, Vincenzo de Orsi, Elio Ruocco. INDICE Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 209 Capo I - Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . . " 210 Capo II - Provvedimenti in materia di liberta' personale " 210 Capo III - Definizione anticipata del processo e giudizio in dibattimento . . . . . . . . . . . . . . . . " 211 Capo IV - Procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 212 RELAZIONE AL TESTO DEFINITIVO DELLE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI INDICE Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 217 Capo I - Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . . " 219 Capo II - Provvedimenti in materia di liberta' personale " 220 Capo III - Definizione anticipata del procedimento e giudizio in dibattimento . . . . . . . . . . . . . . . . " 221 Capo IV - Procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 222 RELAZIONE AL PROGETTO PRELIMINARE DELLE NORME PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AL NUOVO PROCESSO PENALE ED A QUELLO A CARICO DEGLI IMPUTATI MINORENNI (*) (*) La redazione delle norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale e della relazione e' stata curata dalla Commissione presieduta dal Dott. Vladimiro Zagrebelsky e composta dai professori Giovanni Giacobbe (Vice Presidente) e Alessandro Pizzorusso, dai magistrati Carmelo Calderone, Vincenzo Carbone, Franco Fiandanese, Vincenzo Maccarone, Ubaldo Nannucci, Amos Pignatelli, Luigi Scotti, Francesco Siena, Giovanni Verucci, dagli avvocati Carlo Cacciapuoti e Giuseppe Maria Romano. INDICE Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 227 Illustrazione degli articoli . . . . . . . . . . . . . . . " 228 RELAZIONE AL TESTO DEFINITIVO DELLE NORME PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AL NUOVO PROCESSO PENALE ED A QUELLO A CARICO DEGLI IMPUTATI MINORENNI INDICE Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 237 Illustrazione degli articoli . . . . . . . . . . . . . . . " 238 RELAZIONE AL PROGETTO PRELIMINARE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (*) (*) La redazione del progetto e della relazione e' stata curata dalla Commissione presieduta dal Prof. Gian Domenico Pisapia e composta dal prof. Delfino Siracusano (Vice Presidente), dai professori Ennio Amodio, Vincenzo Cavallari, Mario Chiavario, Oreste Dominioni, Vittorio Grevi, Guido Neppi Modona, Mario Pisani, dai magistrati Giancarlo Caselli, Enrico Di Nicola, Liliana Ferraro, Giuseppe La Greca, Giorgio Lattanzi, Ernesto Lupo, Vittorio Mele, Piero Luigi Vigna e dall'avvocato Giuseppe Frigo. La Commissione e' stata affiancata da una Segreteria scientifica, composta dal dott. Giovanni Conti e dal dott. Loreto D'Ambrosio, magistrati dell'Ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia, dai professori Alfredo Gaito, Glauco Giostra, Giulio Illuminati, Giovanni Paolozzi, Enzo Zappala', dai magistrati Giuseppe Amato, Luisa Bianchi, Mario D'Andria, Giovanni de Roberto, Alberto Macchia, Alida Montaldi, Aniello Nappi, Eugenio Selvaggi, Claudia Squassoni, Lucia Tria. La Commissione si e' avvalsa inoltre del contributo fornito dalla Commissione per la redazione delle norme concernenti la disciplina dell'esecuzione penale, presieduta dal dott. Giulio Catelani e composta dal dott. Umberto Ferrante (Vice Presidente), dai professori Ernesto D'Angelo, Giovanni Flora, Adonella Presutti, dai magistrati Mario Canepa, Luigi Daga, Michele Guardata, Giuseppe Vitale, dagli avvocati Giovanni Chiodi e Alfredo Guarino; e dalla Commissione per la redazione delle norme processuali relative alla cooperazione internazionale in materia penale, presieduta dal dott. Vito Librando e composta dai professori Mario Pisani (Vice Presidente), Oreste Dominioni, Franco Mosconi, Giovanni Grasso, dai magistrati Giancarlo Capaldo, Vitaliano Esposito, Orazio Frazzini, Gioacchino Polimeni, Daniele Striani, Giuliano Turone e dell'avvocato Walter Oppici. Allo studio dei problemi posti dai grandi processi in tema di criminalita' organizzata ha provveduto la Commissione presieduta dal dott. Antonino Caponnetto e composta dai professori Gilberto Lozzi, Alfredo Molari, Marino Petrone, Metello Mario Scaparone, dai magistrati Vittorio Borraccetti, Gherardo Colombo, Elvio Fassone, Franco Ionta, Alberto Macchia, Guido Marino, dagli avvocati Paola Balducci, Vittorio Battista, Umberto De Luca. PARTE PRIMA LIBRO I SOGGETTI TITOLO I GIUDICE Il Progetto, a differenza del codice vigente, che si apre con la disciplina delle azioni, inizia con la normativa dedicata al giudice. Conferma, cosi', la innovazione sistematica del Progetto del 1978, la quale aveva allora incontrato il pieno e motivato consenso della Commissione consultiva (Parere, pag. 11). Si e' inteso, in tale modo, accentuare la centralita' della giurisdizione, realizzata attraverso il recupero della terzieta' del giudice, sia che questi intervenga anteriormente al dibattimento, sia che, in esito all'istruzione dibattimentale, emani la decisione. In proposito peraltro, le innovazioni maggiori sono contenute nella parte seconda del Progetto, mentre l'impostazione sistematica del titolo I, dedicato appunto al giudice, si distacca solo in limitati aspetti da quella che presenta il corrispondente titolo del vigente codice. Tra questi aspetti va qui segnalata, oltre la creazione di un apposito capo dedicato alla "giurisdizione", che precede la disciplina della competenza e che contiene una regolamentazione sensibilmente innovativa delle questioni pregiudiziali alla decisione penale, la diversa rilevanza che si e' attribuita alla connessione dei procedimenti: non piu' un fatto che produce "effetti sulla competenza" (secondo l'espressione del vigente codice), modificandone i criteri normali, bensi' un criterio originario di competenza, operativo - in limitati e specifici casi - a prescindere dal fatto che si pervenga o meno alla riunione dei procedimenti connessi. In tal modo, come si dira' piu' ampiamente in seguito, si evita sostanzialmente il rischio di "strumentalizzazioni" della connessione ai fini della attribuzione di competenza, le quali sono invece consentite dai margini di discrezionalita' insiti necessariamente, in misura maggiore o minore, in ogni disciplina della riunione o separazione dei procedimenti. CAPO I GIURISDIZIONE Il titolo relativo al giudice inizia con un capo generale sulla giurisdizione penale contenente tre articoli nei quali vengono disciplinate la cognizione del giudice penale e le questioni pregiudiziali. La creazione del capo risponde alla esigenza sistematica di operare, da un lato, un collegamento con le norme di ordinamento giudiziario e, dall'altro, di fissare nella sede piu' appropriata la sfera di operativita' della giurisdizione penale in rapporto al nuovo orientamento sulla disciplina della pregiudizialita'. In relazione a quest'ultimo aspetto, in particolare, si e' accolta, in modo ancor piu' accentuato che nel Progetto del 1978 la regola dell'autonoma cognizione del giudice nei confronti di tutte le questioni strumentali alla decisione finale, ad eccezione di quelle per cui sia diversamente stabilito (per esempio, le questioni pregiudiziali sullo stato di famiglia o di cittadinanza, in ordine alle quali l'art. 3 prevede la sospensione facoltativa del processo, rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice procedente). In tal modo si realizza, se non la esclusione, una notevolissima semplificazione delle attuali ipotesi di pregiudizialita', in linea con la direttiva 1 della legge-delega (massima semplificazione nello svolgimento del processo) e, piu' in generale, con le esigenze di celerita' e immediatezza proprie del nuovo rito. L'articolo 1 fissa una norma che, pur essendo essenzialmente ricognitiva, non e' sembrata inutile, soprattutto perche', attraverso il collegamento con la disciplina dell'ordinamento giudiziario, vale a sottolineare, sin dall'esordio del discorso normativo, la regola dell'esercizio della giurisdizione penale da parte dei giudici ordinari, in linea con il disposto dell'art. 102 Cost. Nell'ultima parte dell'articolo e' contenuta la clausola "salvo quanto stabilito da speciali disposizioni" che si riferisce ai casi di competenze particolari previste da leggi speciali (Corte costituzionale e giudici militari). Con l'articolo 2 si e' fissata esplicitamente la regola dell'autonoma cognizione del giudice penale per quanto concerne le questioni strumentali rispetto alla decisione finale. Si tratta di una cognizione che ha effetti limitati al processo in corso (cognitio incidenter tantum), senza alcuna efficacia di giudicato. Sul tema delle questioni pregiudiziali, in seno alla Commissione e' emersa la necessita' di contemperare due opposte esigenze: da un canto, garantire la celerita' del processo e la genuinita' dell'accertamento incidentale e, dall'altro, evitare pronunce eventualmente contrastanti soprattutto in una materia di particolare rilevanza sociale, quale quella relativa allo stato di famiglia e di cittadinanza, ove e' maggiormente sentita l'esigenza di certezza. E' prevalso l'orientamento volto a restringere ulteriormente, rispetto alla soluzione adottata dal Progetto del 1978, l'ambito delle eccezioni al principio sancito dall'art. 2 comma 1, secondo il quale e' il giudice a risolvere ogni questione rilevante ai fini della decisione. Si e' ritenuto cioe' di dover privilegiare, per il rilievo che esso ha anche in campo internazionale, il diritto dell'imputato ad essere giudicato entro un termine ragionevole e senza ingiustificati ritardi. L'altra, contrapposta esigenza e' stata pero' opportunamente considerata introducendo la clausola di riserva ("salvo che sia diversamente stabilito"), con cui si e' rinviato, da un lato, all'art. 473, che stabilisce un'incidenza delle questioni civili od amministrative diverse da quelle di stato come possibile causa di sospensione, peraltro limitata, del solo dibattimento; dall'altro, all'art. 3, che attribuisce al giudice la facolta' discrezionale di sospendere il processo quando la decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, sempreche' la questione sia seria e sia gia' in corso il procedimento civile. Con l'articolo 3, pertanto, si e' circoscritto entro limiti rigorosi l'ambito di rilevanza del fenomeno delle questioni pregiudiziali e, a tal fine, in luogo della generica espressione usata dall'art. 19 c.p.p. ("controversia sullo stato delle persone"), si e' preferito precisare che deve trattarsi di una "controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza": cio', per evitare che il procedimento penale possa venire sospeso, per esempio, in caso di controversia sulla qualita' di fallito in pendenza di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Si e', peraltro, ampliato l'ambito di incidenza delle questioni in esame, ricomprendendovi quelle dalla cui risoluzione dipenda non soltanto la decisione sull'esistenza del reato o delle condizioni di punibilita', ma anche, ad esempio, quella sulla sussistenza delle circostanze, essendo al riguardo apparsa ingiustificata la relativa limitazione di cui al testo del Progetto del 1978. Quanto alla forma del provvedimento sospensivo che, naturalmente, puo' aver luogo in ogni stato e grado, si e' mantenuta la normativa attuale che prevede l'emanazione di un'"ordinanza", mentre si sono eliminate le limitazioni oggi frapposte dall'art. 19, comma 4, circa l'impugnabilita' dell'ordinanza medesima: cio' in considerazione del fatto che l'impugnazione non puo', in tale ipotesi, avere un sottinteso dilatorio, ma si pone semmai come strumento di potenziale accelerazione dell'intero iter processuale. Parallelamente alla regola della pregiudizialita' - sia pur relativa - si e' mantenuta per le controversie sullo stato di famiglia o di cittadinanza, la disciplina dell'art. 21 comma 1 del codice vigente, facendo riferimento alla "efficacia di giudicato nel processo penale" della "sentenza irrevocabile del giudice civile" (art. 3 comma 3). Circa l'efficacia delle sentenze che decidono altre controversie civili od amministrative, si e' invece ritenuto di non dover dettare alcuna disciplina specifica, escludendosi con cio' l'autorita' di giudicato delle relative decisioni nel processo penale. Gli accertamenti risultanti da sentenze civili od amministrative che decidono controversie non vertenti sullo stato di famiglia o di cittadinanza saranno dunque valutati nel processo penale alla stregua di ogni altro materiale utile sul piano probatorio, salvi com'e' ovvio gli effetti costitutivi, modificativi od estintivi di situazioni giuridiche, che ad essi siano ricollegati dalla legge. La stessa soluzione e' stata adottata per quel che concerne l'efficacia del giudicato penale in altri processi penali, dove gia' attualmente il silenzio normativo viene interpretato dalla giurisprudenza come tale da escludere effetti riflessi del giudicato. Resta invece salva la conservazione di un'autorita' del giudicato penale nei processi civili o amministrativi, nei limiti previsti degli articoli 642, 643, 644 e 645. Sempre nell'art. 3 comma 2, si disciplina la possibilita' dell'assunzione di prove durante il periodo di sospensione per pregiudizialita'. A tal riguardo si e' ritenuto di far riferimento non alla generica urgenza, ma al "pericolo nel ritardo" che deriverebbe dal mancato compimento di determinati atti. Si e' garantita la genuinita' della prova con la possibilita' di avvalersi a tal fine, prina del dibattimento, dell'incidente probatorio. CAPO II COMPETENZA Il capo II, relativo alla competenza, presenta alcune significative varianti rispetto alle disposizioni del codice di procedura penale vigente. I provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza, la rilevabilita' nei vari stati o gradi del processo e gli effetti dell'inosservanza delle regole relative alla competenza non sono disciplinati nel presente capo e sono stati collocati nel successivo capo III per consentire una piu' razionale sistemazione dei casi di incompetenza. Il capo comprende, invece, la norma che regola la competenza per i procedimenti riguardanti magistrati, ormai non piu' considerata, nemmeno nel vigente codice, come caso di rimessione dei procedimenti, dopo l'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 879, con la quale e' stato introdotto l'art. 41-bis. Sotto il profilo sistematico e' importante rilevare che, nel Progetto, il tema della connessione e' stato introdotto nella sezione III come vera e propria disciplina di criteri attributivi della competenza, riprendendo in tal modo la scelta sistematica del codice di procedura penale del 1913. Tale sistemazione rispecchia una precisa linea di politica legislativa diretta ad una rigorosa delimitazione della connessione al fine di non vulnerare il principio costituzionale del "giudice naturale precostituito per legge" (art. 25 comma 1 Cost.). Anzi, proprio nel rispetto di tale criterio - che, non solo e' richiamato dalla delega con "i principi della Costituzione" nell'alinea dell'art. 2, ma ispira numerose direttive della stessa delega: la 14, prima e seconda parte; la 19 - si e' costruita la disciplina della connessione, innovando in parte a quella prevista nel codice di procedura penale vigente: cosi', l'istituto e' diventato criterio attributivo della competenza analogo a quello stabilito per materia e per territorio; si sono escluse norme corrispondenti a quelle che nel codice vigente demandano in taluni casi ad un organo di competenza superiore, in generale la corte di cassazione, la facolta' di stabilire discrezionalmente quale sia il giudice competente; si sono, infine, ridotti al minimo i casi di connessione, allo scopo di evitare i processi cumulativi e di conseguire la massima semplificazione. La normativa sulla competenza e' preceduta da una norma di portata generale (articolo 4) che contiene le regole per determinare la gravita' del reato, agli effetti della competenza, con riferimento alla pena stabilita dalla legge. Tali regole trovano applicazione sia in tema di competenza per materia, sia in tema di competenza per connessione. Si e' preferita, in luogo del testo del Progetto del 1978 (basato su una direttiva diversa da quella attuale), la formulazione contenuta nell'articolo 32 c.p.p., sostanzialmente identica al contenuto della direttiva 2, prima parte, della delega. Si e' ritenuto, in particolare, di dover reintrodurre l'esplicito riferimento alla pena stabilita per il delitto tentato, tenendo presente l'orientamento della corte di cassazione che ha piu' volte ribadito l'autonomia del delitto tentato ai fini della determinazione della competenza. E' da sottolineare che si e' omessa la previsione (contenuta nell'articolo 32 c.p.p.) della rilevanza della diminuente della minore eta' (art. 98 c.p.), atteso che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 15 luglio 1983, n. 222, la cognizione dei reati a carico di minorenni e' attualmente attribuita in via esclusiva al tribunale per i minorenni. SEZIONE I Competenza per materia L'articolo 5 stabilisce la competenza della corte di assise. Nella formulazione si e' tenuto conto sia della pena edittale, sia della qualita' del reato, anche se la delega, quando si riferisce in particolare alla corte di assise, sembra dare indicazioni di carattere prevalentemente quantitativo. Per la determinazione della competenza della corte di assise, il criterio quantitativo sino ad oggi seguito e' quello che ha riguardo ai reati puniti piu' gravemente. E cio' perche' costituisce principio tradizionale del nostro ordinamento che la cognizione dei reati piu' gravi sia assegnata ad un organo che esprima la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia. La formula usata nel comma 1 lett. a) dell'art. 5 ("delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni") riproduce letteralmente la direttiva 12. In tal modo vengono riservati alla corte di assise, cosi' come nel sistema vigente, reati quali la strage, l'omicidio, l'epidemia, l'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari e il commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate. Diventa, invece, di competenza del tribunale l'omicidio tentato, qualora non ricorrano una delle aggravanti previste dagli articoli 576 e 577 c.p. ne' aggravanti ad effetto speciale. A questo riguardo deve ricordarsi che la direttiva 12, nel fissare i criteri per il calcolo della pena ai fini della determinazione della competenza per materia, non fa alcuna menzione della diminuzione stabilita per il delitto tentato, che e' stato, pertanto, configurato come una figura di reato autonoma. Ne consegue che, considerata la diminuzione prevista dall'art. 56 c.p., il tentato omicidio semplice o, comunque, non aggravato dalle circostanze di cui si deve tener conto nella determinazione della pena ai fini della competenza a norma dell'art. 4, ha come pena massima la reclusione di anni 16 e non rientra nei limiti del comma 1, lett. a), dell'art. 5. Tale innovazione comportera' certamente effetti positivi sul carico di lavoro delle corti di assise. Da un'indagine statistica eseguita sui registri riguardanti i procedimenti trattati dalle corti di assise di Roma negli ultimi cinque anni, si e' potuto constatare che i tentati omicidi coprono circa il 40% del carico complessivo e tra essi circa la meta' si riferiscono ad ipotesi per le quali non ricorre alcuna delle aggravanti rilevanti ai fini della determinazione della competenza. Alla stessa logica si ispirano due eccezioni alla regola generale fissata dal comma 1 lett. a): la prima esclude dalla competenza della corte di assise il reato di cui all'art. 630 comma 1, c.p.; la seconda i delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti. trattasi, invero, di reati che ricorrono frequentemente e che, se venissero sottratti alla competenza del tribunale (cui sono demandati secondo la vigente disciplina), finirebbero per avere una rilevante incidenza sul carico delle corti di assise. Inoltre, per quanto riguarda i reati previsti dalla legge sugli stupefacenti, si richede una specifica conoscenza di nozioni di carattere tecnico che difficilmente puo' essere acquisita dai giudici popolari. Per il reato di cui all'art. 630 comma 1 c.p. debbono, infine, richiamarsi le argomentazioni addotte a suo tempo, in relazione al Progetto del 1978, dalla Commissione consultiva, che si dichiaro' favorevole alla conservazione della competenza del tribunale, al fine di evitare un'inversione di tendenza rispetto alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, che aveva modificato l'art. 29 c.p.p. sopprimendo il comma che prevedeva la competenza della corte di assise per i reati di rapina aggravata, estorsione aggravata e sequestro a scopo di rapina o di estorsione. Resta di competenza della corte di assise il sequestro di persona a scopo di estorsione, nelle ipotesi previste dai commi 2 (se ne deriva la morte del sequestrato, come conseguenza non voluta) e 3 (in caso di morte voluta) dell'art. 630 c.p., essendosi ritenuto che si tratti di ipotesi del tutto diverse da quella del comma 1 dello stesso art. 630 c.p.: la prima, rientrante oltretutto anche nella categoria prevista dal comma 1 lett. c) dell'art. 5, l'altra, invece, assimilabile, di fatto, all'omicidio. E' apparso altresi' opportuno riservare, nel comma 1, lett. b), alla competenza della corte di assise le ipotesi di reato consumato e non anche tentato - previste dagli articoli 579 (Omicidio del consenziente), 580 (Istigazione o aiuto al suicidio), 584 (Omicidio preterintenzionale), 600 (Riduzione in schiavitu'), 601 (Tratta e commercio di schiavi) e 602 (Alienazione e acquisto di schiavi) del codice penale: tutti questi reati hanno pene edittali inferiori nel massimo a 24 anni di reclusione, ma per essi - se consumati - si e' ritenuto che debba valere il rilievo della attribuzione ad un giudice piu' sensibile nell'interpretare il sentimento della collettivita' di cui e' parte in un determinato momento storico. Il comma 1 lett. c) dell'art. 5 attua la direttiva 12, laddove e' menzionato "ogni delitto doloso, se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone". In questa categoria rientrano (oltre ad alcune ipotesi gia' comprese nel comma 1 lett. a) e b) o nel comma 2 dell'art. 5) i reati di cui agli articoli 396 comma 2 n. 2 c.p. (Uso delle armi in duello con morte); 571 comma 2 c.p. (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, con morte); 572 comma 2 c.p. (Maltrattamenti, con morte); 588 comma 2 c.p. (Rissa, nel caso in cui taluno rimanga ucciso); 591 comma 3 c.p. (Abbandono di persone minori od incapaci, con morte) e 593 comma 3 c.p. (Omissione di soccorso, con morte); vi rientrano, altresi', i reati di cui agli articoli 18 comma 4 e 19 comma 6, legge 22 maggio 1978, n. 194 (Morte della donna a seguito di aborto) e 1 comma 4 della legge 10 maggio 1976, n. 342 (Morte a seguito di dirottamento aereo). Vi dovrebbero rientrare, inoltre, ai sensi della norma generale di cui all'articolo 586 c.p., tutti i delitti dolosi dai quali sia derivata come conseguenza non voluta la morte di una persona: l'inclusione di tali delitti, anche se astrattamente conforme alla delega, non e' pero' sembrata opportuna, sia per la qualita' di essi, sia perche' la pena stabilita e' quella dell'omicidio colposo (aumentata di un terzo, sulla base del richiamo all'art. 83 c.p.) e cioe' di un reato per il quale si e' previsto di stabilire la competenza del pretore. Il comma 2 dell'art. 5 si riferisce, infine, ad una serie di ipotesi scelte in base ad un criterio puramente qualitativo, individuato con riguardo al carattere oggettivamente politico dei reati. Non e' stata presa in considerazione l'intera categoria dei delitti politici, ma sono stati enucleati quelli di maggiore rilevanza, sul presupposto che essi vanno piu' opportunamente affidati ad un giudice, quale il giudice popolare, che abbia maggiore sensibilita' ai problemi politici e che meglio del giudice togato possa sentire ed interpretare il sentimento della collettivita'. Sulla base di tale criterio si e' deciso, pertanto, di attribuire alla competenza della corte di assise i delitti previsti nel titolo I del libro II del codice penale (Delitti contro la personalita' dello Stato) e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 (sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio), che anche attualmente sono di competenza della corte di assise, e di estendere, inoltre, tale competenza ai delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645 (contenente le norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, sulla riorganizzazione del partito fascista). Per tutti questi delitti e' apparso, peraltro, opportuno fissare lo stesso limite di pena (reclusione non inferiore a 10 anni nel massimo), che il Progetto del 1978 prevedeva soltanto per i delitti contro la personalita' dello Stato: infatti, in tal modo, per tutti i delitti menzionati nel comma 2, e non solo per alcuni di essi, il criterio dell'interesse politico violato non e' considerato isolatamente, ma e' combinato con il criterio della gravita' del reato. Non sono stati ravvisati, invece, validi motivi per estendere la competenza della corte di assise anche ai delitti previsti dalle leggi elettorali e dalla legge 10 maggio 1976, n. 342 (sulla repressione dei delitti contro la sicurezza della navigazione area), soprattutto in considerazione della particolare complessita' tecnica caratterizzante le fattispecie penali in questione. Nell'articolo 6, riguardante la competenza del tribunale, si e' osservato il criterio informatore del vigente art. 30 c.p.p. In sede di coordinamento dovranno essere riconsiderate le disposizioni contenute nelle leggi speciali che attribuiscono particolari reati alla cognizione del tribunale, indipendentemente dalle norme previste dal nuovo codice. L'articolo 7 definisce la competenza del pretore. Il legislatore delegante del 1987 ha individuato, in linea generale, nel tetto di quattro anni di pena massima l'effetto della combinazione del criterio quantitativo con quello della qualita' del reato indicato nel primo periodo della direttiva 12, prevedendo peraltro che tale limite possa essere superato con riferimento a "delitti specificamente indicati". Nello stabilire quali debbono essere questi delitti, si e' tenuto conto, da un lato, della linea di tendenza, emersa anche nella piu' recente legislazione, volta ad aumentare il numero di reati di competenza del pretore e, dall'altro, del venir meno, nel nuovo processo, dell'ostacolo costituito dal cumulo, nel pretore, delle funzioni requirenti e giudicanti. Per individuare i reati da attribuire al pretore, oltre a quelli rientranti nel limite generale di pena fissato dalla legge-delega, si sono, in primo luogo, considerate le fattispecie attribuite alla competenza del pretore dalla novella n. 400/84 (rispetto alla quale sono state ritenute inopportune modificazioni regressive) e le fattispecie indicate nel Progetto del 1978. In secondo luogo, ci si e' ispirati ad una serie di criteri orientativi - a volte concorrenti - e si e' considerato competente il pretore: per il reato aggravato quando l'eventuale aggravante (modificativa della competenza) non comporta accertamenti qualitativamente diversi rispetto al reato base gia' di competenza pretorile (ad es. art. 614 ultimo comma c.p.: violazione di domicilio aggravata da violenza sulle cose o alle persone ovvero se il colpevole e' palesemente armato); per reati "omogenei", quanto alle modalita' del fatto ed agli accertamenti da compiere, ad altro reato spettante alla competenza del pretore (ad es. il reato di omicidio colposo previsto dall'art. 589 c.p. rispetto al reato di lesioni colpose); per reati in relazione ai quali le relative indagini non sono incompatibili con la maggiore snellezza e celerita' del procedimento pretorile rispetto a quello davanti al tribunale (ad es. truffa aggravata di cui all'art. 640 comma 2 c.p.); per ipotesi criminose divenute residuali a seguito dell'innalzamento a quattro anni della soglia "normale" determinativa della competenza del pretore (ad es. art. 343 comma 2: oltraggio a magistrato in udienza con attribuzione di un fatto determinato). In particolare, sulle singole fattispecie incluse nel comma 2 dell'art. 7 puo' dirsi: art. 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e art. 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale): la modifica si giustifica sulla base della mancanza di complessita' delle indagini relative ai fatti; si e' pure tenuto presente il criterio dell'incidenza statistica, finalizzato a decongestionare il carico di lavoro dei tribunali; art. 343 (Oltraggio a un magistrato in udienza): la modifica risponde a criteri logico-sistematici. A seguito dell'innalzamento del "tetto" a quattro anni, con conseguente attrazione dei reati previsti dagli artticoli 343 comma 3 (Oltraggio a Corpo politico, amministrativo o giudiziario, con l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato) e 343, comma 1 (Oltraggio a un magistrato in udienza), e' parsa infatti illogica (a parte il criterio della residualita') la esclusione dell'ipotesi aggravata dalla attribuzione di un fatto determinato; art. 349 comma 2 (Violazione di sigilli commessa dal custode): non e' parso che vi sia ragione di conservare la competenza del tribunale su fatti dei quali sostanzialmente gia' conosce il pretore e per i quali non si impongono indagini complesse o comunque diverse (in riferimento alla aggravante in questione). Va pure osservato che la modifica proposta appare opportuna in relazione a tutti quei casi (sequestro di manufatti abusivi, di cantieri non in regola con le norme sulla prevenzione degli infortuni, etc.) nei quali l'accertamento in ordine alla violazione dei sigilli e' spesso connesso a quello sul fatto in relazione al quale e' stato disposto il sequestro; art. 379 (Favoreggiamento reale): per ragioni di ordine sistematico e per la tipologia delle indagini richieste e' parso opportuno attribuire alla competenza pretorile una ipotesi che presenta molte analogie con la ricettazione (art. 648 c.p.) e con il favoreggiamento personale (art. 378), per i quali e' competente il medesimo giudice; art. 588 comma 2 (Rissa aggravata): si richiamano le considerazioni svolte sub art. 5 per trarne argomento circa la ritenuta opportunita' di non estendere la competenza del pretore oltre l'ipotesi dell'art. 588 gia' prevista dall'attuale art. 31 c.p.p. come novellato nel 1984; art. 589 (Omicidio colposo): va considerato che degli omicidi colposi il 92% e' conseguenza di violazioni alle norme sulla circolazione stradale, onde appare opportuna la attribuzione di tale reato al pretore cui non puo' non riconoscersi una competenza specifica in materia di norme sulla disciplina della circolazione stradale. Quanto alla particolare delicatezza degli accertamenti a volte richiesti da talune fattispecie di omicidio colposo, soprattutto con riguardo alle indagini sulla causa della morte, si ricorda che il pretore compie gia' accertamenti del genere, poiche' indagini medico-legali di particolare complessita' sono, non raramente, indispensabili anche nel caso di lesioni colpose. Tale ultimo rilievo consente di superare l'obiezione avanzata, in relazione al Progetto del 1978 (secondo cui la competenza in ordine alla liquidazione del danno appartiene al tribunale) posto che anche nel caso di lesioni colpose puo' essere superata - in ordine al danno - la competenza civile corrispondente. La necessita' di una particolare oganizzazione del relativo servizio (ad es. la previsione di turni per la rimozione del cadavere, l'espletamento di perizie necroscopiche) e' esigenza che ben puo' essere soddisfatta dalla previsione dell'ufficio del pubblico ministero presso il pretore; art. 614 comma 4 c.p. (Violazione di domicilio aggravata da violenza), art. 640 comma 2 c.p. (Truffa aggravata) e art. 572 c.p. (Maltrattamenti in famiglia): semplicita' di accertamento e competenza per il reato base consigliano l'ampliamento della competenza pretorile; la inclusione del furto aggravato a norma dell'art. 625 c.p. e della ricettazione prevista dall'art. 648 c.p. e' conforme alla novella del 1984. SEZIONE II Competenza per territorio Nella elaborazione del Progetto del 1978, malgrado il silenzio della delega del 1974 circa la competenza per territorio, fu discusso in modo approfondito il problema se mantenere, come regola generale, la competenza del giudice del luogo in cui il reato fu consumato od introdurre la competenza del "giudice del luogo in cui si e' verificata l'azione o l'omissione". In un primo tempo fu preferito, essenzialmente per la sua semplicita' pratica, il primo criterio; successivamente, tenuto conto del parere della Commissione consultiva, fu scelto il secondo criterio. Per giustificare tale scelta si osservo', tra l'altro, che, specie in tema di omicidio, doloso o colposo, si verificano, in misura sempre piu' frequente, casi in cui la morte sopravviene in luoghi talvolta assai lontani da quello in cui si e' concretata la condotta criminosa, dove, cioe', e' da presumere che siano state compiute le prime indagini e si sia manifestato l'allarme sociale. A cio' aggiungasi che il criterio attributivo della competenza sulla base della consumazione e' inoltre causa di gravi inconvenienti di ordine pratico come la difficolta' di dirigere da lontano le indagini e come l'aggravio creato a testimoni e funzionari di polizia che devono trasferirsi per le esigenze del processo dai luoghi di residenza e di ufficio. La legge-delega del 1987, nella direttiva 13, contiene la "previsione che la competenza per territorio possa essere stabilita, per reati predeterminati, a seconda dei casi, in relazione al luogo in cui ha avuto inizio o si e' esaurita l'azione o l'omissione". Si e' ritenuto di dover interpretare tale direttiva nel senso che la regola generale per la determinazione della competenza per territorio e' quella del luogo della consumazione e, solo per determinati reati, quella del luogo ove ha avuto inizio o si e' esaurita l'azione. Pertanto, secondo il comma 1 dell'articolo 8, "la competenza per territorio e' determinata dal luogo in cui il reato e' stato consumato". Secondo il comma 2, pero', nei casi in cui dal fatto-reato e' derivata la morte di una o piu' persone, il criterio attributivo della competenza non e' piu' quello del luogo della consumazione del reato, ma quello del luogo "in cui si e' verificata l'azione o l'omissione". L'art. 8 comma 3 stabilisce che per il reato permanente e' competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone. Tale disposizione corrisponde alla riforma del capoverso dell'art. 39 c.p.p. operata con l'art. 1 della l. 8 agosto 1977, n. 534 e si ispira a chiari motivi di carattere tecnico e pratico. Infatti il reato permanente, qualunque sia la teoria strutturale alla quale si aderisce, e' pur sempre un unico reato la cui consumazione si verifica quando risultino integrati gli elementi della fattispecie, indipendentemente dalle vicende relative alla sua permanenza; la quale potrebbe anche ridursi a un tempo trascurabile o protrarsi per anni o in diversi luoghi senza che vi sia una sufficiente ragione logico-giuridica per sottrarre la competenza al giudice del luogo ove ne e' cominciata la consumazione. D'altra parte, proprio in tale luogo si verifica l'allarme sociale (si pensi alle ipotesi del sequestro di persona, del ratto, etc.) e vengono compiute le prime indagini, mentre e' spesso occasionale e indifferente quello in cui cessa la permanenza. Nel comma 4 dell'art. 8 e' sostanzialmente ripetuta la disposizione del citato art. 1 l. 8 agosto 1977, n. 534 che ha modificato la lettera dell'art. 39 comma 2 c.p.p. sostituendo all'espressione "reato tentato" quella di "delitto tentato", dato che nel codice penale il tentativo e' previsto solo per i delitti. Non si e' riprodotta la disposizione relativa alla competenza per il reato continuato in quanto la diversa e piu' restrittiva disciplina della connessione adottata nel successivo art. 12 non prevede la continuazione fra le ipotesi di connessione e non crea quindi problematiche circa i criteri di competenza cui fare riferimento in tal caso. E' opportuno peraltro aggiungere che la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto reati legati dal vincolo della continuazione potra' essere disposta, ai sensi dell'art. 17, solo quando i procedimenti stessi siano pendenti avanti al medesimo giudice per effetto delle norme sulla competenza per materia e per territorio. La connessione ovviamente operera' anche nei confronti del reato continuato ogni qualvolta questo risulti compreso nella disciplina generale prevista dagli artt. 12 e 16; ma, in tal caso, opereranno i criteri generali degli artt. 15 e 16. L'articolo 9 riproduce nel comma 1 la prima parte dell'art. 40 comma 1 c.p.p. Si e' pero' operata una revisione e semplificazione dei criteri succedanei per la determinazione della competenza quando risulti inapplicabile il criterio dell'ultimo luogo in cui si e' verificata una parte dell'azione o dell'omissione costituente il reato. Sono infatti stati soppressi i criteri del luogo in cui fu eseguito l'arresto, del giudice che ha emesso un mandato o un decreto di citazione a giudizio o che ha compiuto il primo atto del procedimento, in base alla considerazione che nella nuova disciplina processuale l'arresto puo' essere ordinato nel solo caso di flagranza e questa presuppone, per definizione, che sia noto il luogo dove il reato e' stato commesso. Nel comma 2 si e' conservata, quale criterio subordinato di determinazione, la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 40 c.p.p. Nell'ultimo comma, alla designazione da parte del giudice superiore contenuta nella terza parte dell'art. 40 comma 1 c.p.p. e che implica una valutazione discrezionale risultante in evidente contrasto col principio del giudice naturale precostituito per legge, si e' sostituito, quale estremo criterio, il principio secondo cui e' competente il giudice "del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo alla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335". Tale criterio suppletivo, ispirato alla direttiva 35, anche se non consente di superare ogni riserva in ordine alla possibilita' del denunciante di scegliere il giudice competente, e' sembrato tuttavia preferibile al criterio del "luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha acquisito per primo la notizia del reato", adottato nel Progetto del 1978, essendo l'iscrizione nel registro l'unico riscontro formale certo dell'acquisizione della notizia di reato. Nell'articolo 10 sono fissati i criteri di competenza per i reati commessi interamente o parzialmente all'estero. La prima parte del comma 1 riproduce sostanzialmente il disposto dell'art. 41 comma 2 c.p.p. In sede di coordinamento sara' opportuno richiamare l'art. 240 del codice della navigazione che integra la disciplina della competenza per i reati commessi all'estero ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale. Nel comma 1 e' stata introdotta l'ipotesi del reato commesso all'estero da una pluralita' di imputati aventi residenza, domicilio o dimora diversi. In tal caso l'individuazione del giudice competente, per effetto del rinvio alle norme sulla competenza per territorio determinata da connessione, avverra' secondo il criterio del reato piu' grave indicato dall'art. 16. Tale criterio, se si ammette la tesi, ormai prevalente in giurisprudenza, che l'unicita' del fatto attribuito (cumulativamente od alternativamente) a piu' persone non esclude la pluralita' delle fattispecie giudiziali, potra' essere applicato anche nel caso di concorso di persone o di imputazioni alternative. Tuttavia, poiche' il criterio suddetto sarebbe inidoneo a consentire l'individuazione del giudice competente quando piu' persone con residenza o domicilio o dimora diversi siano imputate di un medesimo fatto senza differenziazioni di gravita', si e' introdotto anche il criterio del giudice competente per il maggior numero di imputati, ritenuto preferibile al criterio del giudice che ha acquisito per primo la notizia di reato, il quale, trattandosi di reati commessi all'estero, si presta maggiormente ad eventuali strumentalizzazioni. Il criterio da ultimo indicato, convertito in quello del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335, e' stato cosi' mantenuto quale criterio sussidiario. Nel comma 2 e' disciplinata la competenza per il caso di reato commesso solamente in parte all'estero mediante rinvio alle disposizioni contenute nei due articoli precedenti, conformemente a quanto dispone l'art. 41 comma 1 del codice di procedura vigente. Non si e' ritenuto di riprodurre una disposizione analoga a quella contenuta nell'ultimo comma dell'art. 41 c.p.p. in quanto si applica, anche alla materia de qua, la regola generale contenuta nell'art. 346 (concernente gli "atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilita'" nelle indagini preliminari). Per rispettare il principio del giudice naturale precostituito per legge, inoltre, non si e' attribuito alla corte di cassazione il potere di rimettere l'istruzione o il giudizio a un giudice diverso, anche se piu' vicino, rispetto a quelli tassativamente determinati per le varie ipotesi. Nell'articolo 11 e' contenuta la disciplina della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. Il testo dell'articolo e' stato redatto in attuazione della direttiva 18, a sua volta formulata con evidente riferimento all'art. 41- bis del codice vigente, introdotto con la l. 22 dicembre 1980, n. 879. La direttiva 18 ha anche consentito di superare, nella formulazione del nuovo testo, alcuni problemi sorti nell'applicazione dell'art. 41- bis, e che hanno dato luogo a contrasti nella giurisprudenza. E' stata, infatti, introdotta esplicitamente l'ipotesi del magistrato che assuma la qualita' di danneggiato dal reato, al quale il prevalente orientamento giurisprudenziale tende invece a non applicare l'articolo 41- bis. Inoltre, con il riferimento ai procedimenti che "sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario ricompreso nel distretto in cui il magistrato esercita le funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto", la disposizione risulta applicabile anche ai procedimenti, riguardanti il pretore e il conciliatore, di competenza di un giudice superiore, eliminando in tal modo il vuoto normativo che ha formato oggetto della questione di illegittimita' costituzionale dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza n. 232 del 30 luglio 1984. Si e' anche ritenuto di dover mantenere il riferimento all'ufficio ove il magistrato esercitava le funzioni al momento del fatto, introdotto dall'art. 41- bis per risolvere alcuni problemi sorti nell'applicazione dell'art. 60 prima vigente. Con il comma 2 e' stata introdotta l'eccezione riguardante i reati commessi in udienza, espressamente prevista dalla delega, con la clausola di salvezza delle norme sull'astensione e sulla ricusazione. Si e' inoltre esaminata l'opportunita' di inserire una disposizione di contenuto analogo a quello dell'attuale art. 48- ter c.p.p., per i casi di connessione di procedimenti alcuni dei quali concernenti magistrati. La proposta e' stata tuttavia abbandonata sul rilievo della sostanziale coincidenza tra le ipotesi dell'art. 12 del Progetto e quelle per le quali l'art. 48- ter fa salva l'applicazione delle regole sulla connessione. Non si e' ritenuto d'altra parte opportuno derogare alla disciplina sulla connessione, tenuto anche conto del limitato ambito nel quale essa trova applicazione in base all'art. 12 del Progetto. In sede di disposizioni di attuazione, al fine della determinazione del distretto viciniore, dovra' essere formulata una previsione analoga a quella dell'art. 5 l. 22 dicembre 1980, n. 879. SEZIONE III Competenza per connessione Premessa. I principi relativi alla disciplina della connessione (direttiva 14) non hanno subito rilevanti modifiche rispetto alla precedente delega. Tuttavia nel corso dei lavori preparatori la connessione e' stata spesso al centro delle discussioni per dimostrare che, con la nuova disciplina, rigorosamente basata sulla "esclusione di ogni discrezionalita' nella determinazione del giudice competente" e sulla "espressa previsione" e conseguente notevole riduzione dei casi di connessione, potranno essere superati - almeno sul piano processuale ed in attesa, sul piano sostanziale, di una riforma dei reati associativi - sia i problemi posti dai cosiddetti "maxi-processi", sia i problemi, altrettanto gravi, posti da numerosi conflitti di competenza per connessione, spesso iniziati o risolti sulla base di interpretazioni non univoche. D'altra parte, il tema dei "maxi-processi" - strettamente legato a quello della connessione - ha costituito un nodo centrale dei lavori parlamentari, durante i quali si e' spesso posta la domanda se il nuovo processo penale - che proprio attraverso la disciplina della connessione dovrebbe, almeno tendenzialmente, escludere il fenomeno dei cosiddetti maxi-processi - sara' in grado di reggere di fronte ad una criminalita' che si caratterizza per la complessita' della sua organizzazione e per l'associazione di molte persone. A questa domanda il Parlamento ha dato una risposta positiva e concreta attraverso la introduzione delle direttive 15 e 16, con le quali, chiarito che il problema della connessione sorge soprattutto ai fini del dibattimento, mentre nei rapporti tra uffici del pubblico ministero il problema del collegamento delle indagini si presenta in modo del tutto diverso, viene lasciata al legislatore delegato la possibilita' di scegliere gli strumenti piu' idonei ad evitare distorsioni sia relative all'instaurazione di indagini preliminari parallele, sia relative al trasferimento di una indagine, da una sede all'altra, in forza della connessione. La tendenziale esclusione di "maxi-processi" non significa, invero, la esclusione di "maxi-indagini" o di indagini collegate anche sotto il profilo meramente probatorio, che possano rendersi necessarie per affrontare i problemi posti dalla criminalita' organizzata. Alla luce dei principi generali e delle osservazioni sopra richiamati ed al fine di ottenere la massima semplificazione del nuovo processo, nell'elaborazione delle singole norme, e' stato seguito l'orientamento di ridurre notevolmente i casi di connessione, in armonia con quanto previsto dalle principali legislazioni straniere che hanno processi basati sul sistema accusatorio. In questa prospettiva l'innovazione di maggior rilievo e' l'eliminazione dei casi di connessione probatoria, previsti dall'attuale art. 45 n. 4 c.p.p. I delicati problemi sollevati dall'eliminazione della connessione probatoria, relativi all'utilizzazione delle prove nei diversi procedimenti e al potenziale contrasto tra giudicati, sono stati tenuti presenti e risolti, da un lato regolando (art. 238), in maniera diversa rispetto alla disciplina attuale, l'utilizzazione dei mezzi di prova acquisiti in separato procedimento, dall'altro ampliando (art. 622) i casi di revisione del giudicato. L'eliminazione dei casi di connessione probatoria consente inoltre di rispettare pienamente la direttiva 14 della delega, in quanto l'attuale disciplina lascia ampio spazio alla discrezionalita' del giudice proprio perche' il rapporto di connessione probatoria non e' definibile attraverso una rigorosa formula legislativa. Sul terreno dell'economia processuale l'esperienza ha poi insegnato che il ricorso alla connessione probatoria ritarda e talora impedisce la sollecita definizione dei procedimenti, che vengono ad acquisire una mole elefantiaca e pletorica. Per le medesime ragioni di economia processuale, sono stati, infine, notevolmente ristretti i casi di connessione soggettiva (art. 45 n. 3 c.p.p.). Gia' in relazione alla stesura del Progetto 1978, era stato proposto di comprendere, tra le ipotesi di connessione, anche quella del reato continuato, non solo per la importanza dell'istituto, ma anche per garantire il diritto dell'imputato a fruire dei benefici propri del reato continuato. Si e' invece ritenuto di mantenere la soluzione prescelta nel Progetto del 1978, soprattutto in considerazione dell'ampiezza che ha assunto l'istituto della continuazione dopo la riforma del 1974 e dopo l'estensiva applicazione giurisprudenziale che ne e' stata fatta; d'altra parte i problemi relativi alla determinazione della pena per il reato continuato sono stati risolti in sede di esecuzione, consentendo un piu' ampio intervento del giudice dell'esecuzione in merito al relativo aumento di pena (art. 662). Illustrazione degli articoli. L'articolo 12, prevede, al comma 1, i vari casi di connessione. Nella lett. a) le ipotesi di connessione per pluralita' di imputati sono state ridotte a due: quella del concorso o cooperazione di piu' persone nel reato e quella del concorso di cause indipendenti nella causazione dell'evento. La seconda ipotesi - che non figurava nel Progetto del 1978 - e' stata introdotta perche' si e' ritenuto di dover accogliere il suggerimento, a suo tempo contenuto nel parere della Commissione consultiva, di attribuire rilevanza alla connessione fra piu' reati quando essi sono effetto di piu' condotte indipendenti ma concorrenti nella produzione di un medesimo evento. La previsione e' tanto piu' necessaria in quanto il criterio di competenza per territorio fissato nell'art. 8 comma 2, porterebbe a far giudicare da giudici diversi (per esempio, nel caso in cui la morte di una persona sia attribuita, alternativamente o cumulativamente, a colui che le abbia cagionato lesioni e al medico che l'abbia malamente curata) imputati che, pur non avendo concorso o cooperato nel reato, devono rispondere dello stesso evento per averlo autonomamente cagionato. La lett. b) restringe le ipotesi di connessione soggettiva, previste dall'attuale n. 3 dell'art. 45 c.p.p., ai soli casi di concorso formale di reati e di concorso materiale, quando le azioni od omissioni siano state poste in essere in unita' di tempo e di luogo. Il concetto di unita' di tempo intende fare riferimento ad una frazione temporale piu' ampia della mera contestualita', ma tale comunque da consentire una concentrazione cronologica delle varie condotte. Infine la lett. c) riproduce, in parte i casi di connessione teleologica, limitandoli a quelli in cui dei reati teleologicamente connessi sia imputata la stessa persona. Non e' stato riprodotto il comma 2 di questo articolo che compare nel Progetto del 1978, del seguente tenore: "La connessione opera solo se i procedimenti si trovano nel medesimo stato e grado". Tale disposizione non e' pertinente al tema della connessione, concepita come criterio autonomo di attribuzione di competenza, ma a quello della riunione dei procedimenti che e' effetto solo eventuale della competenza per connessione. L'articolo 13 prevede la disciplina della connessione nei rapporti tra giurisdizione ordinaria e speciale. Nel comma 1 e' contenuto un mero rinvio alla disciplina prevista dalla legislazione speciale in tema di connessione tra procedimenti di competenza dei giudici ordinari e procedimenti di competenza della Corte costituzionale: la Commissione ha ritenuto infatti, in mancanza di qualsiasi accenno al riguardo nella legge-delega, di non avere i poteri per disciplinare la materia. In seguito al d.P.R. 9 dicembre 1987, n. 496, che ha abrogato, tra l'altro, l'art. 5 l. 10 maggio 1987, n. 170 sui procedimenti di accusa, non si pone piu' il problema del coordinamento tra la disposizione in esame e il citato art. 5 l. 170/1978. Del coordinamento dovra' pero' farsi carico il legislatore chiamato a disciplinare la materia dei procedimenti di accusa in conseguenza del risultato del recente referendum popolare. Nel comma 2 dell'art. 13 i rapporti con l'autorita' giudiziaria militare sono regolati alla stregua del principio, gia' oggi vigente, che il giudice ordinario ha giurisdizione su tutti i reati connessi. Questa norma dovra' essere, da una parte, integrata con una disposizione che definisca le ipotesi di connessione rilevanti in materia di rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare e, altresi', chiarisca i rapporti del codice con l'art. 264 c.p.m.p. e le norme speciali che disciplinano il sistema. In particolare si dovra' decidere se sopprimere il potere accordato dall'articolo 264 c.p.m.p. alla corte di cassazione di ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti, tenuto conto che la direttiva 14 della legge-delega sembra riguardare l'istituto della connessione in tutte le sue implicazioni, ivi compresi i rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare. L'articolo 14 riproduce la direttiva 14 della legge-delega ed attua il principio, sancito dalla sentenza della Corte costituzionale 15 luglio 1983, n. 222, che esclude l'operativita' della connessione in caso di reati commessi da imputati minorenni e maggiorenni. Nel comma 2 e' prevista una specificazione della medesima direttiva, nel senso che la connessione e' altresi' esclusa tra reati commessi prima e reati commessi dopo che l'imputato ha compiuto gli anni diciotto. L'articolo 15 riproduce, nella sostanza, la disciplina dell'art. 46 c.p.p., stabilendo che in caso di procedimenti connessi appartenenti singolarmente alla competenza di giudici diversi, la cognizione appartiene per tutti i procedimenti al giudice di competenza superiore. L'articolo 16 contiene una conferma degli ordinari criteri della competenza per territorio determinati dalla connessione. Va tenuto conto, pero', che, nel nuovo codice, la regola generale prevista nell'art. 4, vale anche per tutti i casi di competenza per connessione ivi compresa quella per territorio. La disciplina adottata nel comma 1 si discosta da quella dell'art. 47 c.p.p. solo in quanto il criterio sussidiario del luogo in cui e' stato commesso il maggior numero di reati e' stato sostituito da quello del primo reato. La modifica si e' resa necessaria in considerazione della disciplina limitativa che e' stata prevista nei casi di connessione: in base a tale disciplina, infatti, il criterio del luogo in cui e' stato commesso il maggior numero di reati potrebbe rivelarsi non praticabile, in quanto tendenzialmente non dovrebbero verificarsi le attuali situazioni di pluralita' di reati attribuiti alla cognizione del medesimo giudice. La regola del comma 2 ha lo scopo di aggiungere, a quelli stabiliti dall'art. 4, ulteriori criteri per la determinazione del reato piu' grave nella ipotesi di concorso di reati. Nella prima parte si da' la prevalenza al criterio qualitativo e si stabilisce che fra delitti e contravvenzioni devono ritenersi piu' gravi i delitti, mentre nella seconda si fa riferimento all'entita' ed alla specie della pena. Recependo le conclusioni cui e' pervenuta la giurisprudenza della corte di cassazione, si e' previsto che il primo elemento da prendere in considerazione per valutare la gravita' di un reato e' quello della sua pena massima. Quando i reati sono puniti con pena di specie diversa si e' previsto che debba aversi riguardo a quello punito con la pena detentiva e che, solo in caso di parita' di pene detentive, rileva la pena pecuniaria. CAPO III RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCEDIMENTI I motivi sistematici che hanno indotto a concentrare le norme sulla riunione e separazione dei procedimenti in un unico capo sono gia' stati esposti nella parte introduttiva della relazione sulla competenza. Nell'articolo 17 e' previsto che la riunione puo' essere disposta soltanto quando i procedimenti sono pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice. In una visione di concreta praticita', si e' voluta conciliare l'esigenza di semplificazione con l'esigenza di speditezza dei processi: da un lato si e' attenuata la rigidita' della disciplina del Progetto del 1978, stabilendo che la riunione "puo' essere disposta...... quando essa non pregiudichi la rapida definizione dei procedimenti"; dall'altro lato, non si sono limitate le ipotesi di riunione ai casi di connessione previsti dall'art. 12 ma le si sono estese a quelli del reato continuato e dei reati commessi da piu' persone in danno reciproco. Inoltre, e' stata esplicitamente prevista la possibilita' di disporre la riunione "in ogni stato e grado del processo", al fine di evitare che, con il nuovo codice, si ripresentino i dubbi giurisprudenziali attualmente esistenti in tema di inammissibilita' o di limitata ammissibilita' dell'istituto nel giudizio di cassazione. L'articolo 18 sulla separazione dei procedimenti risponde innanzitutto all'esigenza di eliminare la discrezionalita' con cui il giudice puo' attualmente disporre la separazione stessa, ampliandone, per quanto possibile, il campo di applicazione in modo da evitare il rischio di maxi-processi inutili o dannosi dal punto di vista funzionale. Si e' ritenuto, infatti, che l'istituto della separazione dei procedimenti, applicato in una situazione gia' corretta, rispetto a quella attuale, da una diversa e rigorosa disciplina della connessione, potra' servire ai giudici per rispondere concretamente, di volta in volta, alle esigenze, talora contrastanti, di semplificazione e di speditezza dei processi. Pertanto, e' stata prevista un'elencazione tassativa dei casi in cui il giudice deve procedere alla separazione. In ossequio alla direttiva 14 ultima parte della legge-delega, l'obbligo del giudice di procedere alla separazione non e' peraltro assoluto, in quanto nella norma in esame e' previsto che il giudice disponga la separazione salvo che ritenga la riunione "assolutamente necessaria per l'accertamento della responsabilita' dell'imputato". In tali ipotesi, infatti, le esigenze di speditezza del procedimento devono cedere di fronte alle esigenze funzionali dell'accertamento della responsabilita'. I casi di separazione elencati nell'articolo rispondono all'interesse dell'imputato, che trova tutela nella direttiva 14 della delega, di ottenere una rapida decisione, quando l'accertamento della responsabilita' dei coimputati imponga di prolungare i tempi del procedimento. L'altra indicazione, contenuta nella direttiva 14, di disciplinare la separazione anche in sede di appello, risulta implicitamente rispettata attraverso la collocazione della norma che, per la sua portata generale, si riferisce ad ogni stato e grado del procedimento. Talune delle ipotesi elencate risultano, peraltro, inapplicabili fuori della fase o del grado per il quale sono espressamente previste. In particolare, va sottolineato che il caso di separazione di cui alla lett. a) serve a valorizzare le possibilita' di separazione in sede di udienza preliminare, specie in casi di maxi-inchieste. Il termine "risultano" allude alla valutazione che deve fare il giudice circa la compiutezza di una parte delle indagini, fermo restando che durante lo svolgimento di queste e' rimessa al potere discrezionale del pubblico ministero la decisione sulla separazione. La disposizione consente inoltre di ricorrere alla separazione nei casi di riti differenziati. Nella lett. c) si e' tenuto conto della previsione della direttiva 82 che impone la rinnovazione della notificazione del decreto di citazione quando risulta o deve ritenersi che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza per cause diverse dall'inosservanza dell'onere di dichiarare o eleggere il domicilio: la locuzione "o per mancata conoscenza incolpevole del decreto di citazione" riassume tale previsione. Si e' invece stabilito di inserire un ulteriore caso di separazione (lett. d) che tenga conto della mancata comparizione del difensore di uno degli imputati per legittimo impedimento (ipotesi contemplata nella direttiva 77). Nell'articolo 19 sono disciplinati i provvedimenti relativi alla riunione e alla separazione, prevedendone la forma dell'ordinanza, emessa anche di ufficio dopo aver sentito le parti. CAPO IV PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA Il capo IV da' una disciplina unitaria ai fenomeni del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza, staccandosi dalla sistematica del codice vigente, che colloca le disposizioni nei vari capi dedicati alla competenza per materia e per territorio e alla connessione. Esso si apre con due norme le quali stabiliscono quando e come devono essere rilevati o eccepiti il difetto di giurisdizione (art. 20) ed i vari casi di incompetenza per materia, per territorio o derivante da connessione (articolo 21). All'interno del capo, inoltre, i provvedimenti che il giudice e' chiamato ad emettere sono stati raggruppati secondo il criterio dello stato e grado del processo in cui la questione sorge. L'esigenza che ispira la normativa e' quella di anticipare, per quanto possibile, la definizione delle questioni sulla competenza onde evitare che l'iter processuale, deviato attraverso strade collaterali, si discosti dal fine principale dell'accertamento dei fatti. Si e' avuto altresi' cura di evitare la retrocessione del procedimento dalle fasi terminali alla fase iniziale, per effetto di eccezioni sulla competenza dedotte tardivamente. In questa prospettiva la Commissione ha esaminato l'opportunita' di prevedere una sorta di regolamento preventivo di competenza, analogamente a quanto dispone il codice di procedura civile. E' prevalsa peraltro la preoccupazione che deduzioni defatigatorie di incompetenza potessero ritardare l'inizio del dibattimento, in un sistema processuale, quale quello del nuovo codice, che ha assoluta urgenza di pervenire all'acquisizione delle prove. Ne' sarebbe possibile realizzare in tempo utile un intervento risolutore della corte di cassazione. L'articolo 20 sul difetto di giurisdizione si riferisce ai rapporti fra giudice ordinario e giudice speciale ed ha portata piu' ampia del vigente art. 49 c.p.p., che si limita a prevedere l'incompetenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria nei confronti del giudice speciale e non disciplina l'ipotesi inversa. Si e' ritenuto che tale norma, per il suo contenuto generale, possa essere prevista nel codice senza invadere il campo della legislazione concernente le giurisdizioni penali speciali. Il comma 1 stabilisce la rilevabilita' del difetto di giurisdizione anche d'ufficio ed in ogni stato e grado del processo. Il comma 2 impone al giudice ordinario o speciale di pronunciare sentenza e di trasmettere gli atti all'ufficio designato ad esercitare l'azione penale presso il giudice competente. Si e' ritenuto che la gravita' del vizio sia tale da travolgere tutti gli atti d'impulso processuale (per gli atti di acquisizione probatoria e per i provvedimenti di coercizione personale o reale dispongono in modo diverso gli articoli 27 e 28) precedentemente compiuti, e che pertanto gli atti non possano che essere trasmessi all'organo dell'accusa presso il giudice speciale per le sue determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale. L'articolo 21 risolve il problema, in relazione alle singole ipotesi di incompetenza, del quando e del come devono essere rilevate o eccepite le relative questioni lasciando agli articoli successivi la disciplina dei conseguenziali provvedimenti del giudice. Per l'incompetenza per materia (comma 1), e' stata mantenuta la disciplina prevista dal vigente art. 33 c.p.p. ("e' dichiarata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio") facendo pero' salvo il caso del giudice di competenza superiore chiamato a giudicare di reato appartenente alla competenza di un giudice di competenza inferiore (articolo 24 comma 2), caso in relazione al quale e' stata adottata, come si vedra', una disciplina che, pur salvaguardando il principio generale, e' ispirata, per ragioni di economia processuale, alla regola della non regressione. Per l'incompetenza per territorio e per l'incompetenza derivante da connessione (commi 2 e 3), si e' stabilito, invece, per ragioni di celerita', che l'omessa deduzione "prima della conclusione dell'udienza preliminare o se questa manchi, entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 485", determina la perpetuatio jurisdictionis del giudice adito. Tuttavia, consentendo alle parti di riproporre l'eccezione gia' dedotta e respinta nell'udienza preliminare, si e' introdotto il controllo sulle statuizioni del giudice dell'udienza preliminare da parte del giudice del giudizio. L'articolo 22 contiene la disciplina della incompetenza dichiarata dal giudice delle indagini preliminari che il Progetto del 1978, data la diversa struttura del processo, non contemplava. L'articolo 23 regola le questioni di competenza nell'udienza preliminare e comunque al termine delle indagini preliminari. La disciplina adottata tende a favorire, ove cio' sia possibile, la proposizione e la soluzione di dette questioni fino da tale udienza, o dal momento della richiesta di giudizio immediato e di decreto penale, attraverso l'introduzione di talune successive preclusioni. Il comma 1 prevede l'unico caso di incompetenza per materia che possa presentarsi davanti al giudice dell'udienza preliminare, che in questa fase conosce dei reati attribuiti in giudizio alla competenza sia della corte d'assise sia del tribunale. Si e' ritenuto, per ragioni di economia processuale, che lo stesso giudice, qualora non debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere a norma dell'art. 422, possa disporre con decreto il rinvio a giudizio davanti al pretore. La soluzione, ispirata al principio di non regressione, e' analoga a quella attualmente adottata per il caso in cui il giudice istruttore ritenga di competenza pretorile il reato per il quale intenda ordinare il rinvio a giudizio. L'incompetenza per qualsiasi altra causa - incompetenza per territorio, originaria o a seguito di connessione (art. 16) - e' disciplinata nel comma 2, per il quale il giudice deve provvedere con sentenza e ordinare che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero presso il giudice competente. E' stata scartata la soluzione che prospettava la trasmissione degli atti al giudice competente perche' si e' considerato che, nel nuovo sistema, in cui il pubblico ministero e' il dominus delle indagini preliminari, occorre evitare ogni situazione che ponga il giudice nella condizione di conoscere gli atti piu' e meglio del pubblico ministero. Nell'articolo non si fa riferimento alle cause che possono produrre una situazione di incompetenza nel corso dell'udienza preliminare, ma esse sono facilmente ricavabili dal sistema e possono essere individuate: nell'erronea attribuzione del processo al giudice dell'udienza preliminare, operata dal pubblico ministero e rilevabile dal capo di imputazione; nella modifica dell'imputazione per diversita' del fatto, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante, rilevati nel corso dell'udienza (art. 420); nell'esclusione da parte del giudice dell'udienza preliminare della connessione attributiva di competenza, per mancanza, originaria o sopravvenuta, dei suoi presupposti; nella diversa definizione giuridica del fatto, data dal giudice dell'udienza preliminare. Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dei commi 1 e 2 siano applicate anche dal giudice chiamato a provvedere in caso di richiesta di giudizio immediato o di decreto penale. Nell'articolo 24 e' contenuta la disciplina dell'incompetenza (di qualunque tipo) dichiarata dal giudice di primo grado. Fermo restando quanto rilevato a proposito dell'art. 21 con riferimento all'incompetenza per materia nel giudizio di primo grado, e' stata operata una distinzione fra procedimenti spettanti alla cognizione di un giudice di competenza superiore e procedimenti spettanti al giudice di competenza inferiore. Mentre nel primo caso, che e' di evidente maggiore gravita', si prevede la rilevabilita' senza limiti dell'incompetenza, nel secondo caso, l'ultimo comma dell'articolo dispone che l'eccezione di incompetenza deve essere dedotta ad istanza di parte e nel termine perentorio preveduto dall'art. 485 per la trattazione delle questioni preliminari. In tutti i casi considerati dalla norma in esame si e' stabilito che, deliberata la sentenza, gli atti siano inviati direttamente al giudice competente e si e' scartata la diversa soluzione dell'art. 35 comma 1 c.p.p., che prevede la trasmissione degli atti alla corte di cassazione per la risoluzione del conflitto. Questa soluzione, infatti, e' stata giudicata troppo macchinosa ed in contrasto, anche per i pericoli di regressione del procedimento, con la fondamentale esigenza di anticipare al massimo la celebrazione del giudizio. Si e' anche ritenuto che, nello spirito del nuovo codice, la statuizione del giudice del dibattimento sulla competenza dovesse prevalere e che non fosse necessario un intervento a piu' alto livello della corte di cassazione. Nell'articolo si e' preferito fare uso della locuzione "giudice di competenza inferiore", in luogo di quella piu' sintetica "giudice inferiore", per eliminare, in sede interpretativa, ogni equivoco in ordine alla soggettiva eguaglianza di tutti i giudici stabilita dalla Costituzione negli articoli 101 e 107. L'articolo 25 disciplina la deliberazione sulla competenza del giudice d'appello. Nel comma 1, il cui testo e' stato adeguato al contenuto delle disposizioni di cui all'art. 21, si e' stabilito che il giudice di appello deve pronunciare sentenza di annullamento ed ordinare la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente avendo giudicato di un procedimento spettante alla cognizione di un diverso giudice, salvo che si tratti, in relazione alla incompetenza per materia, di procedimento spettante alla cognizione di giudice di competenza inferiore e salvo restando, nei casi di incompetenza per territorio o per connessione, lo sbarramento rappresentato, da un lato, dalla perpetuatio jurisdictionis originata dalla mancata deduzione a norma dell'art. 21, e, dall'altro lato, dalla necessita' della riproposizione della questione nei motivi di appello. Nel comma 2 si e' disposto che "negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile" perche' si e' ritenuto, sulla base della direttiva 1 della delega e per esigenze di celerita', di generalizzare il principio, contenuto nel vigente articolo 36 comma 1 c.p.p., a tutti i casi in cui il giudice di appello riconosce che il giudice di primo grado ha giudicato di un procedimento spettante alla cognizione di un giudice di competenza inferiore. Nell'articolo 26, relativo alle decisioni della corte di cassazione sulla competenza, sono riprodotte, con gli opportuni ampliamenti ed adattamenti, le disposizioni gia' contenute negli articoli 37 comma 2 e 43 comma 3 c.p.p. Si e' inoltre ritenuto preferibile menzionare nella norma l'effetto "vincolante" della decisione "nel corso del processo" piuttosto che l'"autorita' di cosa giudicata". Per evidenziare che tale effetto vincolante viene meno solo quando la modifica del fatto comporta una diversa definizione giuridica, a sua volta modificativa della giurisdizione o della competenza, sono state aggiunte, nella parte finale della norma, i riferimenti espressi alla "modificazione della giurisdizione o della competenza". La disciplina degli atti compiuti dal giudice incompetente o dichiarato privo di giurisdizione e' contenuta negli articoli 27 e 28, per quanto concerne le prove acquisite e le misure cautelari disposte. La disciplina degli atti d'impulso processuale, invece, si ricava in via indiretta dalle disposizioni precedentemente commentate. Se e' stabilito (come nell'art. 20 comma 2) che gli atti vengono trasmessi all'ufficio titolare dell'azione penale ovvero che la sentenza impugnata e' annullata con il rinvio al giudice competente (art. 25 comma 1), deve ritenersi la retrocessione del processo e la nullita' degli atti d'impulso nel frattempo compiuti. Se e' disposta, invece, la trasmissione al giudice competente, deve ritenersi che gli atti posti in essere fino a tale trasmissione conservino piena validita'. L'articolo 27 detta una disciplina articolata degli atti di acquisizione probatoria e risolve il problema della validita' ed efficacia delle prove acquisite dal giudice incompetente distinguendo le prove orali dalle altre prove e, nell'ambito delle prime, anche tenuto conto dei riferimenti contenuti al riguardo nelle direttive 57 e 76, distinguendo le prove orali irripetibili da quelle ripetibili. In particolare, il comma 1 prevede che le dichiarazioni rese al giudice incompetente da testimoni, periti, consulenti tecnici o imputati, se sono irripetibili, conservano validita', mentre se sono ripetibili, possono essere utilizzate ai soli fini della contestazione in dibattimento dal momento che, in quest'ultimo caso, il giudice competente e' in condizione di acquisire direttamente le prove in questione. Nel comma 2 e' previsto, invece, per il principio di conservazione degli atti processuali e per esigenze di celerita', che tutte le altre prove acquisite dal giudice incompetente conservano validita'. Si e' ritenuto infatti che, in tali ipotesi, trattandosi di prove reali o irripetibili, una nuova, effettiva acquisizione da parte del nuovo giudice sarebbe o meramente formale o impossibile. Si e' deciso di eliminare dal testo dell'articolo il riferimento al difetto di giurisdizione (che figurava nel Progetto del 1978) per restringere la portata della norma ai soli casi di incompetenza. L'articolo 28 contiene la disciplina delle misure cautelari disposte dal giudice incompetente. Il riferimento e' a tutte le misure cautelari del libro IV. La disciplina unitaria che e' stata attuata, pur conformandosi al sistema vigente ed al Progetto del 1978, da un lato consente di superare, rispetto all'attuale codice, le incertezze derivanti da alcune lacune legislative e, dall'altro lato, consente di evitare, rispetto al Progetto del 1978, la distinzione tra misure di coercizione disposte prima della dichiarazione di incompetenza - che conservavano efficacia anche dopo tale dichiarazione - e misure di coercizione disposte con lo stesso provvedimento con il quale veniva dichiarata l'incompetenza - che perdevano efficacia se non convalidate dal giudice competente entro venti giorni dalla esecuzione. Nell'articolo si fa, inoltre, riferimento a tutte le categorie di incompetenza superando, in tal modo, il sistema processuale vigente, caratterizzato dalla netta distinzione, sotto il profilo che interessa, fra incompetenza per materia e incompetenza per territorio. Va considerato che il "principio della conservazione degli atti assunti" dal giudice incompetente, in un sistema nel quale le limitazioni all'operativita' della connessione renderanno difficili e rari i possibili abusi, giova alla speditezza processuale ed evita pericolose "strumentalizzazioni" da parte degli imputati meno sprovveduti. Si e' stabilito pertanto, nell'art. 28, che le misure cautelari in questione "cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321". Il termine di 20 giorni e' sembrato congruo avuto riferimento ai casi di processi con numerosi imputati ed e' lo stesso gia' previsto nell'articolo 251 c.p.p. Il riferimento all'ordinanza di "trasmissione degli atti" e' stato preferito a quello relativo alla "esecuzione" del provvedimento (che lascia impregiudicata la posizione del "latitante" e che non puo' riguardare i casi in cui l'incompetenza e' dichiarata "successivamente" o in fasi diverse da quella delle indagini preliminari). Per quanto concerne la problematica connessa agli effetti della pronuncia del giudice del riesame, e' sufficiente sottolineare che il sistema previsto dall'art. 28 opera solo quando il processo e' gia' pervenuto al giudice competente sicche', prima di tale momento, la "verifica esterna" della competenza e' consentita all'imputato attraverso il "riesame" della misura cautelare. Anche in relazione all'art. 28 (cosi' come in relazione all'art. 27) si e' deciso di escludere ogni riferimento alla giurisdizione. CAPO V CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA Nella materia in esame la legge-delega ha enunciato i seguenti principi (direttiva 15): "disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza" attribuendo ad ogni parte il potere di denunciarli; "obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto"; "garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento"; "particolare regolamentazione per la fase delle indagini preliminari ispirata al rispetto della competenza per territorio, anche in deroga alle regole sulla connessione". Oltre ad adeguare l'istituto a queste direttive, si e' avuto riguardo alla opportunita' di risolvere normativamente alcune incertezze emerse con riferimento al codice vigente. Nell'articolo 29 comma 1 e' parso opportuno chiarire quali siano i presupposti processuali per potersi addivenire alla denuncia od alla rilevazione di un conflitto, ed in ispecie precisare quale valore debba attribuirsi all'attuale espressione "prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo reato". Si e' posto, cioe', il problema se questa formula debba intendersi come equivalente alla "cognizione dell'identico reato, a prescindere dall'identita' della persona contro la quale si procede", ovvero se anche l'identita' della persona imputata sia un presupposto necessario per l'individuazione di una situazione di conflitto. In altri termini, e' emersa l'esigenza di chiarire normativamente se la cosiddetta "imputazione alternativa" (identico fatto attribuito alternativamente a soggetti diversi, non in concorso fra di loro) concreti una ipotesi di conflitto o meno. A favore della tesi che esclude l'imputazione alternativa dal novero dei conflitti, gioca, tra l'altro, la considerazione che, dopo la risoluzione del conflitto da parte dell'organo decidente, una ed una sola deve essere la regiudicanda affidata al giudice ritenuto competente. Per rendere operante questa scelta si e' ritenuto opportuno sostituire alla formula "stesso reato" la dizione piu' analitica, ma piu' chiara, "medesimo fatto attribuito alla stessa persona". In ordine alla previsione, contenuta nel comma 2 dell'art. 29, della applicazione delle norme sui conflitti "anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1", nell'escludere, tra questi il "contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento", si e' volutamente evitato qualsiasi riferimento a casi di contrasto tra pubblico ministero e giudice, proprio per sottolineare che eventuali casi di contrasto non sono riconducibili alla categoria dei conflitti, e cio' anche in considerazione della qualita' di parte - sia pure pubblica - che il pubblico ministero ha nel contesto del nuovo sistema processuale. Il contrasto tra diversi uffici del pubblico ministero e' regolato specificamente nell'art. 55. Come gia' si e' accennato, nel comma 2 dell'art. 29 si e' espressamente stabilito che non puo' sussistere conflitto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento perche' in caso di contrasto "prevale la decisione di quest'ultimo". Con questa esclusione, gia' prefigurata nell'art. 24 comma 2 relativo all'incompetenza per materia rilevata dal giudice del dibattimento, si e' voluto sottolineare che la disciplina dei conflitti mira a regolare la sfera della giurisdizione e della competenza, e non anche i dissensi tra gli uffici in ordine a situazioni diverse; in questi casi l'interesse ad una sollecita definizione del processo e' parso preminente sull'interesse del giudice a non essere vincolato dalla statuizione di un altro giudice, almeno nel caso in cui il giudice "vincolante" sia quello del dibattimento. Sempre in tema di "casi analoghi", non si e' tuttavia ritenuto di procedere ad una elencazione tassativa dei medesimi, essendo praticamente impossibile prevedere a priori ogni situazione di contrasto tra i vari organi giudiziari. Opportunamente si e' eliminato il caso previsto dal comma 2 dell'art. 51 c.p.p. ("le norme sui conflitti si applicano anche quando il giudice di appello dichiara la competenza del giudice di primo grado e questi dichiara la propria incompetenza"): questa previsione ha infatti originato non poche incertezze e comunque e' sostanzialmente inutile in quanto prevede e disciplina casi gia' risolvibili nel quadro generale, senza bisogno di un'autonoma previsione. Si e' discusso se la dizione "in ogni stato e grado del procedimento" dovesse essere conservata, ovvero ampliata, siccome inidonea a ricomprendere i conflitti tipici della fase dell'esecuzione, oggi pacificamente ammessi dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Si sarebbe potuto includere esplicitamente anche questi conflitti usando la locuzione "in ogni stato e grado del procedimento e nella fase dell'esecuzione"; ma, cosi' facendo, si sarebbe reso necessario dilatare anche la terminologia relativa all'oggetto della cognizione dei giudici in conflitto, la' dove si parla di "cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona": e cio' avrebbe comportato un'eccessiva macchinosita' del testo. E' parso, quindi, preferibile lasciare immutata l'attuale formulazione (sostituendo alla parola "procedimento" la parola "processo" per sottolineare la esigenza della costituzione di un tipico rapporto processuale ed il carattere giurisdizionale della questione) e dare ingresso ai conflitti della fase dell'esecuzione attraverso la previsione dei "casi analoghi", la cui necessita' rimane in tal modo sottolineata anche sotto questo profilo. Dal novero dei conflitti deve essere espunta la situazione oggi disciplinata in sede autonoma dall'art. 35 c.p.p. Essa, infatti, non originera' piu' un caso di conflitto, perche' il giudice del dibattimento (art. 24 comma 1) inviera' egli stesso gli atti al giudice da lui ritenuto competente (salva, ovviamente, l'ipotesi di conflitto rilevato da quest'ultimo), in conformita' al principio sopra richiamato della prevalenza delle decisioni del giudice del dibattimento. Il comma 3 mira ad attuare la direttiva 15 parte quarta la quale prescrive, nell'ambito della disciplina dei conflitti, una "particolare regolamentazione per la fase delle indagini preliminari ispirata al rispetto della competenza per territorio anche in deroga alle regole sulla connessione". Il problema dell'attuazione di tale direttiva e' stato a lungo discusso sia in sede di Commissione redigente, sia in sede di Commissione per i "maxi-processi", e, anche alla luce della piu' ampia tematica sviluppatasi intorno al necessario coordinamento della questione concernente la competenza per connessione nella fase delle indagini preliminari, con la "disciplina dei rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero in sede penale durante le indagini preliminari" prescritta dalla direttiva 16. Questa tematica e' rilevante con riferimento al fenomeno della criminalita' organizzata, perche' volta a consentire il compimento di "maxi-indagini", malgrado il tendenziale divieto di "maxi-processi", conseguente alla disciplina della connessione e della separazione dei processi. La trattazione specifica della problematica e' esposta nella illustrazione dell'art. 52 comma 2 (concernente la individuazione del pubblico ministero competente sulla base della competenza del giudice), dell'art. 55 comma 2 (concernente i "conflitti negativi" tra diversi uffici del pubblico ministero) e dell'art. 369 (concernente il coordinamento tra diversi uffici del pubblico ministero che procedono ad indagini collegate). In questa sede e' necessario ricordare, come e' stato osservato dalla Commissione per i "maxi-processi", le esigenze che devono essere assicurate attraverso l'attuazione della direttiva 15 parte quarta. E' opportuno, innanzitutto, evitare conflitti tra pubblici ministeri durante le indagini preliminari, lasciando ciascun pubblico ministero libero di svolgere le indagini per il reato commesso nel proprio territorio; e', parimenti, opportuno consentire al pubblico ministero che riconosca, ab initio o nel corso delle indagini, l'esistenza della connessione, di trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente per connessione, e cio' al fine di evitare inutili duplicazioni di indagini per reati connessi. Questa cautela giova anche con specifico riguardo alla problematica di processi particolarmente complessi, al fine di evitare "l'usura" delle fonti di prova (imputati collaboranti), altrimenti destinate a ripetuti spostamenti, e al contempo di assicurare, per quanto possibile, una contestualita' storico-logica nell'espletamento di eventuali incidenti probatori. Per venire incontro a tali esigenze senza incidere, ne' sul principio della connessione come criterio attributivo della competenza, ne' sul principio per cui la competenza del pubblico ministero e' la stessa del giudice presso il quale egli svolge le sue funzioni, si e' ritenuto, in linea con la direttiva 15 di stabilire che nel corso delle indagini preliminari non puo' essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinate dalla connessione. Con tale disposizione il tema dei "conflitti/contrasti" viene ad essere completamente disciplinato perche', tenuto conto che il "conflitto negativo" tra uffici del pubblico ministero e' regolato dall'art. 55, si prende anche in considerazione la possibilita' di un "conflitto positivo" tra uffici del pubblico ministero da risolvere secondo i principi della competenza per territorio. Una volta denunciata o rilevata la situazione di conflitto, la normativa vigente prevede una risoluzione preventiva del medesimo, cioe' la cessazione del conflitto per effetto del provvedimento di uno dei giudici, che dichiara secondo i casi la propria competenza o la propria incompetenza. L'attuale art. 52 c.p.p. limita questa eventualita' ad un momento anteriore alla denuncia del conflitto; ma la giurisprudenza ha opportunamente statuito che la risoluzione preventiva puo' operare anche dopo la trasmissione degli atti in cassazione. Si e' ritenuto di rendere esplicito questo principio nell'articolo 30, peraltro modificando la rubrica e la denominazione dell'articolo in "cessazione del conflitto", che chiarisce come la risoluzione sia la conseguenza della cessazione dell'oggetto del contendere, e ne lascia aperta la via sino al momento della decisione della corte di cassazione. Nel Progetto del 1978 la risoluzione preventiva dei conflitti era stata ricollegata non solo al provvedimento formale di uno dei giudici in contrasto, ma anche al "compimento di un atto incompatibile con la volonta' di denuncia del conflitto". Si e' ritenuto che non sia opportuno introdurre nel testo formule generiche per evitare difficolta' interpretative e perche' la volonta' di rinuncia al conflitto non puo' ne' deve essere equivoca. Nel comma 1 dell'articolo 33, e' stata mantenuta la competenza della corte di cassazione a risolvere i conflitti perche' se tale competenza fosse attribuita ad organi decentrati diversi dalla corte di cassazione e, in particolare, alle corti di appello, una residua competenza della corte di cassazione sarebbe comunque inevitabile; inoltre, la pluralita' degli organi decidenti si potrebbe risolvere in un elemento di perturbazione, fonte di non impossibili conflitti tra i medesimi, anziche' di semplificazione. Deve poi osservarsi che la legge-delega, nel prevedere l'obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto, mostra di voler garantire in modo completo e tempestivo il contraddittorio. La legge-delega stessa, peraltro, mutuato il termine "denuncia" dalla normativa vigente, non ha risolto le ambiguita' cui questo termine da' causa: la denuncia, infatti, appare ora come il mezzo con cui una parte sollecita uno dei giudici ad elevare il conflitto, ora come il provvedimento con il quale uno dei giudici solleva egli stesso il conflitto, ora come il termine di genere che abbraccia l'una e l'altra situazione. Questa oscillazione di significati attribuibili alla parola "denuncia" non crea problemi sul piano dell'interpretazione della volonta' del legislatore delegante, in quanto e' palese che la legge-delega ha voluto che le parti ricevessero comunicazione della rilevazione del conflitto sia che questo fosse sollevato di ufficio che ad impulso di parte. Il problema, invece, si e' posto sul piano del ricorso ad un nuovo e piu' corretto lessico, in quanto un'adeguata nomenclatura avrebbe voluto che si individuasse un termine di genere e due termini di specie, questi ultimi da applicarsi a seconda che la rilevazione del conflitto provenisse dal giudice o dalle parti. Ma poiche' alla dichiarazione della parte e' sembrato particolarmente confacente (e non sostituibile) il termine "denuncia", questo non puo' assumere un valore di genere, e si e' pertanto ritenuto di designare con la parola "denuncia" il predetto atto di parte, e con "rilevazione del conflitto" (mediante ordinanza) il corrispondente atto del giudice (articolo 31). Cio' premesso, la soluzione piu' corretta per adeguarsi alla volonta' della legge-delega sembrerebbe quella di imporre al giudice che ha rilevato il conflitto, o che ne ha ricevuto la denuncia, di darne la comunicazione alle parti e quindi di trasmettere gli atti alla corte di cassazione. Ma questo meccanismo e' sembrato troppo laborioso sul piano pratico. Si e' percio' preferito unificare tutte le comunicazioni a livello della corte di cassazione (art. 33 comma 1, che richiama l'art. 126). Il lieve ritardo con cui la notizia perverra' alle parti (pari al tempo necessario perche' gli atti pervengano alla corte di cassazione) non produce effetti di rilievo, dal momento che la vera ed effettiva attuazione del contraddittorio si manifestera' soltanto davanti alla corte di cassazione. E pertanto, tenuto conto della fondamentale esigenza che il conflitto sia risolto nel tempo piu' breve possibile, la soluzione adottata e' sembrata la piu' rispettosa sia di tale esigenza, sia della volonta' della legge-delega. Correlativamente, si e' ritenuto di richiamare le norme sul procedimento in camera di consiglio che estendono nel modo piu' appropriato il novero dei destinatari dell'avviso. Esso, pertanto, non spetta soltanto alle parti ma anche ai loro difensori, essendo questi i piu' idonei ad interloquire in un procedimento essenzialmente tecnico. Analogo interesse hanno le parti (eventualmente diverse) ed i loro difensori presenti nel procedimento in corso davanti all'altro giudice in conflitto; e persino quest'ultimo puo' avere - e normalmente ha - interesse ad interloquire con proprie osservazioni. Per tutelare questi interessi, e nello stesso tempo per semplificare le incombenze della cancelleria della corte di cassazione (che dovra' provvedere agli avvisi nei confronti di tutte le parti), e' sembrato opportuno istituire un duplice momento di collegamento: tra i giudici in conflitto e tra questi e la corte di cassazione. Il giudice che rileva il conflitto, o che ne riceve la denuncia, dara' la relativa notizia all'altro o agli altri giudici confliggenti (articolo 32 comma 1) e quindi sia l'uno che gli altri provvederanno (art. 31 commi 1 e 2, art. 32 comma 2) a trasmettere alla corte di cassazione, insieme con gli atti (nei termini di cui si dira' in prosieguo), il quadro completo delle parti e dei rispettivi difensori presenti nel procedimento che li concerne. In tal modo non resta pregiudicata la celerita' di questa prima fase del procedimento incidentale, mentre per converso la corte di cassazione, disponendo subito di una completa "anagrafe" dei procedimenti, puo' provvedere ai suoi incombenti senza eccessivo dispendio di tempo. Insieme a queste notizie i giudici in conflitto trasmetteranno alla corte di cassazione "copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto". Questa formula e' stata adottata per risolvere un duplice problema. Il primo, concerne la presenza o meno di un effetto sospensivo nei procedimenti in corso, quale conseguenza della rilevazione o della denuncia dei conflitti; il secondo le eventuali esigenze di segretezza degli atti sino a quel momento compiuti. Per quanto attiene all'effetto sospensivo, si e' ritenuto di dare una risposta negativa, per evitare che la denuncia di conflitto (che potrebbe essere non solo infondata, ma manifestamente pretestuosa) possa trasformarsi in uno strumento per paralizzare temporaneamente le sorti del processo. Fatta questa scelta, un ostacolo pratico alla sua realizzazione avrebbe potuto scaturire da una normativa che avesse ricalcato l'attuale disciplina sulla trasmissione degli atti alla corte di cassazione; invero, se il giudice "rimette gli atti alla corte di cassazione" (come recita l'attuale art. 53 c.p.p.), lo spossessamento degli atti e' normalmente incompatibile con una prosecuzione della sua attivita'. Si e' pertanto ritenuto di rimuovere l'ostacolo pratico, disponendo l'inoltro alla cassazione della copia degli atti; e qualora il giudice, dopo tale inoltro, compia ulteriori atti che possono avere rilevanza al fine della risoluzione del conflitto, egli potra' sempre trasmettere anche questi alla corte, sino a che la decisione non sia stata pronunciata. Per quanto invece attiene all'eventuale esigenza di segretezza (che, di regola, non si manifesta nei "conflitti analoghi" e nei conflitti negativi, ma che ben puo' essere presente in certi conflitti positivi), si e' cercato di conciliare tale esigenza con l'interesse delle parti a conoscere gli atti al fine del contraddittorio e, ovviamente, con la necessita' della corte di cassazione di disporre di quanto occorre per decidere. Il punto d'incontro tra le opposte istanze e' parso quello di affidare ai giudici in conflitto la scelta degli atti da trasmettere alla corte di cassazione, in quanto ad una eventuale propensione del giudice verso la segretezza fara' da contrappeso il pericolo di una decisione sfavorevole della cassazione, privata della possibilita' di conoscere gli atti non trasmessi. Va rilevato, infine, che la previsione contenuta nell'art. 32 comma 2, secondo cui il giudice puo' trasmettere alla corte di cassazione le sue "osservazioni" viene anch'essa incontro alla prospettata esigenza di scoraggiare la proposizione di un conflitto manifestamente inesistente o pretestuoso usato a fini meramente defatigatori. Quanto all'esigenza di ampliare la garanzia del contraddittorio nel procedimento incidentale, si e' ritenuto che con questa garanzia e' in parte incompatibile il rito della camera di consiglio, richiamato dall'attuale art. 54 c.p.p., poiche', ai sensi dell'art. 531 c.p.p., la corte di cassazione giudica "sulle requisitorie scritte dal pubblico ministero" (e solo di questi), "senza intervento di difensori". D'altro canto, e' sembrato eccessivamente macchinoso utilizzare le forme del procedimento in pubblica udienza, che comporterebbe la necessita' di nominare un difensore a tutte le parti che ne siano prive e un sostanziale appesantimento dell'iter, senza condurre ad alcun apprezzabile vantaggio sul piano del contraddittorio effettivo. Si e' quindi ritenuto di utilizzare lo schema di procedimento disciplinato in via generale dall'art. 126 che gia' prevede, oltre alla ricordata latitudine degli avvisi a tutte le parti e ai rispettivi difensori, anche il termine di dieci giorni tra le notifiche dell'avviso e l'udienza e la facolta' per le parti di presentare memorie scritte. Tale procedimento e' stato ulteriormente arricchito, nell'articolo 33, con la facolta' per le parti di dedurre prove (necessarie ai fini della decisione sulla competenza) e quella per la corte di cassazione di assumere informazioni. La ricordata scelta di escludere l'effetto sospensivo comporta l'opportunita' che anche gli atti eventualmente assunti dopo la denuncia del conflitto siano conosciuti dalle parti e dalla corte di cassazione: sufficiente risposta e' parsa la facolta' di inoltro anche in tempi successivi, consentita dalla normativa illustrata. Per la disciplina degli effetti della decisione risolutiva del conflitto, nel comma 3 dell'art. 33 sono state richiamate le disposizioni degli articoli 26, 27 e 28. In tal modo, una volta confermata la competenza della corte di cassazione a decidere sui conflitti, si e' stabilito che la sua decisione risolve il conflitto in modo definitivo salva, peraltro, la possibilita' che questa situazione venga modificata per effetto di nuovi fatti o nuove circostanze che comportino una diversa definizione giuridica e la modificazione della giurisdizione o della competenza (art. 26). Il problema relativo alla validita' degli atti compiuti dal giudice dichiarato incompetente o privo di giurisdizione e' stato, quindi, risolto nel senso di modificare l'attuale disciplina, che affida alla corte di cassazione il compito di determinare "se e in quale parte debbono conservare validita' gli atti compiuti dal giudice che essa dichiara incompetente", e di richiamare gli articoli 27 e 28. L'ampia discrezionalita' consentita dalla norma vigente e' apparsa eccessiva con riferimento alla legge-delega che, in piu' parti rimuove, o delimita rigorosamente, i margini di discrezionalita'. Ne' miglior coerenza avrebbe avuto del resto affidare la scelta al giudice dichiarato competente. CAPO VI CAPACITA' DEL GIUDICE Nell'articolo 34 e' disciplinata la capacita' del giudice. Il rilievo dato a tale articolo - inserito in un capo a se' denominato pur esso "capacita' del giudice" - deriva dal fatto che la norma, nel richiamare le leggi di ordinamento giudiziario in cui sono stabilite le condizioni di capacita' del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi, si collega direttamente alla giurisdizione - la cui centralita' nel nuovo codice e' stata sottolineata illustrando l'art. 1 - perche' si riferisce alla capacita' del giudice, singolo o collegiale (il quale ultimo presuppone per la sua costituzione il numero dei giudici necessario), di svolgere la funzione giurisdizionale, in mancanza della quale e' prevista, sia dal codice di procedura penale vigente (art. 185 comma 1, n. 1 e comma 2) sia dal presente Progetto (art. 178 comma 1 lett. a) e art. 179 comma 1), la nullita' assoluta. In Commissione e' stato a lungo dibattuto il problema se tra le condizioni di capacita' del giudice dovessero esser fatte rientrare - seguendo una scelta gia' fatta dal Progetto del 1978 - anche quelle riguardanti la destinazione del giudice ai singoli uffici giudiziari e alle sezioni, la formazione dei collegi e l'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici; e, se, di conseguenza, dovesse essere prevista la sanzione della nullita' per l'eventuale mancanza di tali condizioni. In un primo tempo, era stata prevista la sanzione processuale della nullita' - sia pure di specie diversa da quella assoluta - per la violazione delle norme concernenti l'assegnazione dei magistrati ai singoli uffici, alle loro articolazioni interne ed ai singoli collegi, nonche' delle norme relative alle sezioni e ai giudici; poi pero' all'esito, di un approfondito dibattito, si e' concluso che le norme sulla destinazione del giudice, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi non dovessero farsi incidere sulla capacita' del giudice e per evitare equivoci interpretativi e' stata anche introdotta una disposizione chiarificatrice nella disciplina delle nullita' (v. sub art. 178 comma 2). CAPO VII INCOMPATIBILITA', ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE La incompatibilita', l'astensione e la ricusazione del giudice sono disciplinate nel Capo VII, tenuto separato da quello riguardante la capacita' del giudice (capo VI). Si e' molto discusso, in seno alla Commissione, se nell'incompatibilita' debba vedersi la mancanza di un requisito di capacita' del giudice o un caso di astensione e ricusazione e si e' infine optato per la seconda tesi. A sostegno della prima tesi, gia' accolta nel Progetto del 1978 e comportante la sanzione della nullita' assoluta per gli atti compiuti dal giudice ritenuto incompatibile, si e' osservato che la particolare delicatezza della materia ed il fine di eliminare qualsiasi sospetto nei confronti del giudice, giustificano la collocazione dell'incompatibilita' tra i requisiti di capacita'. Si e' pero', infine, considerato che esigenze non dissimili sono alla base dei vari casi di astensione e che quindi non si sarebbe giustificata una diversa disciplina, come, in relazione al Progetto del 1978, aveva rilevato anche la Commissione consultiva osservando nel suo Parere che "se l'atto del giudice sospetto dovesse essere colpito da nullita' assoluta, a maggior ragione dovrebbero esserlo quelli del giudice tenuto ad astenersi o ricusabile" e che "il dubbio sulla imparzialita' del giudice il cui congiunto abbia esercitato funzioni magari separate o diverse, nello stesso processo, non puo' essere considerato piu' grave del dubbio sulla imparzialita' del giudice che tratti un processo per un reato di cui sia imputato od offeso o nel quale sia comunque parte un suo congiunto" (Parere, p. 50). Gli articoli 35 e 36 trattano delle incompatibilita'. L'articolo 35, sulla "incompatibilita' determinata da atti compiuti nel procedimento" attua la direttiva 67 della legge-delega che in gran parte conferma, sia pur tenendo conto delle novita' strutturali del nuovo processo, la disciplina stabilita nell'art. 61 c.p.p. Nel comma 1 (anche se la direttiva 67 della delega avrebbe consentito di restringere il divieto soltanto al giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza "giudicando nel merito"), si e' preferito fare riferimento a qualsiasi "sentenza" per garantire al massimo grado la imparzialita' del giudice. Nel comma 2, alle incompatibilita' espressamente previste nella direttiva 67 e' stata aggiunta per identita' di ratio quella relativa al giudice che "ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere". Il comma 3 ricalca il corrispondente comma del vigente art. 61 c.p.p. L'articolo 36 riproduce sostanzialmente l'attuale art. 62 c.p.p. Poiche', in seguito all'ammissione delle donne in magistratura (l. 6 febbraio 1963, n. 66) la previsione deve intendersi riferita anche al coniuge, e' stata fatta espressa menzione del rapporto di coniugio. Nel Progetto del 1978 l'incompatibilita' tra parenti e affini era stata portata dal secondo al quarto grado per esigenza di coordinamento con l'ultimo comma dell'art. 19 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12. Concordando con il parere a suo tempo formulato dalla Commissione consultiva, e' stata ritenuta eccessiva l'estensione al quarto grado ed e' stata riportata la incompatibilita' al "secondo grado", anche perche' il riferimento all'art. 19 ultimo comma e' sembrato scarsamente significativo, visto che questa disposizione concerne la diversa ipotesi di parenti od affini chiamati a far parte del medesimo collegio. Sul tema in questione si ricorda, infine, che alla disciplina dell'incompatibilita' con l'ufficio di giudice popolare provvede l'art. 12 l. 10 aprile 1951, n. 287 sulle corti di assise. Per quanto riguarda l'astensione e la ricusazione, in assenza di specifiche direttive, e' stata dettata una disciplina, desunta dai principi generali regolanti il titolo sul giudice, diretta ad accentuare il carattere giurisdizionale del procedimento conseguente alla ricusazione, ad evitare che la semplice dichiarazione di ricusazione determini l'automatica preclusione del compimento di qualsiasi attivita' processuale e ad escludere la discrezionalita' nella determinazione del giudice che dovra' sostituire quello ricusato. Seguendo lo schema del Progetto del 1978, e' stata rovesciata l'impostazione degli artt. 63 e 64 del vigente codice, in modo da configurare come motivi di astensione le varie ipotesi ora descritte sotto l'art. 64 c.p.p. (concernente i casi di ricusazione); si e' poi disposto che, ove non intervenga la dichiarazione di astensione, potra' farsi luogo alla ricusazione. Tale sistema e' stato preferito, oltre che per una esposizione piu' ordinata della materia, per rendere piu' incisivo l'obbligo di astensione. Nel comma 1 dell'articolo 37 sono elencati i casi in cui il giudice ha l'obbligo di astenersi. La disposizione ricalca, in sostanza, l'attuale art. 64, comma 1 c.p.p. Tra i motivi di astensione sono state introdotte anche le situazioni di incompatibilita' stabilite dagli artt. 35 e 36 e dalle leggi di ordinamento giudiziario (lett. g). Nella lett. h) e' stata inserita l'ipotesi della sussistenza di "gravi ragioni di convenienza", diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, che nel testo del Progetto del 1978 era invece prevista nell'originario comma 3. Questa modifica e' stata apportata allo scopo di rendere chiaro che l'obbligo della dichiarazione di astensione riguarda tutti i casi previsti dalla norma. Dalla lett. c) e' stata esclusa l'ipotesi, aggiunta nel Progetto del 1978, del giudice che, nell'esercizio delle funzioni, abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto della imputazione. Si e' ritenuto infatti che tale ipotesi sia motivo di ricusazione e non di astensione. La precisazione, contenuta nel comma 2, costituisce un aggiornamento integrativo della disposizione di cui all'art. 64 comma 2 c.p.p., e, rispetto al Progetto del 1978, tiene conto dell'inserimento, tra le cause di astensione, delle situazioni di incompatibilita' menzionate nella lett. g). I commi 3 e 4 stabiliscono, rispettivamente, a chi deve essere presentata la dichiarazione di astensione e chi decide sulla dichiarazione stessa. In merito al caso, previsto dall'ultimo comma dell'art. 63 c.p.p., di dichiarazione di astensione presentata dal presidente della corte o del tribunale, si e' ritenuto, anche tenendo conto dell'art. 43 che sara' esaminato in seguito, opportuno indicare espressamente l'organo competente a decidere. A tale conclusione si e' giunti osservando che la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 63 c.p.p. deve interpretarsi nel senso che il presidente della corte o del tribunale, in funzione di presidente del collegio giudicante, deve astenersi di propria iniziativa quando ricorra un motivo di ricusazione o sussistano gravi ragioni di convenienza. Infatti, la relazione al codice vigente chiarisce sul punto: "Se e' logico che quando si tratta di un giudice debba decidere il presidente, sarebbe invece una inutile complicazione chiamare un giudice superiore a decidere sull'astensione del presidente, capo del collegio giudicante. E cio' tanto piu' che l'astensione e' un rapporto d'ordine interno che, come tale, non esige speciali forme e garanzie". Non risulta che la disposizione citata sia stata mai diversamente interpretata in giurisprudenza o in dottrina. Ne consegue che la soluzione della questione sollevata non puo' essere rimessa alla interpretazione; e che, ove si voglia che anche sull'astensione del presidente della corte di appello o del tribunale sia chiamato a decidere un giudice superiore o comunque un altro giudice, lo si debba sancire espressamente. L'introduzione di una esplicita disposizione in tal senso appare quindi preferibile, considerato anche che le ragioni addotte nella relazione al codice vigente, in particolare circa la rilevanza soltanto interna dell'astensione, appaiono superate secondo la linea di tendenza cui si e' ispirata la Commissione redigente del Progetto del 1978, che se da un canto mira ad accentuare il carattere giurisdizionale del procedimento conseguente alla ricusazione, per altro verso porta a rafforzare anche le garanzie inerenti all'adempimento dell'obbligo dell'astensione. Sotto questo profilo, in particolare sussiste l'opportunita' che competente ad adottare le decisioni di cui al comma 2 dell'art. 43 sia un giudice diverso da quello che ha emesso i provvedimenti cui si riferisce la norma citata. Si e' stabilito cosi', che sulla astensione del presidente del tribunale decida il presidente della corte di appello e che sull'astensione di quest'ultimo decida il presidente della corte di cassazione. Nel comma 1 dell'articolo 38 sono indicati i casi nei quali le parti possono proporre la ricusazione. Nella lett. a) sono stati richiamati tutti i casi di astensione ad eccezione di quello costituito dalle "altre gravi ragioni di convenienza": si tratta, infatti, di ipotesi gia' esclusa dai motivi di ricusazione nel sistema vigente per la sua estrema genericita' che potrebbe prestarsi a richieste strumentali e pretestuose. Nella lett. b) e' stato previsto il caso del giudice che, nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto della imputazione. E' un motivo di ricusazione che richiama la previsione - pur giuridicamente e sostanzialmente diversa - figurante nell'art. 35 l. 10 aprile 1951, n. 287, in cui l'indebita manifestazione del convincimento costituisce causa di esclusione del giudice popolare dal collegio della corte di assise. Per evitare che il processo, nelle more del procedimento incidentale di ricusazione possa addirittura concludersi, il secondo comma dell'articolo 38 dispone che il giudice ricusato non puo' pronunciare ne' concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. L'articolo 39 disciplina i termini e le forme per la dichiarazione di ricusazione. Nella redazione della norma sono stati tenuti presenti sia la disciplina vigente (art. 66 c.p.p.), sia l'art. 45 del Progetto del 1978, modificato ed aggiornato. Per quanto riguarda il termine entro il quale puo' essere proposta la dichiarazione di ricusazione si e' tenuto conto dell'eventualita' che possa essere ricusato non solo il giudice dell'udienza preliminare o il giudice del giudizio (nel qual caso la dichiarazione deve essere proposta in limine) ma anche qualsiasi altro giudice e, in particolare, il giudice delle indagini preliminari (nel qual caso la dichiarazione deve essere proposta prima del compimento dell'atto). E poiche', di regola, il giudice delle indagini preliminari sara' lo stesso giudice dell'udienza preliminare, la ricusazione, nell'udienza preliminare sara' consentita soltanto nel caso in cui il giudice che ha compiuto atti in precedenza (ad esempio incidente probatorio) sia un magistrato diverso. Per chiare ragioni di equita' e anche in adesione alla giurisprudenza della corte di cassazione (la quale in relazione al vigente art. 66 c.p.p. ha ritenuto che il termine per la ricusazione deve ritenersi prorogato fino al momento del verificarsi del fatto, del rapporto o della situazione costituenti motivo di ricusazione, il che puo' accadere anche dopo l'apertura del dibattimento), e' stata prevista, nel secondo comma, l'ammissibilita' della ricusazione proposta dopo la scadenza dei termini fissati dal primo comma per il caso in cui la relativa causa sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini medesimi. La disciplina copre anche l'ipotesi in cui la parte privata non sia venuta preventivamente a conoscenza di un atto compiuto dal giudice nel corso delle indagini preliminari perche' coperto dal segreto (ad es. autorizzazione a disporre intercettazioni). La prevalenza dell'astensione sulla ricusazione in caso di concorso e' prevista nell'articolo 40 che, in sostanza, riproduce l'art. 67 c.p.p. vigente. L'articolo 41 stabilisce la competenza a decidere sulla ricusazione. Il testo accolto riproduce, in sostanza, la formulazione del Progetto del 1978 che, a sua volta, ricalcava, in linea di massima, l'art. 68 c.p.p. vigente. La norma ricomprende anche la ricusazione del giudice dell'udienza preliminare che e' costituito da un giudice monocratico inserito nell'organico del tribunale e non in un ufficio giudiziario autonomo. Le decisioni sulla ricusazione sono regolate dall'articolo 42. Nel comma 1 e' stata introdotta fra le ipotesi di inammissibilita' della ricusazione anche quella della palese infondatezza dei motivi dedotti a sostegno dell'istanza; sono state infatti condivise talune osservazioni, formulate in relazione al Progetto del 1978, che avevano segnalato l'opportunita' di accentuare la funzione di filtro della pronuncia sull'ammissibilita', allo scopo di scoraggiare l'uso strumentale dell'istituto della ricusazione. Per questo stesso motivo, nonche' al fine di sottolineare la necessita' che sia senza indugio chiarita una situazione che incide sulla credibilita' del giudice, la Commissione, pur deliberando di fissare un termine per la pronuncia sull'ammissibilita', si e' posta il problema circa l'opportunita' che detto termine sia espresso in giorni o con altra formula idonea ad esprimere l'esigenza che si provveda senza ritardo. Al riguardo si e' osservato che, non richiedendo la pronuncia in questione alcun preventivo adempimento processuale, il termine suddetto potrebbe essere contenuto in 2 o 3 giorni. Tuttavia, tenuto conto del carattere meramente ordinatorio di un termine siffatto, e' apparso preferibile adottare la generica formula "senza ritardo", di per se' egualmente idonea a realizzare la finalita' sopra evidenziata. Si e' inoltre deliberato di prevedere esplicitamente che l'ordinanza di cui al comma 1 sia suscettibile di ricorso per cassazione, con il rinvio all'art. 604 (non essendo apparso necessario assicurare nel procedimento incidentale dinanzi alla cassazione il piu' ampio contraddittorio di cui all'art. 126). Sulla ricorribilita' per cassazione dell'ordinanza che decide sul merito della ricusazione non occorre invece formulare alcuna esplicita previsione, provvedendo al riguardo in via generale l'art. 126, cui fa rinvio il terzo comma. La norma del comma 2 serve ad evitare i gravi inconvenienti, non solo per la celerita' del processo, ma anche per l'accertamento dei fatti, cui ha dato luogo il disposto dell'art. 69 comma 2 c.p.p. secondo il quale il giudice ricusato, "avuta notizia della presentazione della dichiarazione, puo' compiere soltanto atti urgenti di istruzione". Infatti e' stato stabilito che spettera' alla corte o al tribunale disporre, caso per caso, che il giudice nei confronti del quale e' stata proposta ricusazione si astenga dal proseguire l'attivita' processuale o si limiti al compimento di alcuni atti. Circa quest'ultimo punto si e' discusso se consentire soltanto l'acquisizione di "prove urgenti" o anche il compimento di "atti urgenti" non diretti all'acquisizione di prove. Tenuto conto del fatto che la disciplina dell'art. 69 c.p.p. e' stata modificata proprio allo scopo di evitare che la presentazione della dichiarazione di ricusazione sia d'intralcio alla speditezza ed alla efficacia del processo, e' sembrato preferibile riferirsi "al compimento degli atti urgenti". Infatti, una volta rimessa al giudice della ricusazione la valutazione sull'opportunita' che il giudice ricusato si astenga o meno dal proseguire l'attivita' processuale, non vi e' piu' ragione di restringere l'ambito degli atti urgenti cui il medesimo puo' essere autorizzato ai soli atti di acquisizione probatoria di cui all'attuale art. 69 c.p.p. La formula piu' ampia sembra preferibile anche in relazione al disposto dell'art. 48, il quale, in attesa della decisione sulla istanza di rimessione, consente senz'altro il compimento degli "atti urgenti" nel caso in cui la cassazione pronunci ordinanza di sospensione. Per realizzare un piu' ampio contraddittorio nel procedimento incidentale di ricusazione si e' fatto rinvio, nel terzo comma dell'art. 42, alle disposizioni che regolano il procedimento in camera di consiglio (art. 126) e si e' previsto che siano assunte, se necessario, le opportune informazioni. La comunicazione e la notificazione della decisione sulla ricusazione sono regolate dall'ultimo comma dell'articolo in esame. L'articolo 43 nello stabilire le conseguenze dell'accoglimento della dichiarazione di astensione o di ricusazione, si muove sulle linee tracciate dall'art. 70 commi 1 e 2 c.p.p. Il principio sottostante alla disposizione del comma 2 e' quello di conservazione degli atti. Nell'articolo 44 si e' ritenuto, anche per una completa attuazione dell'art. 25 comma 1 Cost., di disciplinare la designazione del magistrato che dovra' sostituire il giudice ricusato con il rinvio alle leggi di ordinamento giudiziario. Al riguardo si fa presente che gli artt. 97 e seguenti dell'ordinamento giudiziario vigente, disciplinano l'istituto della supplenza con riferimento alle ipotesi di impedimento. Poiche', tuttavia, si tratta in ogni caso di una sostituzione, il termine "supplente" puo' ritenersi correttamente impiegato anche per indicare il magistrato designato a sostituire il giudice ricusato o astenuto, specie considerando che il supplente deve essere determinato secondo l'attuale normativa dei giudici impediti. Nel caso in cui non sia possibile sostituire il giudice ricusato o astenuto con un giudice del medesimo ufficio, il secondo comma prevede che il procedimento sia rimesso ad un giudice individuato ai sensi dell'art. 11. Nella disposizione si fa riferimento alla "corte" e al "tribunale" e non al "pretore" perche', a norma dell'art. 37 comma 4, sulla dichiarazione di astensione del pretore decide il presidente del tribunale e, a norma dell'art. 41 comma 1, sulla ricusazione del pretore decide il tribunale. L'articolo 45 riproduce l'art. 71 c.p.p. La sanzione pecuniaria e' stata aumentata allo scopo di scoraggiare le istanze meramente strumentali o dilatorie. CAPO VIII RIMESSIONE DEL PROCESSO La direttiva 17 della legge-delega, riguardante la rimessione, dispone testualmente: "previsione della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, e individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati; garanzia del contraddittorio nel procedimento di rimessione; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facolta' che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice originariamente competente; attribuzione al giudice del rinvio del potere di decidere quali atti gia' compiuti nel procedimento conservino validita' dopo la rimessione". Le novita' dell'istituto, rispetto alla disciplina vigente, sono che: 1) i motivi di ordine pubblico posti a fondamento della richiesta dovranno essere non soltanto "gravi" (art. 55 comma 1 c.p.p.), ma anche "oggettivi"; 2) anche l'imputato potra' chiedere la rimessione "per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico", mentre ora puo' chiederla "soltanto per legittimo sospetto" (art. 55 comma 2 c.p.p.); 3) il nuovo giudice designato a seguito della rimessione dovra' essere individuato secondo criteri predeterminati e dovra' essere il nuovo giudice, in luogo della corte di cassazione, a decidere "quali atti gia' compiuti nel procedimento conservino validita' dopo la rimessione"; 4) nel procedimento davanti a tale giudice dovra' essere garantito l'esercizio " degli stessi diritti e delle stesse facolta' che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice originariamente competente" con la conseguenza, secondo l'esemplificazione emergente nella Relazione al Progetto del 1978, che l'imputato, il quale davanti al giudice originariamente competente fruisca del patrocinio di un procuratore ovvero del diritto di usare una lingua particolare siccome appartenente ad una minoranza linguistica, conservera' il suo difensore ed usera' la sua lingua anche se il procedimento sia rimesso ad un giudice davanti al quale di norma quel procuratore non e' legittimato o quella lingua non e' adottata. In attuazione di queste direttive e sulle linee tracciate dal Progetto del 1978, e' stata disciplinata nell'articolo 46 la materia oggi regolata dall'art. 55 c.p.p., peraltro innovando in tema di presupposti della rimessione e di soggetti abilitati a chiedere il loro accertamento e facendo riferimento al "processo", anziche' al "procedimento", per chiarire che la rimessione potra' operare solo nelle fasi propriamente giurisdizionali. La Commissione ha ampiamente dibattuto sulla disposizione in esame. In particolare, ha valutato l'opportunita' di adottare la formulazione della direttiva 17 della legge-delega ("per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto") gia' suggerita dalla Commissione consultiva (con riferimento all'art. 52 del Progetto del 1978 ed alla direttiva 15 della legge-delega del 1974) per evitare il pericolo di "possibili contrasti o dubbi interpretativi nei rapporti tra legge-delega e normativa delegata" in una materia di alto rilievo politico e costituzionale. In esito alla discussione si e' tuttavia ritenuto di mantenere ferma la soluzione adottata nel Progetto del 1978; soluzione che vuole ovviare agli inconvenienti, segnalati anche in occasione dei lavori parlamentari relativi alla delega del 1974 e discendenti dall'adozione di formule generiche come quella dell'art. 55 c.p.p. Si e' pertanto deciso: di non riprodurre testualmente il qualificativo "oggettivi" aggiunto nella direttiva 17 a "gravi motivi di ordine pubblico" ma di specificare al massimo le situazioni che determinano la rimessione; di evitare la dizione "ordine pubblico" ponendo il fondamento dell'istituto nel pregiudizio alla "sicurezza" o alla "incolumita' pubblica" ovvero alla "liberta' di determinazione delle persone che partecipano al processo"; di ammettere lo spostamento della competenza solo quando anche gli organi amministrativi dello Stato abbiano fatto tutto il possibile per rimuovere le cause che lo determinano. E' stata adottata, cosi', la stessa formula usata nel Progetto del 1978 che collegava la rimessione a "gravi situazioni locali idonee a turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili" quando ne siano pregiudicate "la sicurezza o l'incolumita' pubblica ovvero la liberta' di determinazione delle persone che partecipano al processo" stesso. Il testo e' stato pero' modificato sostituendo alle parole "idonee a", le parole "tali da": cio' allo scopo di rendere piu' evidente la correlazione che deve sussistere, perche' si faccia luogo alla rimessione, tra il pregiudizio (alla sicurezza o alla incolumita' pubblica ovvero alla liberta' di determinazione delle persone che partecipano al processo) e la turbativa allo svolgimento del processo. Quanto ai soggetti legittimati a chiedere la rimessione, si e' rilevata l'opportunita' di estendere la legittimazione a richiedere la rimessione, oltre che al pubblico ministero e all'imputato, anche alle altre parti private. Tenuto conto della formulazione testuale della direttiva 17, anche in relazione alla disciplina di cui all'articolo 55 c.p.p., e' stato pero' ritenuto che l'estensione della legittimazione alle altre parti private fosse in contrasto con la legge-delega. Il comma 2 dell'art. 55 c.p.p. consente all'imputato di proporre istanza di rimessione soltanto per legittimo sospetto e stabilisce espressamente che tale facolta' non compete alle altre parti private. Deve argomentarsene che l'inciso "anche su richiesta dell'imputato" contenuto nella direttiva 17 e' finalizzato ad estendere a questa parte privata la legittimazione - che finora era solo del pubblico ministero - a proporre la richiesta di rimessione per motivi diversi dal legittimo sospetto. Non riguarda, invece, quelle altre parti alle quali mai alcuna legittimazione era stata al riguardo riconosciuta. Nello stesso senso, d'altronde, si era mosso il Progetto del 1978 partendo dalla identica locuzione ("anche su richiesta dell'imputato") usata dalla direttiva 15 della legge-delega del 1974. Nella Relazione (p. 47) si legge: "La Commissione ha ottemperato alla prescrizione della legge-delega ponendo l'imputato ed il suo difensore sullo stesso piano del pubblico ministero". Per quanto riguarda l'individuazione del giudice di rinvio, e' stato sostituito il criterio della "sede piu' vicina", indicato nel comma 3 dell'art. 55 del Progetto del 1978, con quello di cui all'art. 11. Pertanto e' stata modificata l'ultima parte dell'art. 46, introducendo il rinvio all'art. 11, ed e' stata attuata, in tal modo, anche quella parte della direttiva 17 che concerne "l'individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati". Va precisato che nell'art. 46 e negli articoli seguenti la terminologia legislativa e' stata modificata denominando "richiesta" l'atto di iniziativa dell'imputato e del pubblico ministero. Nell'articolo 47 e nell'articolo 49 e' disciplinato il procedimento di rimessione. Il contraddittorio e' stato garantito, sia stabilendo il deposito e la notifica della richiesta (art. 47 comma 1), sia estendendo al rito, con il rinvio all'art. 126, le garanzie previste per il procedimento in camera di consiglio (art. 49 comma 1). Sulla base delle osservazioni a suo tempo formulate, in relazione al Progetto del 1978, dalla Commissione consultiva, al fine di consentire all'imputato ed al pubblico ministero di poter acquisire, entrambi, immediatamente, tutti i dati disponibili e, altresi', al fine di accelerare al massimo la definizione del procedimento incidentale, nel comma 2 dell'art. 47 e' stato previsto che il giudice trasmetta la richiesta "con i documenti allegati e con eventuali osservazioni" e nel comma 1 dell'art. 49 e' stato disposto che la corte di cassazione decida "dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni" (v. art. 58 c.p.p.). A norma dell'articolo 48 comma 1, la richiesta di rimessione non sospende il procedimento da rimettersi e quindi non puo' trasformarsi in strumento di manovre dilatorie. Proprio per questo, pero', e' stato introdotto il divieto, per il giudice procedente, di pronunciare sentenza fino a che la corte di cassazione non abbia deciso sulla rimessione. La previsione, nel comma 2, della possibilita', da parte della corte di cassazione, di ordinare la sospensione del procedimento, e' resa sistematicamente necessaria dalla disposizione del comma 1. Cosi' come e' una logica conseguenza della possibile sospensione la previsione concernente il compimento degli atti urgenti da parte del giudice procedente. In attuazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 comma 1 Cost. e direttiva 17 della delega), il combinato disposto dell'art. 46 ultima parte e dell'art. 49 comma 2, elimina ogni discrezionalita' e stabilisce che, ove sia accolta la richiesta in quanto i presupposti della rimessione risultino provati, la corte di cassazione ha l'obbligo, e non la semplice facolta', di assegnare il procedimento al giudice designato che, come si e' detto esaminando l'art. 46, e' quello predeterminato a norma dell'art. 11. L'art. 49 comma 3 attua la prescrizione della delega trasferendo dalla corte di cassazione al nuovo giudice la competenza a dichiarare se e in quale misura la situazione che e' all'origine della rimessione ha inficiato gli atti gia' compiuti. Ma la statuizione dell'art. 58 comma 2 c.p.p., per cui la corte di cassazione dichiara "se e in quale parte gli atti compiuti debbono conservare validita'", e' stata sostituita con la formula "se e in quale parte gli atti gia' compiuti conservino efficacia": quest'ultima formulazione e' parsa meglio in linea con l'art. 48, che consente al giudice, rispetto al quale la rimessione viene chiesta, di continuare a compiere atti, ed altresi' preferibile perche' implica che, qualora la dichiarazione relativa agli atti gia' compiuti venga omessa, gli stessi rimangano efficaci. Sempre nell'art. 49 comma 3 si e' stabilito che "nel procedimento davanti al nuovo giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facolta' che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente". Al riguardo va segnalato che non e' stata scelta una formulazione piu' analitica tenuto conto della varieta' di situazioni che possono profilarsi e che devono essere tutte comprese nell'ambito applicativo della norma. Al fine di scoraggiare l'uso strumentale dell'istituto per manovre dilatorie o, comunque, creative di ostacoli pretestuosi per il processo, l'art. 49 comma 4, prevede la possibile condanna dell'imputato al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende se la sua richiesta viene rigettata o dichiarata inammissibile. La disposizione si muove sulla stessa linea dell'art. 58 comma 2 c.p.p. ed e' analoga a quella prevista nel precedente art. 45 riguardante la ricusazione. Anche in questo caso la sanzione e' stata aumentata per renderla idonea al raggiungimento dello scopo che la norma si propone. Per quanto concerne la disciplina di nuove richieste di rimessione, nell'articolo 50, che, in sostanza ricalca l'articolo 59 c.p.p., non e' stata riprodotta la norma, ritenuta vessatoria, secondo cui la richiesta di rimessione non puo' essere riproposta sulla base dei medesimi motivi quando l'inammissibilita' sia stata dichiarata per inosservanza del termine di decadenza stabilito per la notifica alle altre parti (articolo 59 comma 2 c.p.p.). TITOLO II IL PUBBLICO MINISTERO Premessa. La legge-delega esordisce nell'art. 2 con la prescrizione che il nuovo codice "deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio" (art. 2 alinea) e, in coerenza con tale prescrizione, stabilisce la "partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parita' in ogni stato e grado del procedimento". (direttiva 3). Anche la delega del 1974 conteneva le stesse disposizioni volte a indirizzare il legislatore delegato nell'esercizio del potere rimessogli per l'attuazione delle successive direttive, ma e' appunto in queste direttive che la nuova delega, rispetto alla precedente, ha accentuato in alcuni essenziali momenti processuali che riguardano il pubblico ministero i "caratteri accusatori"; cio' e' avvenuto, ad esempio, attraverso la soppressione del giudice istruttore e l'attribuzione al pubblico ministero di un ruolo determinante in tutta la fase delle indagini preliminari, privandolo pero' correlativamente del potere di disporre misure di coercizione personale. La linea di intervento, tanto precisa, quanto determinata, seguita sul punto dal legislatore delegante, emerge dai lavori parlamentari e puo' essere sintetizzata con le parole della relazione del sen. Coco: "le idee-guida fondamentali del nuovo processo penale, che gli conferiscono la qualifica di accusatorio, e nello stesso tempo delimitano il significato normativo concreto di tale classificazione, sono le seguenti: 1) preminenza o autonomia (rispetto alle acquisizioni delle indagini preliminari) della istruzione dibattimentale condotta secondo il rito dell'interrogatorio incrociato; 2) piena e netta separazione, in ogni fase del rapporto processuale, fra il ruolo, i poteri e le strutture dell'accusa e ogni potere decisionale; 3) dialettica paritaria (e non una impossibile parita') fra accusa e difesa nel dibattimento e nell'acquisizione di ogni atto di rilevanza probatoria ai fini decisori. Il pubblico ministero e' organo e ha poteri soltanto di accusa, come esplicitamente indica il punto 38, quando gli attribuisce il potere-dovere di compiere indagini in funzioni dell'esercizio dell'azione penale. Questa resta compiutamente pubblica e obbligatoria". La prima conseguenza di enunciazioni di principio e di volonta' legislativa cosi' impegnative ed essenziali, come quelle delle direttive sopra ricordate e delle illustrazioni che ne sono state fatte, e' che al pubblico ministero va riconosciuta per intero e senza concessioni ad ibridismi di sorta, la posizione di "parte". Il che comporta la piu' netta distinzione tra quest'organo e il giudice, in modo da porre fine a quel fenomeno di reciproca trasmissione di caratteri tra i due soggetti che costituisce una delle note di fondo piu' negative del sistema processuale penale vigente. Si tratta, in sostanza, di sfuggire alla giurisdizionalizzazione del pubblico ministero, per un verso sottraendogli poteri che debbono essere riservati al giudice (e su questo piano gia' la legge-delega ha indicato scelte precise, escludendo per il pubblico ministero poteri limitativi della liberta' personale dell'imputato e contenendo in limiti assai ristretti la rilevanza probatoria degli atti di indagine preliminare compiuti dallo stesso), e, per un altro verso, costruendo la figura del pubblico ministero non gia' sulla falsariga di quella del giudice, ma in modo che sia rispettata la sua natura di parte. In questa prospettiva e' stata esclusa la possibilita' di ricusazione del pubblico ministero (con ben maggiori ragioni che non nel codice vigente), e la configurabilita' di conflitti tra pubblico ministero e giudice, mentre ai contrasti tra magistrati del pubblico ministero si e' data soluzione all'interno dell'organizzazione di questo stesso organo. Nell'ambito della Commissione e' stato ripetutamente dibattuto il problema se, per assecondare sino in fondo la logica della nuova figura del pubblico ministero-parte, fosse necessario stabilire, con richiami a norme di organizzazione relative ai rapporti tra magistrati del pubblico ministero all'interno dei singoli uffici e tra uffici, il raccordo tra la disciplina processuale dettata in attuazione delle direttive della legge-delega, in piu' aspetti profondamente innovatrici anche nei riguardi del pubblico ministero, e la fisionomia che di quest'organo delinea l'ordinamento giudiziario vigente avendo come riferimento un tipo di processo di cui la legge- delega ha sancito un radicale superamento. Il dibattito ha portato a condividere sostanzialmente la soluzione limitativa, gia' accolta nel Progetto del 1978, di intervenire sulla figura del pubblico ministero esclusivamente per gli aspetti processuali e non per quelli di ordine organizzativo e strutturale, da valutare, anche se collegati ai primi, in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario. Per queste ragioni nel titolo sul "Pubblico ministero" sono dettate soltanto norme che fissano in via generale, le funzioni di quest'organo e le regole fondamentali per il loro esercizio. In particolare si e' rinunciato a prevedere "norme di struttura" che, nell'intento di "razionalizzare" il funzionamento degli uffici del pubblico ministero, avrebbero finito, per il fatto di assumere veste processuale, con il determinare una non opportuna personalizzazione delle funzioni. Pertanto, in sede di stesura delle norme, sono state omesse disposizioni che regolano la designazione del magistrato che deve svolgere le funzioni di pubblico ministero nel singolo procedimento ovvero che prescrivono la continuita' di tale designazione nelle diverse fasi processuali. Si ritiene tuttavia di dover segnalare quanto sia importante in linea generale che, nel passaggio dalle indagini preliminari all'udienza preliminare e al giudizio, tale continuita' di funzione sia garantita in sede organizzativa, in modo che, con la presenza al dibattimento dello stesso magistrato che ha compiuto le indagini e rappresentato l'accusa in momenti particolarmente impegnativi dell'iter processuale (ad esempio nell'udienza preliminare), siano assicurate efficienza e incisivita' al ruolo dell'accusa nel dibattimento. Si tratta di una segnalazione doverosa anche perche' il Comitato ristretto del Senato, quando ha preso in esame la direttiva 68 nel testo approvato dalla Camera, nel sopprimere la parte che prevedeva l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero in udienza ad opera dello stesso magistrato che aveva svolto le indagini preliminari (ritenendo che la previsione riguardasse la organizzazione degli uffici), con una nota rivolta al legislatore ha espresso l'auspicio "che la persona del pubblico ministero sia nel dibattimento la stessa che ha condotto le indagini preliminari". Illustrazione degli articoli. Nell'articolo 51, dedicato alle funzioni del pubblico ministero, sono enunciati i principi generali in tema di azione penale. Il comma 1 conferma anzitutto che la titolarita' del relativo potere spetta in via esclusiva al pubblico ministero. Tale norma, nella quale s'incarna la fondamentale distribuzione di funzioni processuali tra ufficio dell'accusa e ufficio della decisione, e' destinata a valere per l'intero arco del processo. La stessa norma sancisce, in sintonia con l'art. 112 Cost., il principio di obbligatorieta' dell'azione penale, individuando nel medesimo tempo il limite negativo del sorgere di tale obbligo nella ricorrenza di situazioni che impongano di chiedere al giudice la pronuncia di un decreto di archiviazione. La contrapposizione fra la richiesta di tale provvedimento e il promovimento dell'azione penale (nei modi stabiliti dalla legge: richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato o per decreto, o instaurazione del giudizio direttissimo), scandisce ancora una volta che il momento di inizio del processo penale in senso proprio coincide con l'enunciazione formale dell'imputazione in atti tipicamente individuati della legge e che, quindi, le indagini preliminari rappresentano una fase pre-processuale. E' stato ritenuto importante insistere nel fissare tale profilo normativo poiche' ad esso e' legata una delle fondamentali caratteristiche impresse dalla legge-delega al nuovo processo penale, nel quale dovra' restare ben ferma la cesura fra attivita' pre-processuali e processo vero e proprio: a cio', infatti, e' legato quell'insieme di garanzie - che e' al tempo stesso esigenza di funzionalita' e di razionalita' - che si traduce nel diverso valore delle attivita' processuali rispetto alle pre-processuali, nella coincidenza dell'inizio del processo in senso proprio con la precisa formulazione di un'accusa tipizzata di cui e' investito il giudice e nella necessita' che, una volta avviato con questo atto il processo, si addivenga senz'altro alla pronuncia di una sentenza. Gli altri commi dell'articolo completano la disciplina del potere d'azione: il secondo ne fissa l'officialita' e il terzo l'irretrattabilita', attribuendo carattere tassativo ai soli casi di sospensione o interruzione del processo. Non si e' ritenuto di fare richiami piu' specifici alla "officialita'" dell'azione penale (oggi invece disciplinata dall'art. 1 c.p.p.) ed alla distinzione fra "inizio" ed "esercizio" della stessa (cfr. invece oggi il comma 1 dell'art. 74 c.p.p.). Discende infatti dal sistema (e dallo stesso comma 2 dell'art. 51) che l'azione penale e' pubblica; per altro verso, e' stato ritenuto che l'esercizio dell'azione implica e presuppone necessariamente il suo inizio. Nell'articolo 52 sono individuati, al comma 1, gli organi chiamati ad esercitare le funzioni di pubblico ministero presso i diversi giudici e nei diversi stati e gradi del procedimento. In questa norma sono globalmente posti i criteri di divisione del lavoro giudiziario tra gli organi del pubblico ministero in corrispondenza con la competenza per materia e per funzione del giudice. Come chiaramente risulta dal testo, il procuratore generale presso la corte di appello, salvo il caso di avocazione, non ha competenza in ordine alle indagini preliminari e all'azione penale nei processi di primo grado. L'avocazione diventa, cosi', l'unico strumento attraverso il quale il procuratore generale acquisisce la competenza all'esercizio dell'azione penale. Questa disciplina ha sollevato rilievi da parte della "Commissione per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale" la quale ha, in particolare, segnalato che "appare pericoloso lasciare ad un unico ufficio di procura la possibilita' di iniziare o non iniziare indagini preliminari, quando si tratti di notizie di reato non qualificate e, come tali, inidonee a mettere in opera i meccanismi di controllo previsti dal codice di procedura penale". E' pero' da ritenere che l'avocazione delle indagini, cosi' come disciplinata negli artt. 370, 409 e 410 (alla illustrazione dei quali si rinvia) sia tale da scongiurare qualsiasi pericolo di inattivita' non solo processuale, ma anche organizzativa del procuratore della Repubblica, specie considerando che nella lett. b) dell'art. 370 si richiamano le leggi di ordinamento giudiziario che, a tal fine, possono anche essere modificate o integrate. Nel comma 2 dell'art. 52 si e' fatto esplicito riferimento alla competenza del giudice per individuare il pubblico ministero competente in modo da evitare che per uno stesso fatto di reato possano aversi iniziative concorrenti di piu' uffici del pubblico ministero. Il pubblico ministero risulta, cosi', competente per il fatto-reato in ordine al quale e' competente il giudice presso il quale egli svolge le sue funzioni. Pero' eventuali conflitti, positivi o negativi, di competenza, possono intervenire tra i giudici aditi e non tra gli uffici del pubblico ministero che li hanno investiti della decisione sul fatto-reato. A tale proposito, si richiama quanto esposto nella illustrazione dell'art. 29 comma 3 il quale, stabilendo che nel corso delle indagini preliminari non puo' essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione, in attuazione della direttiva 15, pur disciplinando il conflitto positivo tra giudici nella fase delle indagini preliminari, in sostanza - senza correre il rischio di individuare per la fase delle indagini preliminari una sfera di competenza del pubblico ministero diversa da quella del giudice delle indagini preliminari - tende ad evitare conflitti positivi tra pubblici ministeri durante le indagini preliminari, lasciando ciascun pubblico ministero libero di svolgere le indagini per il reato commesso nel proprio territorio e consentendo tuttavia al pubblico ministero che riconosca, ab initio o nel corso delle indagini, l'esistenza della connessione, di trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente per connessione. Va ricordato, inoltre, che, prima dell'intervento del giudice, nella fase delle indagini preliminari: a) la regolamentazione dei contrasti negativi tra uffici del pubblico ministero e' contenuta nell'art. 55 (che sara' esaminato in seguito) la cui disciplina deve considerarsi integrata, ove tali contrasti si traducano in silenziosa inerzia degli stessi uffici, dalle norme sull'avocazione; b) gli eventuali contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero, prima di essere impediti dal citato art. 29 comma 3, sono incanalati verso una possibile soluzione dall'art. 369 che, in attuazione della direttiva 16, disciplina, come si vedra', i rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero che procedono ad indagini collegate. Sul problema dell'astensione del magistrato del pubblico ministero - disciplinata dall'articolo 53 - si e' svolto, in seno alla Commissione, un ampio ed articolato dibattito. Si e' ritenuto infine opportuno ripristinare il sistema previsto dal vigente art. 73 c.p.p., escludendo sia l'obbligatorieta' dell'astensione sia la previsione, accanto alle "gravi ragioni di convenienza", degli altri motivi specifici di astensione considerati dal Progetto del 1978. Si e' osservato, infatti, che dal dovere di astensione discenderebbe un meccanismo rigido e, in casi limite, tale da paralizzare lo svolgimento delle indagini; un meccanismo che mal si concilierebbe con la struttura del nuovo processo penale che attribuisce al pubblico ministero il ruolo di parte e lo priva di poteri veramente incisivi rispetto all'imputato. Nel comma 1 e' stabilita, pertanto, la facoltativita' della astensione "quando esistono gravi ragioni di convenienza". Nei commi 2 e 3 sono precisati i soggetti che debbono decidere sulle dichiarazioni di astensione, mentre nel comma 4 e' prevista la sostituzione del magistrato pubblico ministero astenuto. Tale sostituzione viene operata, in via generale, con altro magistrato, dello stesso ufficio; ma, con specifico riferimento al caso in cui a dichiarare di astenersi e' il "dirigente" dell'ufficio del pubblico ministero, si e' avuto riguardo al possibile verificarsi di situazioni obbiettive in grado di rendere inopportuna una designazione effettuata nel modo sopra detto. Per evitare che la decisione che accoglie la dichiarazione di astensione sia in grado, da sola, sia pure in casi eccezionali, di stravolgere i generali criteri in tema di competenza per materia e territorio, si e' allora previsto che il dirigente dell'ufficio "possa" essere discrezionalmente sostituito anche con un magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio predeterminato a norma dell'art. 11. Dalla decisione di rendere facoltativa l'astensione del pubblico ministero, si e' fatta discendere anche quella di non accogliere la proposta di introdurre, in questa sede, articoli diretti a disciplinare l'ipotesi di omessa segnalazione di cause di astensione palesemente esistenti, nonche' l'ipotesi della "inerzia nell'esercizio della funzione" e altre ipotesi comunque collegabili alla organizzazione ed al funzionamento dell'ufficio del pubblico ministero. Si e' considerato, infatti, che, a parte il tema dell'"inerzia" come causa legittimante il potere di avocazione da parte del procuratore generale, regolato dagli artt. 370 e 409, tutte le altre problematiche devono restare estranee al codice appartenendo agli interna corporis e devono viceversa essere regolamentate da norme dell'ordinamento giudiziario (che, fra l'altro, potranno prevedere meccanismi in grado di controllare l'inerzia del pubblico ministero). Tanto piu', si e' osservato, che, prima dell'inizio dell'azione penale, e' difficile dare corpo all'"inerzia" ed ai pregiudizi da essa discendenti per le indagini. L'articolo 54 attua la direttiva 68 ("previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate in piena autonomia"). Tale disposizione vede il proprio logico sviluppo e, assieme, il proprio limite, nella normativa fissata nella seconda parte dell'articolo, ove sono previsti in via tassativa i casi nei quali il capo dell'ufficio e' legittimato a sostituire il magistrato senza il suo consenso. Tale norma e' apparsa indispensabile perche', disciplinando in chiave di tassativita' i poteri di sostituzione, da un lato mette al riparo da abusi e non consente di eludere quanto ha voluto prescrivere la direttiva 68 della legge-delega e dall'altro consente che, in situazioni nelle quali si tratta effettivamente di salvaguardare sotto vari aspetti l'integrita' del ruolo dell'accusa, il capo dell'ufficio possa far cadere l'originaria designazione e provvedere alla sostituzione. Tra la direttiva 61 della legge-delega del 1974 ("eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa nella fase dibattimentale") e quella 68 della legge- delega del 1987 non vi sono rilevanti diversita', se si eccettuano alcune modifiche apportate alla formulazione della direttiva 61 per non ingenerare equivoci attraverso il riferimento alle "incidenze gerarchiche" che, proprio per il fatto di essere state espressamente escluse per il dibattimento, potevano a contrario affermarsi esistenti per le altre fasi del processo. Di qui la formulazione della direttiva, incentrata sulla "autonomia", che e' stata ripresa nell'art. 54 pure per riaffermare che il magistrato del pubblico ministero e' "indipendente" anche nelle fasi diverse da quelle espressamente disciplinate nell'art. 54. In queste ultime, pero', quella "indipendenza" si dispiega anche come "sostituibilita'" poiche' la norma si riferisce non piu' all'ufficio del pubblico ministero ma alla stessa persona del pubblico ministero che porta avanti l'accusa. Partendo da quest'ultima considerazione, si e' ritenuto di non fare riferimento, nell'articolo, alle locuzioni "udienza dibattimentale" o "nel corso del giudizio", entrambe ritenute troppo limitative rispetto alla direttiva, la quale impone di preservare l'autonomia del pubblico ministero "in udienza" anche se si tratta di udienza non dibattimentale. Si e' percio' usata la formula "nell'udienza" che ricomprende anche il giudizio abbreviato e il giudizio per l'applicazione della pena richiesta dalle parti. Infine si e' ritenuto che non fosse questa la sede per stabilire l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero di udienza da parte dello stesso magistrato che ha diretto le indagini preliminari. Si e' considerato, infatti, che il tema deve essere affidato alle norme disciplinanti l'organizzazione dell'ufficio. L'art. 54 comma 2 individua i casi in cui la sostituzione del magistrato del pubblico ministero puo' essere disposta dal dirigente dell'ufficio. Si tratta dei casi di "grave impedimento" e di quelli per i quali l'art. 37 comma 1, lett. a), b), d) ed e) prevede la astensione obbligatoria per il giudice. Si potrebbe obiettare che la scelta di affermare la "facoltativita'" e non l'obbligatorieta' dell'astensione da parte del magistrato del pubblico ministero, contrasta con la previsione de