IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto  l'art. 123 del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, relativo alla  disciplina  dei  titoli
professionali marittimi;
  Visti  gli  articoli  248,  250,  266  e  267  del  regolamento per
l'esecuzione del codice della  navigazione  (navigazione  marittima),
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328,  come  modificato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  dicembre  1970, n. 1487, concernenti la determinazione
dei requisiti e dei limiti di abilitazione dei  titoli  professionali
di  capitano  di  lungo  corso,  aspirante  capitano  di lungo corso,
capitano di macchina e aspirante capitano di macchina;
  Visto  l'art.  297  del  citato  regolamento  con  il quale e' data
facolta' al  Ministro  della  marina  mercantile  di  stabilire,  tra
l'altro,   la   composizione   delle  commissioni  di  esame  per  il
conseguimento dei titoli professionali marittimi;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13  marzo  1953,  relativo  alla
composizione delle commissioni  di  esame  sopraindicate  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1953);
  Tenuto   conto   che   con  decreto  ministeriale  1›  agosto  1986
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del 20
settembre  1986);  sono  stati modificati i programmi di esame per il
conseguimento dei titoli professionali di capitano  di  lungo  corso,
aspirante  capitano  di lungo corso, capitano di macchina e aspirante
capitano  di  macchina,  in  relazione  a  quanto   stabilito   dalla
convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare,
al rilascio dei brevetti ed alla  guardia  adottata  a  Londra  il  7
luglio  1978,  cui l'Italia ha aderito con legge 21 novembre 1985, n.
739;
  Sentita  la  commissione di studio sull'istruzione, l'addestramento
professionale,  l'aggiornamento  tecnico  e  la  qualificazione   del
personale  marittimo,  istituita  con  decreto  interministeriale  21
maggio 1981;
  Considerata  la  necessita'  di  integrare  la  composizione  delle
commissioni giudicatrici di cui al decreto ministeriale 13 marzo 1953
soprarichiamato con personale docente di istituti scolastici, al fine
di assicurare un collegamento tra l'istruzione nautica e  l'attivita'
professionale;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le   commissioni   di   esame   per  il  conseguimento  dei  titoli
professionali di capitano di lungo corso, aspirante capitano di lungo
corso,  capitano  di  macchina  e aspirante capitano di macchina sono
composte come segue:
   1) per i titoli di capitano di lungo corso e aspirante capitano di
lungo corso (articoli 248 e 250 del regolamento):
     a)  dal direttore marittimo o da un ufficiale superiore di porto
delegato, presidente;
     b)   da  un  ufficiale  superiore  di  vascello  appartenente  o
proveniente dal servizio permanente effettivo, membro;
     c) da un capitano superiore di lungo corso o, in mancanza, da un
capitano di lungo corso, membro;
     d)  da  un  docente  di  navigazione, arte navale ed elementi di
teoria della nave.
  Funzionera'  da  segretario  un  ufficiale  inferiore di porto o un
impiegato civile del ruolo  periferico  del  Ministero  della  marina
mercantile;
   2)  per  i  titoli di capitano di macchina e aspirante capitano di
macchina (articoli 266 e 267 del regolamento):
     a) dal direttore marittimo o da un ufficiale superiore di porto,
presidente;
     b)  da  un  ufficiale  superiore del genio navale appartenente o
proveniente dal servizio permanente effettivo, membro;
     c)  da  un  capitano superiore di macchina o, in mancanza, da un
capitano di macchina, membro;
     d)  da  un  docente  di  macchine  marine e servizi ausiliari di
bordo.
  Funzionera'  da  segretario  un  ufficiale  inferiore di porto o un
impiegato civile del ruolo  periferico  del  Ministero  della  marina
mercantile.