IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto l'art. 123 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, relativo alla disciplina dei titoli professionali marittimi; Visti gli articoli 248, 250, 266 e 267 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, n. 1487, concernenti la determinazione dei requisiti e dei limiti di abilitazione dei titoli professionali di capitano di lungo corso, aspirante capitano di lungo corso, capitano di macchina e aspirante capitano di macchina; Visto l'art. 297 del citato regolamento con il quale e' data facolta' al Ministro della marina mercantile di stabilire, tra l'altro, la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento dei titoli professionali marittimi; Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1953, relativo alla composizione delle commissioni di esame sopraindicate (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1953); Tenuto conto che con decreto ministeriale 1 agosto 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del 20 settembre 1986); sono stati modificati i programmi di esame per il conseguimento dei titoli professionali di capitano di lungo corso, aspirante capitano di lungo corso, capitano di macchina e aspirante capitano di macchina, in relazione a quanto stabilito dalla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978, cui l'Italia ha aderito con legge 21 novembre 1985, n. 739; Sentita la commissione di studio sull'istruzione, l'addestramento professionale, l'aggiornamento tecnico e la qualificazione del personale marittimo, istituita con decreto interministeriale 21 maggio 1981; Considerata la necessita' di integrare la composizione delle commissioni giudicatrici di cui al decreto ministeriale 13 marzo 1953 soprarichiamato con personale docente di istituti scolastici, al fine di assicurare un collegamento tra l'istruzione nautica e l'attivita' professionale; Decreta: Art. 1. Le commissioni di esame per il conseguimento dei titoli professionali di capitano di lungo corso, aspirante capitano di lungo corso, capitano di macchina e aspirante capitano di macchina sono composte come segue: 1) per i titoli di capitano di lungo corso e aspirante capitano di lungo corso (articoli 248 e 250 del regolamento): a) dal direttore marittimo o da un ufficiale superiore di porto delegato, presidente; b) da un ufficiale superiore di vascello appartenente o proveniente dal servizio permanente effettivo, membro; c) da un capitano superiore di lungo corso o, in mancanza, da un capitano di lungo corso, membro; d) da un docente di navigazione, arte navale ed elementi di teoria della nave. Funzionera' da segretario un ufficiale inferiore di porto o un impiegato civile del ruolo periferico del Ministero della marina mercantile; 2) per i titoli di capitano di macchina e aspirante capitano di macchina (articoli 266 e 267 del regolamento): a) dal direttore marittimo o da un ufficiale superiore di porto, presidente; b) da un ufficiale superiore del genio navale appartenente o proveniente dal servizio permanente effettivo, membro; c) da un capitano superiore di macchina o, in mancanza, da un capitano di macchina, membro; d) da un docente di macchine marine e servizi ausiliari di bordo. Funzionera' da segretario un ufficiale inferiore di porto o un impiegato civile del ruolo periferico del Ministero della marina mercantile.