IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
provvedimenti  volti  al risanamento ed allo sviluppo della citta' di
Reggio Calabria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 ottobre 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri
del  tesoro,  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno;
                                EMANA
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze
della  citta'  di  Reggio  Calabria,  sono  considerati di preminente
interesse  nazionale  e  di  somma  urgenza gli interventi diretti al
risanamento ed allo sviluppo della medesima citta', volti a:
    a)  risanare  il  patrimonio  edilizio  comunale  ed i cosiddetti
quartieri "minimi";
    b)   realizzare   l'urbanizzazione   primaria   e   secondaria  e
riqualificare  le  reti  idriche  e  fognarie  anche  delle  frazioni
periferiche e collinari;
    c)  ristrutturare  e  completare  gli impianti di disinquinamento
della fascia costiera;
    d)  realizzare  il  potenziamento delle strutture universitarie e
delle infrastrutture del porto e dell'aeroporto;
    e)  eseguire  le  opere urbane ed infrastrutturali, anche ai fini
del riordino dei collegamenti sullo stretto di Messina, nei comuni di
Reggio  Calabria  e  Villa  San  Giovanni  e del consolidamento della
difesa  del  tratto  di  costa  tra  il porto di Saline Ionica e Capo
d'Armi a Saline Ionica;
    f) sistemare l'asse viario urbano della citta' di Reggio Calabria
ed  ammodernare i raccordi con l'autostrada, il porto e l'aeroporto e
realizzare  un  sistema  di parcheggi, anche a servizio delle aziende
municipalizzate;
    g)   realizzare  un'area  attrezzata  a  verde  pubblico  per  la
riqualificazione ambientale e l'organizzazione funzionale di un parco
sulla collina Pentimele;
    h)  realizzare  opere  di  valorizzazione del patrimonio storico,
archeologico  e  monumentale nella citta' di Reggio Calabria, tra cui
il castello aragonese, il teatro comunale e le terme romane;
    i)  realizzare  ed  ammodernare le attrezzature sportive e per il
tempo libero;
    l)  assicurare l'approvvigionamento idrico della citta' di Reggio
Calabria.
  2.  L'area  dell'ex  ospedale  psichiatrico  della citta' di Reggio
Calabria   e'  destinata  alla  realizzazione  della  scuola  allievi
carabinieri.
  3.  Il  programma  relativo  agli  interventi  di cui al comma 1 e'
approvato  dal Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta
formulata,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto,  dal  presidente  della  giunta  regionale  della
Calabria,  su conforme parere del sindaco di Reggio Calabria, sentiti
i  sindaci  degli  altri  comuni  interessati  ed il presidente della
provincia.
  4.  Il  Ministro per i problemi delle aree urbane, direttamente o a
mezzo  di  delegati,  avvalendosi  ove  necessario di organi e uffici
della  pubblica  amministrazione, realizza gli interventi, sentiti il
presidente  della  giunta  regionale  della Calabria ed i sindaci dei
comuni  interessati. Nella esecuzione degli interventi devono in ogni
caso essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 13 settembre
1982,  n.  646, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
vincoli  previsti  dalla  legislazione  in  materia  paesaggistica ed
ambientale.
  5.  Per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi e per gli
ulteriori  servizi  a  supporto  delle  amministrazioni  in  fase  di
affidamento  e  realizzazione delle opere di cui al presente decreto,
possono essere stipulate, anche a trattativa privata, convenzioni con
imprese  di servizi. Dette convenzioni devono, fra l'altro, prevedere
le  penali nel caso di mancata consegna dei progetti entro il termine
stabilito,  nonche'  di  dimostrata inadeguatezza dei progetti stessi
nel corso della esecuzione.
  6.  Le  somme  destinate  alla  elaborazione  dei  progetti ed alla
realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1,  valutate in
complessive  lire  750  miliardi,  ripartite  in  ragione di lire 170
miliardi  nell'anno 1988, di lire 280 miliardi nel 1989 e di lire 300
miliardi nel 1990, affluiscono su una apposita contabilita' speciale,
da  istituire  presso  la  tesoreria provinciale dello Stato in Roma,
avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 9
della  legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata: "Ministro per i
problemi  delle  aree  urbane:  particolari  e straordinarie esigenze
della  citta'  di  Reggio Calabria". Gli ordinativi di pagamento sono
emessi  a  firma  del Ministro per i problemi delle aree urbane o dei
suoi delegati.
  7.  Le  convenzioni  ed i contratti stipulati ai sensi del presente
articolo  non sono soggetti al parere degli organi consultivi, ne' ad
atti di approvazione.
  8.  All'onere  derivante dall'attuazione degli interventi di cui al
comma  1, pari a lire 170 miliardi per il 1988, lire 280 miliardi per
il 1989 e lire 300 miliardi per il 1990, si provvede:
    a) quanto a lire 50 miliardi per il 1988, a lire 100 miliardi per
il  1989  ed a lire 50 miliardi per il 1990, mediante riduzione dello
stanziamento  iscritto al capitolo 7210 dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per
gli  anni  successivi,  all'uopo intendendosi ridotta di pari importo
l'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 13, comma 15, della
legge 11 marzo 1988, n. 67;
    b) quanto a lire 80 miliardi per il 1988, 30 miliardi per il 1989
e  120  miliardi  per  il 1990, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 9001
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  "Interventi  a
favore della regione Calabria";
    c) quanto a lire 40 miliardi per il 1988, a lire 150 miliardi per
il  1989  ed  a  lire 130 miliardi per il 1990 mediante riduzione dei
fondi attribuiti alla regione Calabria per il finanziamento dei piani
regionali  di sviluppo ai sensi dell'articolo 2, settimo comma, della
legge 1› dicembre 1983, n. 651.
  9.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.