IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto ministeriale 5 agosto 1988 con il quale e' stata
approvata, tra  l'altro,  ai  sensi  dell'art.  28  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1968,  n.  488,  prorogato
dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459,  la
retribuzione   media   giornaliera  degli  operai  agricoli  a  tempo
determinato  nella  provincia  di  Pistoia,   da   valere   ai   fini
previdenziali per l'anno 1988, nella misura di L. 64.212;
  Constatato  che  nel prospetto riassuntivo della retribuzione media
giornaliera degli  operai  agricoli  a  tempo  determinato  di  detta
provincia  e' stato erroneamente calcolato il prodotto dell'incidenza
percentuale del settore  tradizionale  sul  complesso  dell'attivita'
agricola provinciale;
  Ritenuta  la necessita' di rideterminare, ai sensi dell'art. 28 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 488/1968, la  retribuzione
media giornaliera degli operai agricoli a tempo determinato da valere
nella citata provincia;
  Sentita  la  commissione  centrale  di  cui  al decreto legislativo
luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;
                               Decreta:
  La  retribuzione  media  giornaliera  degli operai agricoli a tempo
determinato, da valere per l'anno 1988 nella provincia di Pistoia, e'
determinata in L. 65.458 anziche' in L. 64.212.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 21 ottobre 1988
                                             p. Il Ministro: CARLOTTO