IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590;
  Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198;
  Visto  il  decreto-legge  26  gennaio  1987, n. 10, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119;
  Vista  la  nota  n.  4067  del  1›  settembre 1988, con la quale il
sindaco di Edolo, in  provincia  di  Brescia  ha  segnalato  i  danni
arrecati  dalla  tromba  d'aria  abbattutasi  il  3  agosto  1988 nel
territorio comunale;
  Visti la nota n. DRPC/1794/OP29 del 23 agosto 1988 ed il telegramma
n. 4876/Gab del 25 agosto  1988  con  i  quali  la  regione  autonoma
Friuli-Venezia  Giulia  ha  relazionato  circa i gravi danni prodotti
dalla tromba d'aria abbattutasi il 20 agosto 1988  su  taluni  comuni
delle province di Pordenone ed Udine;
  Visti  i  decreti n. 0358/PRES del 1› settembre 1988 e n. 0373/PRES
del 16 settembre 1988  del  presidente  della  giunta  della  regione
autonoma  Friuli-Venezia  Giulia con i quali sono state delimitate le
aree  dei  comuni  colpiti  dalla  predetta  avversita'   atmosferica
rispettivamente  ai  fini  della individuazione dei danni nel settore
dell'edilizia pubblica e privata, e dei  settori  produttivi,  ed  al
fine della individuazione dei danni arrecati al settore agricolo;
  Visti i telegrammi n. 1000/PS del 30 agosto 1988 e n. 303/PC del 1›
settembre 1988 con i quali il prefetto di Pavia ha segnalato i  gravi
danni  verificatisi  a seguito del violento nubifragio abbattutosi il
29 agosto 1988 sulla citta' di Pavia ed altri comuni  della  medesima
provincia;
  Viste  le note n. 5427 del 31 agosto 1988 e n. 1443 del 5 settembre
1988 con le quali la  regione  Lombardia  ha  specificato  una  prima
sommaria   stima   dei   danni  arrecati  dalla  predetta  avversita'
atmosferica;
  Visti  i telegrammi n. 1/305 PC Gab del 1› settembre 1988, n. 1/309
Gab del 3 settembre 1988 e n. 1/321 PC del 7  settembre  1988  con  i
quali  il  prefetto  di  Pavia ha quantificato i danni arrecati dagli
eventi alluvionali sopra richiamati al patrimonio edilizio pubblico e
privato nonche' al settore agricolo ed ai settori produttivi;
  Visto  il  telegramma  n.  7248  del 31 agosto 1988 con il quale il
Ministero   dell'agricoltura   e   delle   foreste   ha    comunicato
l'esaurimento  delle  disponibilita'  finanziarie per l'anno 1988 del
Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n.
590, e che pertanto le disponibilita' sul predetto fondo si ravvisano
soltanto per l'anno 1989;
  Viste  le note U.L. n. 20641 del 9 settembre 1988 e n. 20681 del 13
settembre 1988 con le quali lo scrivente ha diramato  due  schemi  di
decreto-legge finalizzati alla emanazione di disposizioni urgenti per
fronteggiare l'emergenza causata dalle avversita' atmosferiche  sopra
citate;
  Viste  le note n. 1524/PPIR del 16 settembre 1988 e n. 1/370 PC Gab
del 20 settembre 1988  con  le  quali,  rispettivamente,  la  regione
Lombardia  e  il  prefetto  di  Pavia hanno ulteriormente relazionato
circa l'ammontare dei danni prodottisi  a  seguito  delle  avversita'
atmosferiche sopra citate;
  Visti  i  telegrammi  n.  101/PC  4/Gab  del 15 settembre 1988 e n.
101/PC Gab del 16 settembre 1988 101/PC Gab del 17 settembre 1988 con
i  quali  il  prefetto  di Ragusa ha segnalato i gravi danni arrecati
dalla tromba d'aria e dal nubifragio abbattutisi il 15 settembre 1988
nella zona sud-occidentale della medesima provincia, segnatamente sul
comune di Comiso, marginalmente anche sui comuni di Acate, Vittoria e
Ragusa;
  Visti  i  telegrammi n. 165776 del 24 settembre 1988 e n. 27766 del
24 settembre 1988 con i quali il Ministero del  tesoro  -  Ragioneria
generale  dello  Stato, rappresenta la impossibilita' di dar corso ai
sopra citati provvedimenti per mancanza della  copertura  finanziaria
ed   indica  quale  possibile  soluzione  il  ricorso  al  potere  di
ordinanza, anche al fine di  individuare  nel  bilancio  dello  Stato
fonti finanziarie su cui imputare i relativi oneri;
  Visto  il telegramma n. 45601 del 27 settembre 1988 con il quale il
Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  conferma
una  disponibilita'  per circa 5 miliardi da destinare a favore delle
imprese  industriali,   commerciali,   artigianali   e   di   servizi
danneggiate  dai  predetti  eventi  calamitosi,  a  carico  del fondo
nazionale per il credito agevolato al settore industriale, di cui  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 novembre 1976, n. 902,
gestito in contabilita' fuori bilancio;
  Vista  la  nota n. 1/430 PC Gab del 15 ottobre 1988 con la quale il
prefetto di Pavia ha definitivamente quantificato i danni connessi al
nubifragio del 29 agosto 1988;
  Vista  la  nota n. 4732 del 17 ottobre 1988 con la quale il sindaco
di Edolo, in provincia di Brescia, ha nuovamente relazionato circa  i
danni arrecati nel territorio del medesimo comune dalla tromba d'aria
del 3 agosto 1988;
  Considerato  che,  nel corso della riunione appositamente convocata
il 18  ottobre  1988  il  Ministero  del  tesoro  ha  indicato  quale
possibile soluzione per il finanziamento degli interventi di recupero
edilizio, l'autorizzazione ai comuni colpiti a contrarre mutui presso
la  Cassa  depositi  e prestiti, a valere sulla autorizzazione di cui
all'art. 5, comma 3,  del  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  10,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 24 marzo 1987, n. 119,
mentre il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ha riconfermato la disponibilita', gia' manifestata con il telegramma
n. 45601 del 27 settembre 1988, sopra citato a  trasferire  al  fondo
per la protezione civile le somme disponibili sul fondo nazionale per
il credito agevolato al settore industriale di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;
  Visto  il  telefax  n.  485473  del 21 ottobre 1988 con il quale il
Ministero  del  tesoro  ha  proposto  che   per   far   fronte   alla
ricostruzione  e  riparazione  del  patrimonio  edilizio,  pubblico e
privato, e delle opere pubbliche  danneggiate  dagli  eventi  innanzi
citati  i  comuni  colpiti,  possano,  in  base  al  piano di riparto
stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro  per
il  coordinamento  della protezione civile, assumere mutui ventennali
con la Cassa depositi e prestiti, nel limite complessivo di lire  100
miliardi  a  valere  sulla autorizzazione di cui all'art. 5, comma 3,
del  decreto-legge  26  gennaio   1987,   n.   10   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, ed ha quantificato
il relativo onere di ammortamento annuo in lire 11 miliardi;
  Ritenuto  necessario includere nelle provvidenze da disporre per il
recupero edilizio nelle zone colpite anche il  comune  di  Comiso  ed
adiacenti, frattanto colpiti da analogo evento alluvionale;
  Ravvisata  la urgente necessita', attesa la avvenuta indicazione da
parte del Ministero del tesoro delle modalita' per  il  finanziamento
del  recupero  edilizio,  di  addivenire  senza ulteriori indugi alla
adozione delle misure richieste secondo  quanto  rappresentato  dalle
competenti  autorita'  al  fine di consentire l'immediato avvio delle
attivita' di recupero  edilizio  e  l'erogazione  di  provvidenze  in
favore dei settori danneggiati;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per  provvedere alla ricostruzione e riparazione del patrimonio
edilizio pubblico e privato e delle opere pubbliche danneggiati dalle
calamita'  naturali  dei  mesi  di  agosto e settembre 1988, i comuni
delle province di Pordenone ed Udine, Pavia e Milano ed i  comuni  di
Edolo,  Comiso, Acate, Vittoria e Ragusa sono autorizzati ad assumere
mutui  ventennali  con  la  Cassa  depositi  e  prestiti  nel  limite
complessvo  di  lire 100 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui
all'art. 5, comma 3,  del  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119.
  2.  I  criteri  e  le modalita' per l'assunzione e l'erogazione dei
mutui di cui al comma 1, nonche' per la concessione dei contributi ai
soggetti  danneggiati,  sono  stabiliti  a  cura della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Ministro  per  il  coordinamento   della
protezione  civile in sede di adozione del piano di riparto nel quale
e' individuato l'importo di mutuo spettante a ciascun  comune,  quale
concorso dello Stato per le finalita' di cui al medesimo comma 1.
  3. L'onere a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui di cui
al comma 1, valutato in lire 11 miliardi per ciascuno degli anni 1989
e  successivi,  fa  carico  al  Fondo per la protezione civile che su
richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione  civile,
viene  a  tal  fine annualmente reintegrato di pari importo, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello
stanziamento  iscritto  al  cap.  7849  dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1988;
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.