IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590; Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198; Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119; Vista la nota n. 4067 del 1 settembre 1988, con la quale il sindaco di Edolo, in provincia di Brescia ha segnalato i danni arrecati dalla tromba d'aria abbattutasi il 3 agosto 1988 nel territorio comunale; Visti la nota n. DRPC/1794/OP29 del 23 agosto 1988 ed il telegramma n. 4876/Gab del 25 agosto 1988 con i quali la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha relazionato circa i gravi danni prodotti dalla tromba d'aria abbattutasi il 20 agosto 1988 su taluni comuni delle province di Pordenone ed Udine; Visti i decreti n. 0358/PRES del 1 settembre 1988 e n. 0373/PRES del 16 settembre 1988 del presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con i quali sono state delimitate le aree dei comuni colpiti dalla predetta avversita' atmosferica rispettivamente ai fini della individuazione dei danni nel settore dell'edilizia pubblica e privata, e dei settori produttivi, ed al fine della individuazione dei danni arrecati al settore agricolo; Visti i telegrammi n. 1000/PS del 30 agosto 1988 e n. 303/PC del 1 settembre 1988 con i quali il prefetto di Pavia ha segnalato i gravi danni verificatisi a seguito del violento nubifragio abbattutosi il 29 agosto 1988 sulla citta' di Pavia ed altri comuni della medesima provincia; Viste le note n. 5427 del 31 agosto 1988 e n. 1443 del 5 settembre 1988 con le quali la regione Lombardia ha specificato una prima sommaria stima dei danni arrecati dalla predetta avversita' atmosferica; Visti i telegrammi n. 1/305 PC Gab del 1 settembre 1988, n. 1/309 Gab del 3 settembre 1988 e n. 1/321 PC del 7 settembre 1988 con i quali il prefetto di Pavia ha quantificato i danni arrecati dagli eventi alluvionali sopra richiamati al patrimonio edilizio pubblico e privato nonche' al settore agricolo ed ai settori produttivi; Visto il telegramma n. 7248 del 31 agosto 1988 con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha comunicato l'esaurimento delle disponibilita' finanziarie per l'anno 1988 del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e che pertanto le disponibilita' sul predetto fondo si ravvisano soltanto per l'anno 1989; Viste le note U.L. n. 20641 del 9 settembre 1988 e n. 20681 del 13 settembre 1988 con le quali lo scrivente ha diramato due schemi di decreto-legge finalizzati alla emanazione di disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza causata dalle avversita' atmosferiche sopra citate; Viste le note n. 1524/PPIR del 16 settembre 1988 e n. 1/370 PC Gab del 20 settembre 1988 con le quali, rispettivamente, la regione Lombardia e il prefetto di Pavia hanno ulteriormente relazionato circa l'ammontare dei danni prodottisi a seguito delle avversita' atmosferiche sopra citate; Visti i telegrammi n. 101/PC 4/Gab del 15 settembre 1988 e n. 101/PC Gab del 16 settembre 1988 101/PC Gab del 17 settembre 1988 con i quali il prefetto di Ragusa ha segnalato i gravi danni arrecati dalla tromba d'aria e dal nubifragio abbattutisi il 15 settembre 1988 nella zona sud-occidentale della medesima provincia, segnatamente sul comune di Comiso, marginalmente anche sui comuni di Acate, Vittoria e Ragusa; Visti i telegrammi n. 165776 del 24 settembre 1988 e n. 27766 del 24 settembre 1988 con i quali il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, rappresenta la impossibilita' di dar corso ai sopra citati provvedimenti per mancanza della copertura finanziaria ed indica quale possibile soluzione il ricorso al potere di ordinanza, anche al fine di individuare nel bilancio dello Stato fonti finanziarie su cui imputare i relativi oneri; Visto il telegramma n. 45601 del 27 settembre 1988 con il quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato conferma una disponibilita' per circa 5 miliardi da destinare a favore delle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi danneggiate dai predetti eventi calamitosi, a carico del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, gestito in contabilita' fuori bilancio; Vista la nota n. 1/430 PC Gab del 15 ottobre 1988 con la quale il prefetto di Pavia ha definitivamente quantificato i danni connessi al nubifragio del 29 agosto 1988; Vista la nota n. 4732 del 17 ottobre 1988 con la quale il sindaco di Edolo, in provincia di Brescia, ha nuovamente relazionato circa i danni arrecati nel territorio del medesimo comune dalla tromba d'aria del 3 agosto 1988; Considerato che, nel corso della riunione appositamente convocata il 18 ottobre 1988 il Ministero del tesoro ha indicato quale possibile soluzione per il finanziamento degli interventi di recupero edilizio, l'autorizzazione ai comuni colpiti a contrarre mutui presso la Cassa depositi e prestiti, a valere sulla autorizzazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, mentre il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha riconfermato la disponibilita', gia' manifestata con il telegramma n. 45601 del 27 settembre 1988, sopra citato a trasferire al fondo per la protezione civile le somme disponibili sul fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902; Visto il telefax n. 485473 del 21 ottobre 1988 con il quale il Ministero del tesoro ha proposto che per far fronte alla ricostruzione e riparazione del patrimonio edilizio, pubblico e privato, e delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi innanzi citati i comuni colpiti, possano, in base al piano di riparto stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il coordinamento della protezione civile, assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, nel limite complessivo di lire 100 miliardi a valere sulla autorizzazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, ed ha quantificato il relativo onere di ammortamento annuo in lire 11 miliardi; Ritenuto necessario includere nelle provvidenze da disporre per il recupero edilizio nelle zone colpite anche il comune di Comiso ed adiacenti, frattanto colpiti da analogo evento alluvionale; Ravvisata la urgente necessita', attesa la avvenuta indicazione da parte del Ministero del tesoro delle modalita' per il finanziamento del recupero edilizio, di addivenire senza ulteriori indugi alla adozione delle misure richieste secondo quanto rappresentato dalle competenti autorita' al fine di consentire l'immediato avvio delle attivita' di recupero edilizio e l'erogazione di provvidenze in favore dei settori danneggiati; Dispone: Art. 1. 1. Per provvedere alla ricostruzione e riparazione del patrimonio edilizio pubblico e privato e delle opere pubbliche danneggiati dalle calamita' naturali dei mesi di agosto e settembre 1988, i comuni delle province di Pordenone ed Udine, Pavia e Milano ed i comuni di Edolo, Comiso, Acate, Vittoria e Ragusa sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti nel limite complessvo di lire 100 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119. 2. I criteri e le modalita' per l'assunzione e l'erogazione dei mutui di cui al comma 1, nonche' per la concessione dei contributi ai soggetti danneggiati, sono stabiliti a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il coordinamento della protezione civile in sede di adozione del piano di riparto nel quale e' individuato l'importo di mutuo spettante a ciascun comune, quale concorso dello Stato per le finalita' di cui al medesimo comma 1. 3. L'onere a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, valutato in lire 11 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e successivi, fa carico al Fondo per la protezione civile che su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, viene a tal fine annualmente reintegrato di pari importo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al cap. 7849 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988; 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.