IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                           DI CONCERTO CON 
                 IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n.  349,  recante  l'istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norma in materia di danno ambientale; 
  Vista  la  legge  3  marzo  1987,  n.  59,   recante   disposizioni
transitorie  ed  urgenti   per   il   funzionamento   del   Ministero
dell'ambiente; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, recante l'attuazione delle direttive  CEE  75/442,  76/403  e
78/319; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1987,  n.   441,   recante
disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti; 
  Visto  il  decreto-legge  9  settembre  1988,   n.   397,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia   di   smaltimento   dei   rifiuti
industriali; 
 Viste le direttive CEE 84/631, 85/469, 86/279 e 87/112 in materia; 
  Vista la legge 10 giugno 1982, n.  348,  recante  la  modalita'  di
costituzione delle cauzioni con polizze fidejussorie  a  garanzia  di
obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini della presente disciplina si intendono:  per  "rifiuti":
quelli solidi urbani, speciali,  tossici  e  nocivi  identificati  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1982,
n. 915, della delibera del Comitato interministeriale 27 luglio  1984
nonche' delle altre norme attuative del suddetto decreto; 
   per "autorita' competente": la pubblica amministrazione  designata
dagli Stati per assicurare che  le  spedizioni  transfrontaliere  dei
rifiuti avvengano con modalita' che tutelino la salute e l'ambiente; 
   per "produttore di rifiuti": il soggetto dalla  cui  attivita'  e'
derivata la produzione di rifiuti ovvero il loro mutamento di  natura
e composizione; 
   per "detentore di rifiuti":  il  produttore  di  rifiuti  o  altro
soggetto autorizzato  secondo  le  norme  vigenti  che  effettui  una
spedizione transfrontaliera di rifiuti; 
   per "Stato terzo": qualunque Stato estraneo alla CEE; 
   per "smaltimento": tutte le operazioni previste  dall'art.  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,  e
relative norme attuative; 
   per "esportazione" e "importazione": l'introduzione e l'uscita dei
rifiuti dal territorio nazionale; 
   per PCB: i  policlorobifenili,  i  policlorotrifenili  nonche'  le
miscele contenenti gli uni e/o gli altri. 
  2. Ai fini del  presente  decreto  non  si  considerano  spedizioni
transfrontaliere gli scarichi a terra di rifiuti prodotti dal normale
funzionamento delle navi o aeromobili, comprese le acque di scarico e
i  residui.  Restano  ferme   le   disposizioni   particolari   delle
convenzioni internazionali recepite nell'ordinamento italiano. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 11/11/1988,  n.
265 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

          Nota all'art. 1:
             L'art.  1  del  D.P.R.  n.  915/1982  (Attuazione  delle
          direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai  rifiuti,  n.  76/403
          relativa  allo  smaltimento  dei  policlorodifenili  e  dei
          policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti  tossici
          e nocivi) cosi' recita:
             "Art.  1  (Principi  generali).  -  Lo  smaltimento  dei
          rifiuti di cui al successivo art. 2, nelle  varie  fasi  di
          conferimento,  raccolta,  spazzamento,  cernita, trasporto,
          trattamento,   inteso    questo    come    operazione    di
          trasformazione    necessaria    per   il   riutilizzo,   la
          rigenerazione, il recupero, il riciclo e  l'innocuizzazione
          dei medesimi, nonche' l'ammasso, il deposito e la discarica
          sul suolo e nel suolo, costituisce  attivita'  di  pubblico
          interesse sottoposta alle disposizioni del presente decreto
          e all'osservanza dei seguenti principi generali:
               a)  deve  essere  evitato ogni danno o pericolo per la
          salute, l'incolumita', il benessere e  la  sicurezza  della
          collettivita' e dei singoli;
               b)  deve  essere  garantito il rispetto delle esigenze
          igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di  inquinamento
          dell'aria,  dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonche'
          ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
               c)  devono  essere salvaguardate la fauna e la flora e
          deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente  e  del
          paesaggio;
               d)   devono   essere   rispettate   le   esigenze   di
          pianificazione economica e territoriale;
               e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri
          di  economicita'  ed   efficienza,   sistemi   tendenti   a
          riciclare,  riutilizzare  i  rifiuti  o  recuperare da essi
          materiali ed energia.
             Devono  essere  favoriti  sistemi tendenti a limitare la
          produzione dei rifiuti".