IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  la  nota  n.  7797  in  data  5  luglio 1988 con la quale il
direttore  generale  dell'Azienda  nazionale  autonoma  delle  strade
richiede  l'autorizzazione  all'adozione  di  procedure di urgenza in
deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori di costruzione
di  una  galleria  paramassi  tra il km 165 ed il km 167 della strada
statale  n.  125  "Orientale  Sarda",  attesa  la   improcrastinabile
necessita'  di  assicurare  nel  piu'  breve tempo l'agibilita' della
strada sopracitata eliminando l'incombente pericolo per  la  pubblica
incolumita'  derivante  dal  movimento  franoso  determinatosi per il
maltempo del dicembre  1987  con  distacco  di  blocchi  rocciosi  di
notevoli dimensioni;
  Visto  il  tele  n.  44/P.C. in data 19 luglio 1988 con il quale il
prefetto di Nuoro chiede di autorizzare procedure  d'urgenza  per  la
costruzione  della  galleria  paramassi  sulla strada statale n. 125,
opera da realizzare  con  eccezionale  urgenza  al  fine  di  evitare
gravissimi disagi alle popolazioni di Baunei e di Dorgali;
  Considerato  che la regione Sardegna ha gia' fornito favorevolmente
tutti i pareri di competenza sul progetto esecutivo  e  precisamente:
l'assessorato della difesa dell'ambiente - ispettorato dipartimentale
delle foreste con lettere n. 7983 e  n.  7961  del  27  luglio  1988;
l'assessorato  dei  lavori  pubblici con lettera n. 16088/VIAB del 10
agosto 1988; l'assessorato degli enti locali, finanze  e  urbanistica
con  lettera  n.  2741/U  del  12  luglio  1988;  l'assessorato della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo,  sport
- ufficio tutela del paesaggio con lettera n. 10518 senza data;
  Considerata  altresi' l'opportunita' di concedere tali deroghe data
la pericolosita' incombente e l'urgenza  segnalata  dal  prefetto  di
Nuoro, nonche' la grave incidenza derivante alle attivita' produttive
locali, in ragione dell'impossibilita' di utilizzare la strada, unico
agevole itinerario per l'afflusso dei mezzi per il comune di Baunei;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad
ogni contraria norma;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Per  gli interventi sulla strada statale n. 125 tra il km 165 ed il
km 167 di cui in premessa, l'Azienda nazionale autonoma delle strade,
compartimento  di  Cagliari,  puo'  derogare  alle vigenti norme, ivi
comprese quelle sulla contabilita' generale dello Stato.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 26 ottobre 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO