Alle intendenze di finanza
                                  Agli ispettori compartimentali
                                  delle imposte dirette
                                  Agli uffici distrettuali delle
                                  imposte dirette
                                  Ai   centri   di  servizio  imposte
                                  dirette  di  Roma,  Milano,   Bari,
                                  Pescara, Venezia
                                  Alle direzioni provinciali del
                                  Tesoro
                                  Alle ragionerie provinciali dello
                                    Stato
                                  Al Comando generale della Guardia
                                  di finanza
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Ai Ministeri
                                  Alla Ragioneria generale dello
                                  Stato
                                  Alle ragionerie centrali dei
                                  Ministeri
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari generali e del  personale  -
                                  servizio ispettivo
                                  Al Servizio centrale degli
                                  ispettori tributari
  Sono  recentemente  pervenute a questo Ministero richieste intese a
conoscere  il  trattamento  tributario  da   riservare   alle   somme
corrisposte  ai  dipendenti  per interessi legali e per rivalutazione
monetaria su crediti di lavoro.
  Tali  richieste  si  fondano  sull'indirizzo  di recente assunto in
merito dalla Corte di cassazione e sulla considerazione che nel nuovo
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  mancano
specifiche disposizioni in materia.
  Al  riguardo  occorre  premettere  che,  in  ordine al problema del
trattamento  tributario  delle  somme   corrisposte   ai   lavoratori
dipendenti  a  titolo  di  rivalutazione  monetaria  e  dei  relativi
interessi, riconosciute spettanti dal giudice  del  lavoro  ai  sensi
degli  articoli  409  e  seguenti del codice di procedura civile, nel
testo novellato dalla legge 11 agosto 1973,  n.  533,  fin  dal  1979
(cfr.  risoluzione  n.  8/1794  del  31 agosto 1979) questo Ministero
aveva affermato l'assoggettabilita' a ritenuta e, quindi, ad  imposta
sia  della  rivalutazione  monetaria  sia  degli  interessi. Cio' nel
presupposto che,  trattandosi  di  somme  acquisite  in  relazione  a
retribuzioni o indennita' derivanti dall'attivita' lavorativa svolta,
le somme stesse non potevano  ritenersi  sottratte  a  imposizione  e
dovevano  essere  tassate  alla  stessa  stregua della retribuzione o
indennita' cui accedevano, secondo il principio accessorium  sequitur
principale.
  Tale    orientamento   interpretativo   consentiva,   in   pratica,
l'applicazione alle somme suddette del regime di tassazione separata,
sia  nel  caso di controversie riguardanti arretrati di retribuzione,
sia  in  caso  di  controversie  concernenti  l'indennita'  di   fine
rapporto.
  La magistratura del lavoro, invece, piu' volte era andata di avviso
diverso dal suddetto orientamento, ritenendo le somme  in  esame  non
imponibili  perche'  risarcitorie;  da  piu'  parti, pertanto, veniva
richiesta la revisione del criterio adottato dall'Amministrazione.
  Senonche',  con  sentenza  n.  717  del 2 febbraio 1985 (confermata
dalla sentenza n. 912 del 6 febbraio 1985), la sezione  lavoro  della
Corte  di  cassazione  ha mutato orientamento, rispetto alle sentenze
precedentemente  adottate,   circa   la   non   imponibilita'   della
rivalutazione  monetaria  ed  ha riconosciuto quest'ultima soggetta a
ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro, nel presupposto che
detta  rivalutazione  "quale  elemento  direttamente scaturente dallo
stesso rapporto di lavoro e quale componente del  relativo  complesso
credito  del  prestatore,  e' necessariamente assoggettata a tutte le
norme giuridiche proprie, per l'appunto, del credito di lavoro e cio'
ovviamente  anche per quanto concerne il regime tributario" (sentenza
n. 717/1985); cio' con conseguente inquadramento della  rivalutazione
monetaria nella previsione dell'art. 46, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
  Cio'  posto,  si  ritiene che sul punto possa ormai parlarsi di ius
receptum, in quanto analoga pronuncia confermativa dell'imponibilita'
della  rivalutazione  monetaria  e'  stata resa dalla stessa Corte di
cassazione - Sezione lavoro, con le successive sentenze n.  4127  del
21 giugno 1986 e n. 3252 del 3 aprile 1987.
  Date  le  precedenti  pronunzie  dell'Amministrazione finanziaria e
tenuto conto del concorrente indirizzo del supremo  Collegio,  devesi
quindi  ritenere ormai acquisito l'orientamento circa l'imponibilita'
della rivalutazione monetaria.
  Va  anche  ricordato  che,  con circolare n. 2/prot. n. 8/040 del 5
febbraio 1986, la rivalutazione monetaria afferente le indennita'  di
fine rapporto (T.F.R.) e' stata riconosciuta quale "altra indennita'"
e, come tale, sottoposta ai relativi criteri di  imposizione  di  cui
alla legge 26 settembre 1985, n. 482.
  La  Corte  di  cassazione, con la precitata sentenza n. 4127 del 21
giugno 1986, ha invece stabilito l'intassabilita' degli interessi che
seguono  la  liquidazione  della  rivalutazione  monetaria;  nulla ha
deciso sul punto nelle altre citate sentenze, in quanto la  questione
non era stata sollevata dalle parti in causa.
  Al  riguardo,  devesi  altresi'  porre in evidenza che, a far tempo
dall'applicazione delle disposizioni  del  nuovo  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 917/1986, gli interessi diversi da  quelli,  di  natura
corrispettiva,  indicati  alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 41
di detto testo unico, non sono piu' assoggettati a imposizione  (arg.
ex lettera h), stesso comma 1, art. 41 citato).
  Ne',   d'altra   parte,  gli  interessi  in  questione,  una  volta
riconosciuta  la  loro  intassabilita'  sostanziale,  possono  essere
considerati   altrimenti   tassabili,   nel  senso,  ad  esempio,  di
considerarli della stessa natura  della  rivalutazione  monetaria  (e
quindi  redditi  di  lavoro  dipendente in senso tecnico), cosi' come
gia' ritenuto,  per  correntezza  amministrativa  di  tassazione,  da
questo  Ministero.  Infatti,  la  stessa  Corte di cassazione, con la
cennata sentenza n. 4127 del 21 giugno 1986,  ha  affermato  che  non
pare  sostenibile  che tali interessi formino, come la rivalutazione,
un tutt'uno con il credito originario: gli interessi, essendo oggetto
di una obbligazione autonoma, anche se accessoria, non sono di regola
soggetti allo stesso regime, anche  fiscale,  del  credito  al  quale
accedono.  La  conferma  di  cio'  va anche ricercata nella specifica
disciplina  della  ritenuta  d'acconto  (art.  23  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica n. 600/1973), che prevede la soggezione
alla ritenuta medesima soltanto dei redditi di lavoro  dipendente  di
cui  agli  articoli  46  e  seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 597 del 1973, articoli  che  non  annoverano  tra  tali
redditi  i  relativi interessi (cfr., ora, 46 e segg. del testo unico
delle imposte sui redditi, sopra specificato).
  Pertanto,  gli  interessi  della specie non sono soggetti ad alcuna
forma  di  imposizione.  Conseguentemente,  i   sostituti   d'imposta
assoggetteranno  a  ritenuta  alla  fonte le somme dovute a titolo di
rivalutazione monetaria, mandando esenti da ritenuta le somme  dovute
a titolo di interessi legali.
                                * * *
  Le  intendenze  di  finanza e gli ispettorati compartimentali delle
imposte dirette accuseranno ricevuta della  presente  alla  Direzione
generale delle imposte dirette; gli uffici distrettuali delle imposte
dirette e i centri di servizio alle rispettive intendenze di finanza.
                                                 Il Ministro: COLOMBO