IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
residenziale ed, in particolare, l'art. 26,  riguardante  il  settore
dell'edilizia rurale;
  Visti  gli  articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive     modificazioni     e     integrazioni,     riguardanti,
rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
convezionata ed agevolata;
  Visto  il  decreto-legge  16  marzo  1973  n.  31,  convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  maggio  1973,   n.   205,   recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  colpite dal terremoto del
novembre-dicembre  1972  dei  comuni   delle   Marche,   dell'Umbria,
dell'Abruzzo  e  del  Lazio,  nonche' norme per accelerare l'opera di
ricostruzione in Tuscania;
  Visto  il  decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con
modificazioni, nella legge 1› novembre 1965, n. 1179,  recante  norme
per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto  il  decreto-legge  6  ottobre  1972, n. 552, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  2  dicembre  1972,  n.   734,   recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  dei  comuni  delle Marche
colpite dal terremoto;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze  a  favore
di  zone  sinistrate  dalla  catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(proprieta' unita' immobiliare);
  Vista  la  legge  12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo  sviluppo  della  ricettivita'  alberghiera  e
turistica  e  l'art.  109,  secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;
  Visti  i  decreti  n.  707047  del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23
aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n.  162883  del  19  marzo
1977,  n.  162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n.
187844 del 13 aprile 1977 e  n.  541278  del  19  agosto  1980,  come
risultano  modificati  dai  decreti  ministeriali  del 5 giugno 1981,
dell'8 agosto 1986, e da  ultimo  dai  decreti  ministeriali  del  23
dicembre  1986,  recanti  norme  per  la  determinazione del tasso di
riferimento  da  applicare  alle  operazioni  di  credito   agevolato
previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;
  Visto  il  proprio  decreto  del  10 dicembre 1987, con il quale la
commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti  di  credito
per  gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previsto
dalle leggi sopra menzionate, e' stato determinato, per l'anno  1988,
nella misura dell'1,75 per cento;
  Visto  il  proprio  decreto  del  31  agosto 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 210 del  7  settembre  1988,
con  cui  e' stato fissato nella misura dell'11,70 per cento il costo
medio della provvista per il bimestre settembre-ottobre 1988;
  Visto  il  proprio  decreto  del  15  giugno 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 21 giugno 1988,  con
il  quale  e'  stata ridotta, per il secondo semestre dell'anno 1988,
dall'1,75% all'1,45% la cennata commissione  onnicomprensiva  per  le
operazioni  di  credito  agevolato  relative a contratti condizionati
stipulati successivamente al 1› luglio 1988;
  Considerato   che,   in  conseguenza,  rimane  ferma  nella  misura
dell'1,75% la commissione onnicomprensiva per i contratti  definitivi
stipulati  successivamente  al  1› luglio 1988 e relativi a contratti
condizionati stipulati prima di tale data;
  Vista  la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto
che, per il bimestre novembre-dicembre  1988  il  costo  medio  della
provvista dei fondi per le cennate operazioni e' pari al 12,45%;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, e' pari
al 12,45% per il bimestre novembre-dicembre 1988.
  La   commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti  di
credito e' pari:
    a)  all'1,45%  per i contratti condizionati stipulati a far tempo
dal 1› luglio 1988;
    b) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati a far tempo dal
1› luglio 1988 e relativi a contratti condizionati stipulati prima di
tale data.
  Di conseguenza, il tasso di riferimento e' pari:
   1) al 13,90% per le operazioni di cui al punto a);
   2) al 14,20% per le operazioni di cui al punto b).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 31 ottobre 1988
                                                   Il Ministro: AMATO