IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983; Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti finanziatori e' stata fissata, per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,25 per cento; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, per il bimestre novembredicembre 1988, ha reso noto che il costo della provvista dei fondi, determinato sulla base dei parametri di cui all'art. 1, lettera a), del decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, e' pari all'11,25 per cento; Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Il costo della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, e' pari, per il bimestre novembre-dicembre 1988, all'11,25 per cento. La maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito e' pari, per il secondo semestre dell'anno 1988, all'1,25 per cento. In conseguenza, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre novembre-dicembre 1988, sulle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, e' pari al 12,50 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 31 ottobre 1988 Il Ministro: AMATO