La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, concernente l'attuazione della direttiva n. 80/181/CEE relativa alle unita' di misura, sono apportate le modifiche seguenti: a) la definizione dell'unita' di lunghezza di cui al punto 1.1 del capitolo I e' sostituita dalla seguente: "Unita' di lunghezza. Il metro e' la lunghezza del tragitto percorso dalla luce nel vuoto in un intervallo di 1/299792458 di secondo. (17a CGPM, 1983, Ris. 1)"; b) nel capitolo I, punto 4: 1) la tabella e' completata con le voci seguenti: " =============================================================== Unita' GRANDEZZA ____________________________________________ Nome Simbolo Valore ____________________________________________ Pressione sangui- millimetro di mm Hg 1 mm Hg = 133,322 Pa gna e pressione mercurio (*) degli altri liquidi organici -28 2 Sezione efficace barn b 1 b = 10 m 2) il testo dell'avvertenza e' sostituito dal seguente: "I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unita' ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 10(Elevato al Quadrato)a e' tuttavia denominato 'ettaro'"; c) nel capitolo II: 1) e' soppressa l'unita' di misura per la pressione sanguigna che figura nella tabella; 2) il testo dell'avvertenza e' sostituito dal seguente: "I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 del capitolo I si applicano alle unita' ed ai simboli della presente tabella, ad eccezione del simbolo g ".