IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE E IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 9 maggio 1950, n. 307, la legge 19 maggio 1967, n. 378 e la legge 21 dicembre 1978, n. 861, concernenti il rifornimento idrico delle isole minori; Visto l'art. 40 del regolamento del Consiglio delle Comunita' europee del 5 febbraio 1979, n. 355/79; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 che recepisce la direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari, come modificato da ultimo con decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987; Ritenuto necessario garantire il trasporto igienico delle sostanze alimentari liquide sfuse e dell'acqua potabile, in particolare per il rifornimento idrico delle isole minori; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Le norme del presente decreto si applicano al trasporto marittimo di acqua potabile, di sostanze alimentari liquide sfuse, idrosolubili e liposolubili.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 307/1950 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 13 giugno 1950. - La legge n. 378/1967 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 14 giugno 1967. - La legge n. 861/1978 (Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9 gennaio 1979. - L'art. 40 del regolamento CEE n. 355/79 dispone quanto segue: "1. I prodotti oggetto del presente titolo possono essere collocati o trasportati soltanto in recipienti: a) puliti all'interno; b) che non esercitino un'azione nociva sull'odore, sul gusto o sulla composizione del prodotto in questione; c) composti o rivestiti internamente di materiali ammessi al contatto delle derrate alimentari; d) destinati unicamente a contenere o trasportare prodotti alimentari. 2. L'utilizzazione dei recipienti puo' essere sottoposta a talune condizioni da determinare che garantiscano in particolare: a) la conservazione delle caratteristiche organolettiche e della composizione dei prodotti; b) la distinzione della qualita' e dell'origine dei prodotti. 3. I recipienti per il magazzinaggio dei prodotti di cui al presente titolo sono contrassegnati in caratteri indelebili, in modo che l'organismo incaricato del controllo possa procedere ad una rapida identificazione del loro contenuto mediante i registri o i documenti che li sostituiscono. Tuttavia, per i recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri, riempiti dello stesso prodotto ed immagazzinati insieme nella stessa partita, la marcatura dei recipienti puo' essere sostituita da quella della partita, purche' tale partita sia nettamente separata dalle altre. 4. Puo' essere previsto che i recipienti adibiti al trasporto, specie le autocisterne, i carri-cisterna e le navi-cisterna, rechino in un punto ben visibile e in caratteri indelebili: a) una menzione che indichi che tali recipienti sono ammessi per il trasporto delle bevande o dei prodotti alimentari; b) delle istruzioni speciali per la loro pulizia". - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988 e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 30 giugno 1988; in particolare l'art. 11 dispone quanto segue: "Art. 11 (Controlli). - 1. Per verificare la buona qualita' delle acque destinate al consumo umano, sono esercitati inoltre controlli periodici; a) alla sorgente, ai pozzi ed al punto di presa delle acque; b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione; c) alla rete di distribuzione. 2. I controlli sono interni al servizio acquedottistico o esterni se effettuati da uffici del Servizio sanitario nazionale. 3. Le acque destinate al consumo umano distribuite mediante autoveicoli o natanti devono essere sottoposte a controlli igienico-sanitari estesi anche all'idoneita' del mezzo di trasporto". - Nel D.M. 21 marzo 1973 vengono stabilite le norme relative all'autorizzazione ed al controllo dell'idoneita' degli oggetti preparati con materiali diversi e destinati a venire in contatto con sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.