IL MINISTRO DELLA SANITA' 
                           DI CONCERTO CON 
                 IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE 
                                  E 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
  Vista la legge 9 maggio 1950, n. 307, la legge 19 maggio  1967,  n.
378 e la legge 21 dicembre 1978, n. 861, concernenti il  rifornimento
idrico delle isole minori; 
  Visto l'art. 40  del  regolamento  del  Consiglio  delle  Comunita'
europee del 5 febbraio 1979, n. 355/79; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236 che recepisce la direttiva CEE n. 80/778 concernente la  qualita'
delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.  15  della
legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  104
del  20  aprile  1973,  concernente  la  disciplina  igienica   degli
imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto  con
le  sostanze  alimentari,  come  modificato  da  ultimo  con  decreto
ministeriale  7  agosto  1987,  n.  395,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987; 
  Ritenuto necessario garantire il trasporto igienico delle  sostanze
alimentari liquide sfuse e dell'acqua potabile, in particolare per il
rifornimento idrico delle isole minori; 
                               Decreta: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1.  Le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  al  trasporto
marittimo di acqua potabile, di sostanze  alimentari  liquide  sfuse,
idrosolubili e liposolubili. 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  Decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            - La legge n. 307/1950 e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 133 del 13 giugno 1950.
             -  La  legge  n.  378/1967  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 147 del 14 giugno 1967.
             -  La  legge n. 861/1978 (Aumento dell'autorizzazione di
          spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio  1967,  n.
          378,  per  il  rifornimento  idrico  delle isole minori) e'
          stata pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  8  del  9
          gennaio 1979.
             - L'art. 40 del regolamento CEE n. 355/79 dispone quanto
          segue:
             "1.  I  prodotti  oggetto  del  presente  titolo possono
          essere collocati o trasportati soltanto in recipienti:
               a) puliti all'interno;
               b) che non esercitino un'azione nociva sull'odore, sul
          gusto o sulla composizione del prodotto in questione;
               c)  composti  o  rivestiti  internamente  di materiali
          ammessi al contatto delle derrate alimentari;
               d)  destinati  unicamente  a  contenere  o trasportare
          prodotti alimentari.
             2. L'utilizzazione dei recipienti puo' essere sottoposta
          a talune condizioni  da  determinare  che  garantiscano  in
          particolare:
               a)     la    conservazione    delle    caratteristiche
          organolettiche e della composizione dei prodotti;
               b)  la  distinzione  della qualita' e dell'origine dei
          prodotti.
             3. I recipienti per il magazzinaggio dei prodotti di cui
          al  presente  titolo  sono  contrassegnati   in   caratteri
          indelebili,   in   modo   che  l'organismo  incaricato  del
          controllo possa procedere ad una rapida identificazione del
          loro  contenuto  mediante  i  registri o i documenti che li
          sostituiscono.
             Tuttavia,   per  i  recipienti  di  un  volume  nominale
          inferiore o  uguale  a  60  litri,  riempiti  dello  stesso
          prodotto  ed immagazzinati insieme nella stessa partita, la
          marcatura dei recipienti puo' essere sostituita  da  quella
          della partita, purche' tale partita sia nettamente separata
          dalle altre.
             4.  Puo'  essere  previsto  che  i recipienti adibiti al
          trasporto, specie le autocisterne, i  carri-cisterna  e  le
          navi-cisterna,  rechino  in  un  punto  ben  visibile  e in
          caratteri indelebili:
               a)  una  menzione che indichi che tali recipienti sono
          ammessi per il  trasporto  delle  bevande  o  dei  prodotti
          alimentari;
               b) delle istruzioni speciali per la loro pulizia".
             - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988
          e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  - serie generale - n. 152 del 30 giugno 1988; in
          particolare l'art. 11 dispone quanto segue:
             "Art.  11  (Controlli).  -  1.  Per  verificare la buona
          qualita' delle  acque  destinate  al  consumo  umano,  sono
          esercitati inoltre controlli periodici;
               a)  alla sorgente, ai pozzi ed al punto di presa delle
          acque;
               b)  agli  impianti  di  adduzione,  di  accumulo  e di
          potabilizzazione;
               c) alla rete di distribuzione.
             2.  I controlli sono interni al servizio acquedottistico
          o esterni se effettuati da uffici  del  Servizio  sanitario
          nazionale.
             3.  Le  acque  destinate  al  consumo  umano distribuite
          mediante autoveicoli o natanti devono essere  sottoposte  a
          controlli  igienico-sanitari estesi anche all'idoneita' del
          mezzo di trasporto".
             -  Nel  D.M.  21  marzo  1973 vengono stabilite le norme
          relative all'autorizzazione ed al controllo  dell'idoneita'
          degli oggetti preparati con materiali diversi e destinati a
          venire in contatto con sostanze alimentari o  con  sostanze
          d'uso personale.