IL MINISTRO DEI TRASPORTI
 
  Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;
  Visto   l'art.   4  del  decreto-legge  6  febbraio  1987,  n.  16,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che
ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974;
  Vista  l'art.  1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4
luglio 1985, con il quale si e' stabilito che  fino  al  31  dicembre
1985  non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui
ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art.  2  del  decreto
ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo
terzo comma del medesimo art. 1;
  Visto  il  successivo  decreto  ministeriale 18 gennaio 1986 con il
quale il suddetto termine e' stato prorogato al 31 marzo 1986;
  Visto  l'art.  1, comma 10- ter del decreto-legge 30 dicembre 1985,
n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio  1986,
n.  44,  con  il quale il predetto termine del 31 marzo 1986 e' stato
prorogato al 31 marzo 1987;
  Visto l'art. 20 della legge 1› dicembre 1986, n. 870, con il quale,
a modifica dell'art. 1, comma 10-ter,  del  citato  decreto-legge  n.
786/1985,  il  termine  e' stato fissato al 31 dicembre 1986, data di
entrata in vigore della medesima legge 1› dicembre 1986, n. 870;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  dicembre 1986 con il quale e'
stato prorogato al 31 dicembre 1987 il termine di cui all'art. 1  del
decreto ministeriale 4 luglio 1985 sopra indicato;
  Visto  l'art.  41  della  legge  6  giugno 1974, n. 298, cosi' come
modificato dal citato decreto-legge n.  16/1987,  in  particolare  il
comma  10,  ai  sensi  del  quale  il Ministro dei trasporti adotta i
provvedimenti necessari affinche' l'offerta del  trasporto  merci  su
strada sia adeguato alla domanda;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  dicembre 1987 con il quale e'
stato prorogato al 31 marzo 1988 il termine del 31 dicembre 1987,  di
cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale 23 dicembre 1986;
  Visto  il  decreto ministeriale 28 marzo 1988 con il quale e' stato
prorogato al 30 settembre 1988 il termine del 31 marzo 1988,  di  cui
all'art. 1 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1987;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 settembre 1988 con il quale e'
stato prorogato al 15 novembre 1988 il termine del 30 settembre  1988
di cui al predetto decreto ministeriale 28 marzo 1988;
  Ritenuta   l'opportunita',   in   attesa   della   emanazione   dei
provvedimenti   di   definitiva    ristrutturazione    del    mercato
dell'autotrasporto,  di prorogare ulteriormente al 31gennaio 1989, il
termine di sospensione di cui all'art. 1 del decreto  ministeriale  4
luglio 1985:
  Visto  l'art.  9,  primo  comma,  del decreto ministeriale 4 luglio
1985, con il quale  sono  state  sospese  fino  alla  emanazione  dei
provvedimenti  di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, le
disposizioni sulla trasferibilita' delle  singole  autorizzazioni  di
cui  al  decreto  ministeriale  16  febbraio 1984, salvo le eccezioni
indicate al secondo comma dello stesso art. 9;
  Visto  il  citato decreto ministeriale 18 gennaio 1986 con il quale
e' stato prorogato al 31 marzo 1986 il termine  di  cui  al  predetto
decreto ministeriale 4 luglio 1985;
  Visto  il citato decreto ministeriale 27 marzo 1986 con il quale e'
stato prorogato al 30 giugno 1986 il termine del 31 marzo 1986 di cui
al decreto ministeriale 18 gennaio 1986;
  Visto  il citato decreto ministeriale 23 dicembre 1986, art. 2, con
il quale e' stato prorogato al 31 dicembre 1987  il  termine  del  30
giugno 1986 di cui al citato decreto ministeriale 27 marzo 1986;
  Visto  il citato decreto ministeriale 30 dicembre 1987, art. 2, con
il quale e' stato prorogato al  31  marzo  1988  il  termine  del  31
dicembre  1987  di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1986, art.
2;
  Visto  il citato decreto ministeriale 28 marzo 1988 con il quale e'
stato prorogato al 30 settembre 1988 il termine del 31 marzo 1988, di
cui al citato decreto ministeriale 30 dicembre 1987, art. 2;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 settembre 1988 con il quale e'
stato prorogato al 15 novembre 1988 il termine del 30 settembre  1988
di cui al citato decreto ministeriale 28 marzo 1988, art. 2;
  Ritenuta    l'opportunita'    -    in   attesa   della   definitiva
ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto  -  di  mantenere  in
vigore fino al 31 gennaio 1989 le disposizioni di cui agli articoli 1
e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed agli articoli 1 e 2 del
decreto ministeriale 21 settembre 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985
e' prorogato al 31 gennaio 1989.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Si  trascrive  il  testo dell'intero art. 1 del D.M. 4
          luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del
          22  agosto  1985,  concernente  fra  l'altro,  disposizioni
          transitorie in materia di  rilascio  di  autorizzazioni  al
          trasporto  di merci per conto terzi senza vincoli e limiti,
          nonche' di autorizzazioni speciali:
             "Art. 1. - Dall'entrata in vigore del presente decreto e
          sino alla fine  dell'anno  1985,  entro  il  quale  saranno
          emanati   i  provvedimenti  concernenti  il  riassetto  del
          mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi,  non
          si   procede   all'incremento  delle  autorizzazioni  senza
          vincoli e limiti in  atto  per  veicoli  di  portata  utile
          superiore   a   70  quintali  ovvero  di  peso  complessivo
          superiore a 115 quintali.
             Inoltre  si  sospende  il  rilascio delle autorizzazioni
          speciali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e  13
          dell'art.  2  del  decreto  ministeriale  n.  1244  del  18
          novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo  comma.
             In  attesa  della ristrutturazione di cui al primo comma
          continua ad essere ammesso, oltre  che  nei  casi  previsti
          dall'art.  12,  paragrafo  2,  comma primo, del decreto del
          Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n.  783,  il
          rilascio  delle  autorizzazioni  speciali  per  i  seguenti
          veicoli:
              veicoli  per  trasporti  eccezionali,  come definiti al
          secondo comma, lettere a) e  b),  dell'art.  10  del  testo
          unico  delle  norme  sulla circolazione stradale, 15 giugno
          1959, n. 393;
              veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;
              veicoli  adibiti  al  trasporto  di  liquami per spurgo
          pozzi neri;
              autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali".
             -  Il  D.M.  18  gennaio  1986 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5  febbraio
          1986.
             -  Il D.L. n. 786/1985 concerne misure straordinarie per
          la  promozione  e  lo  sviluppo  della   imprenditorialita'
          giovanile  nel  Mezzogiorno  (il  testo  di  detto decreto,
          coordinato con la legge di conversione, e' stato pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 57 del 10
          marzo 1986).
             -   La   legge   n.   870/1986   reca:  "Misure  urgenti
          straordinarie per i servizi della Direzione generale  della
          motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione del
          Ministero dei trasporti".
             -  Il  testo  dell'intero  art. 9 del gia' citato D.M. 4
          luglio 1985 e' il seguente:
             "Art.  9. - Dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto  vengono  sospese,  in  via   temporanea   e   sino
          all'emanazione  dei  provvedimenti  di ristrutturazione del
          mercato,  le  disposizioni  sulla   trasferibilita'   delle
          singole  autorizzazioni  di  cui al decreto ministeriale n.
          475 del 16 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 52  del  12
          marzo 1984).
             Tali  disposizioni  saranno  applicate solo nei seguenti
          casi:
               a)   procedura  concorsuale  o  esecuzione  giudiziale
          individuale riguardante l'impresa;
               b)    trasferimento    dell'attivita'   del   titolare
          dell'impresa  individuale  ad  eredi  in  linea  diretta  o
          collaterali;
               c)   trasferimento  ad  altra  impresa  gia'  iscritta
          all'albo degli autotrasportatori alla data  di  entrata  in
          vigore    del   presente   decreto   e   gia'   munita   di
          autorizzazioni;
               d)  ristrutturazione  di azienda in corso alla data di
          pubblicazione del presente decreto.
             In  tal caso l'impresa interessata deve presentare entro
          trenta giorni dalla data stessa, una relazione  documentata
          sul  processo  di  ristrutturazione,  con l'indicazione dei
          termini entro i quali  sono  ceduti  gli  autoveicoli,  con
          rinuncia alle autorizzazioni.
             Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno
          1974, n.  298, commi terzo, quarto, quinto e sesto".
             -  Il  D.M.  27  marzo  1986  e'  stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73  del  28  marzo
          1986.
             -  Il  D.M.  23  dicembre 1986 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  302  del  31
          dicembre 1986.
             -  Il  D.M.  28  marzo  1988  e'  stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del  1›  aprile
          1988.
             -  Il  D.M.  21 settembre 1988 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  226  del  26
          settembre 1988.
 
          Nota all'art. 1:
             Per  il testo dell'art. 1 del D.M. 4 luglio 1985 si veda
          nelle note alle premesse.