IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in  data  22  ottobre 1987, 7 dicembre 1987, 10
dicembre 1987, 8 febbraio 1988, 9 marzo 1988, 31 maggio  1988,  della
MGF  vita  Italia  S.p.a.,  con  sede  in  Milano, intese ad ottenere
l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e  delle
relative condizioni speciali di polizza;
  Viste le lettere in data 8 giugno 1988, n. 821968 e 1› agosto 1988,
n.  822455,  con  le  quali  l'Istituto  per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni   private   e  di  interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha
comunicato che non esistono elementi  ostativi  alla  emanazione  del
provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni
speciali  di  polizza,  presentate  dalla MGF vita Italia S.p.a., con
sede in Milano:
   1) condizioni speciali di polizza regolanti la rivalutazione annua
del capitale garantito, da applicare alla tariffa n. 90 assicurazione
mista,  a  premio  rivalutabile,  a  doppia crescita, in sostituzione
delle analoghe approvate con decreto  ministeriale  del  22  dicembre
1984;
   2)  condizioni  speciali  di  polizza  regolanti  la rivalutazione
annuale del capitale garantito, da applicare alla  tariffa  n.  91  -
assicurazione  a  vita  intera, a premio unico, a doppia crescita, in
sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 22
dicembre 1984;
   3) tariffa n. 201 - assicurazione mista, a premio annuo costante;
   4)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione  garantita,  della  sopracitata
tariffa n. 201;
   5)  tassi  di  premio  unico  di  inventario  da utilizzare per la
rivalutazione  annua  della  prestazione  garantita  della   predetta
tariffa n. 201;
   6)  condizioni  regolanti le riduzioni di premio da applicare alla
suindicata tariffa n. 201.