IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande in data 4 marzo 1988 della Sara vita S.p.a., con
sede  in  Roma,  intese  ad  ottenere  l'approvazione  di  condizioni
speciali  di  polizza  da  applicare a tariffe di assicurazione sulla
vita in vigore;
  Viste  le lettere in data 8 giugno 1988, n. 821972 e n. 821973, con
le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  le  domande
anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   le
seguenti  condizioni  speciali  di polizza, da applicare a tariffe di
assicurazione sulla  vita  in  vigore,  presentate  dalla  Sara  vita
S.p.a., con sede in Roma:
   condizioni  speciali di polizza da applicare alla tariffa n. 511 -
"assicurazione    di    capitale    differito    rivalutabile     con
controassicurazione a premio unico";
   condizioni   speciali   di   polizza   concernenti   l'adeguamento
volontario  del  premio  annuo   da   applicare   alle   tariffe   di
assicurazione  sulla vita a prestazioni rivalutabili ed a premi annui
costanti.