IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti  i  sottoindicati  decreti  ministeriali,  tutti  debitamente
registrati alla Corte dei conti:
   n. 429083/66-AU-145 del 13 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 1987, recante un'emissione  di  buoni
del Tesoro in ECU con godimento 21 ottobre 1987;
   n.   429598/66-AU-147  del  12  novembre  1987,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 1987,  recante  un'emissione
di buoni del Tesoro in ECU con godimento 18 novembre 1987;
   n.   430109/66-AU-149  dell'11  dicembre  1987,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1988, recante un'emissione  di
buoni del Tesoro in ECU con godimento 21 dicembre 1987;
   n. 250142/66-AU-151 del 13 gennaio 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1988, recante  un'emissione  di  buoni
del Tesoro in ECU con godimento 20 gennaio 1988;
   n.   250664/66-AU-153  dell'11  febbraio  1988,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 marzo 1988,  recante  un'emissione  di
buoni del Tesoro in ECU con godimento 17 febbraio 1988;
   n.  251665/66-AU-157 del 12 aprile 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1988, recante un'emissione di buoni del
Tesoro in ECU con godimento 20 aprile 1988;
   n.  252584/66-AU-162 del 14 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1988, recante  un'emissione  di  buoni
del Tesoro in ECU con godimento 22 giugno 1988;
   n.  253625/66-AU-166 del 23 agosto 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1988, recante un'emissione di  buoni
del Tesoro in ECU con godimento 29 agosto 1988;
  Visti  l'art.  6  dei  citati  decreti  in data 13 ottobre 1987, 12
novembre 1987, 11 dicembre 1987, 13 gennaio 1988 e 11 febbraio  1988,
nonche'  l'art.  7  dei suindicati decreti in data 12 aprile 1988, 14
giugno 1988 e 23 agosto 1988, ove vengono regolamentate le  modalita'
di  pagamento degli interessi e di rimborso del capitale dei predetti
buoni, prevedendosi che i relativi importi vengano  corrisposti  agli
aventi diritto in lire italiane, qualora l'ECU non abbia corso legale
in Italia all'atto del pagamento;
  Considerata   l'opportunita'   di  consentire  agli  operatori  non
residenti in  Italia  di  ottenere  il  pagamento  dei  suddetti  BTE
direttamente in ECU;
                               Decreta:
  L'art.  6  dei  decreti  ministeriali  in  data 13 ottobre 1987, 12
novembre 1987, 11 dicembre 1987, 13 gennaio 1988 e 11 febbraio  1988,
nonche'  l'art. 7 dei decreti ministeriali in data 12 aprile 1988, 14
giugno 1988  e  23  agosto  1988,  citati  nelle  premesse,  sono  da
intendersi riformulati come segue:
  "Il  rimborso  dei  buoni  e  il pagamento degli interessi verranno
effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso
legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane.
  Il  capitale  da  rimborsare  e  gli  interessi  da  pagare in lire
italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al  valore
nominale  in  ECU  convertito in lire italiane sulla base della media
del cambio di chiusura dell'ECU registrato nelle borse valori di Roma
e  di Milano nel giorno...................... (segue la data indicata
nei relativi decreti di emissione).
  Ove  necessario,  gli  importi da corrispondere saranno arrotondati
alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che  si
tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.
  Gli  operatori 'non residenti' potranno ottenere il pagamento degli
interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, oltre  che  in
lire, avanzandone richiesta tramite la 'banca abilitata' intestataria
del conto di deposito della gestione centralizzata.
  Ove  necessario,  gli importi netti da corrispondere in ECU saranno
arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a
seconda  che  la  cifra  successiva  sia  o  non  sia  superiore  a 5
millesimi".
  Il  presente  decreto  verra'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 19 ottobre 1988
                                                   Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1988
Registro n. 46 Tesoro, foglio n. 374