IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la propria ordinanza n. 1318/FPC del 4 gennaio 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1988; Visto il decreto prefettizio n. 1210/GAB del 1 agosto 1987 del prefetto di Sondrio con il quale l'Azienda energetica municipale di Milano era autorizzata a costruire un collegamento provvisorio tra le localita' "Kartodromo" in comune di Bormio e "Baita di Presure" in comune di Valdisotto, per consentire il passaggio dell'energia a 220 kV prodotta dalla centrale di Premadio per il collegamento con la rete nazionale; Considerato che detto collegamento provvisorio non ha piu' ragione di essere essendo venute meno le cause contingenti che ne avevano richiesto la costruzione; Viste le richieste del comune di Bormio n. 9464 in data 18 ottobre 1988 e del comune di Valdisotto n. 4708 del 18 ottobre 1988 che chiedono la soppressione del collegamento provvisorio in quanto la zona interessata e' destinata al reinsediamento dei sinistrati di Sant'Antonio Morignone; Vista la nota n. 4783 del 18 ottobre 1988 del comune di Valdidentro che dichiara di aderire, per quanto di propria competenza, alle istanze avanzate dai predetti comuni; Vista la nota n. DIE/0329/88/GS del 5 ottobre 1988 dell'Azienda energetica municipale di Milano con la quale si comunica che il progetto in pari data interessa le pertinenze della centrale elettrica di Premadio e il nuovo tracciato definitivo per il collegamento della linea Azienda energetica municipale di Milano a 220 kV Premadio-Milano e la linea a 220 kV Sluderno-centrale Belviso-Cesano Maderno-Novara della Societa' energia Montedison in comune di Valdidentro; Considerato che nella medesima nota l'Azienda energetica municipale di Milano dichiara di assumere a proprio carico ogni onere e spesa sia per la costruzione del nuovo tronco di linea, sia per la demolizione di quello esistente; Considerato che nella normativa vigente le autorizzazioni richiedono tempi tecnici notevoli e che l'Azienda energetica municipale di Milano si impegna a tenere sollevata la pubblica amministrazione da qualsiasi reclamo o richiesta di danni da parte di terzi che si ritenessero lesi o danneggiati dai lavori previsti; Considerata l'opportunita' di prevedere modalita' per una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti alla esecuzione delle opere mediante criteri analoghi a quelli gia' previsti e adottati per altri interventi di emergenza; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Le opere relative ai lavori di demolizione del collegamento provvisorio dell'elettrodotto fra le localita' "Kartodromo" in comune di Bormio e "Baita di Presure" in comune di Valdisotto, nonche' le opere relative ai lavori di costruzione dell'elettrodotto di collegamento a 220 kV dell'Azienda energetica municipale di Milano (AEM) fra la linea Premadio-Milano e l'elettrodotto a 220 kV della Societa' energia Montedison (SELM), Sluderno-centrale Belviso-Cesano Maderno-Novara sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti e indifferibili.