IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista   la  propria  ordinanza  n.  1318/FPC  del  4  gennaio  1988
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1988;
  Visto  il  decreto  prefettizio  n. 1210/GAB del 1› agosto 1987 del
prefetto di Sondrio con il quale l'Azienda energetica  municipale  di
Milano era autorizzata a costruire un collegamento provvisorio tra le
localita' "Kartodromo" in comune di Bormio e "Baita  di  Presure"  in
comune  di Valdisotto, per consentire il passaggio dell'energia a 220
kV prodotta dalla centrale di Premadio per  il  collegamento  con  la
rete nazionale;
  Considerato  che detto collegamento provvisorio non ha piu' ragione
di essere essendo venute meno le cause  contingenti  che  ne  avevano
richiesto la costruzione;
  Viste  le richieste del comune di Bormio n. 9464 in data 18 ottobre
1988 e del comune di Valdisotto n.  4708  del  18  ottobre  1988  che
chiedono  la  soppressione  del collegamento provvisorio in quanto la
zona interessata e' destinata al  reinsediamento  dei  sinistrati  di
Sant'Antonio Morignone;
  Vista la nota n. 4783 del 18 ottobre 1988 del comune di Valdidentro
che dichiara di aderire,  per  quanto  di  propria  competenza,  alle
istanze avanzate dai predetti comuni;
  Vista  la  nota  n.  DIE/0329/88/GS del 5 ottobre 1988 dell'Azienda
energetica municipale di Milano con  la  quale  si  comunica  che  il
progetto   in  pari  data  interessa  le  pertinenze  della  centrale
elettrica  di  Premadio  e  il  nuovo  tracciato  definitivo  per  il
collegamento  della  linea  Azienda energetica municipale di Milano a
220  kV  Premadio-Milano  e  la  linea  a  220  kV  Sluderno-centrale
Belviso-Cesano  Maderno-Novara  della  Societa' energia Montedison in
comune di Valdidentro;
  Considerato che nella medesima nota l'Azienda energetica municipale
di Milano dichiara di assumere a proprio carico ogni  onere  e  spesa
sia  per  la  costruzione  del  nuovo  tronco  di  linea,  sia per la
demolizione di quello esistente;
  Considerato   che   nella   normativa   vigente  le  autorizzazioni
richiedono  tempi  tecnici  notevoli  e  che   l'Azienda   energetica
municipale  di  Milano  si  impegna  a  tenere  sollevata la pubblica
amministrazione da qualsiasi reclamo o richiesta di danni da parte di
terzi che si ritenessero lesi o danneggiati dai lavori previsti;
  Considerata  l'opportunita'  di  prevedere modalita' per una rapida
definizione delle procedure di  acquisizione  delle  aree  occorrenti
alla  esecuzione  delle opere mediante criteri analoghi a quelli gia'
previsti e adottati per altri interventi di emergenza;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Le  opere  relative  ai  lavori  di  demolizione  del  collegamento
provvisorio dell'elettrodotto fra le localita' "Kartodromo" in comune
di  Bormio  e  "Baita di Presure" in comune di Valdisotto, nonche' le
opere  relative  ai  lavori  di  costruzione   dell'elettrodotto   di
collegamento  a  220  kV dell'Azienda energetica municipale di Milano
(AEM) fra la linea Premadio-Milano e l'elettrodotto a  220  kV  della
Societa'  energia Montedison (SELM), Sluderno-centrale Belviso-Cesano
Maderno-Novara  sono  dichiarate  di  pubblica  utilita',  urgenti  e
indifferibili.