IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, recante, fra l'altro, misure per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri; Visto, in particolare, l'art. 7 del suddetto decreto-legge n. 382 del 1987, ove si dispone che le residue esposizioni debitorie degli enti ospedalieri, risultanti alla data della loro soppressione, non estinte alla data del 31 dicembre 1985, vengono assunte a carico del bilancio dello Stato per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo; Visto, altresi', l'art. 8 del richiamato decreto-legge n. 382 del 1987, ove si dispone, fra l'altro: che le aziende di credito, che vantano crediti ai sensi del precedente art. 7, provvedano a trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato un'istanza, corredata da apposita certificazione attestante la conformita' delle ragioni di credito alle risultanze contabili nonche' l'importo del credito in essere alla data del 31 dicembre 1985 per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; che l'estinzione delle esposizioni debitorie, di cui al precedente art. 7, nei confronti delle aziende di credito abbia luogo, entro il limite di lire 600 miliardi, mediante rilascio alle aziende stesse di titoli di Stato aventi valuta 1 gennaio 1986 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa; che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere i suddetti titoli, stabilendone le caratteristiche con proprio decreto, ed a versare all'entrata del bilancio statale il ricavo netto dei medesimi; Visto il decreto ministeriale in data 25 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 1987, come risulta modificato dal decreto ministeriale del 10 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1988, con cui sono stati determinati i tempi e le modalita' per la presentazione delle istanze e delle certificazioni di cui all'art. 8 del citato decreto-legge n. 382 del 1987; Vista le lettera in data 27 settembre 1988, con cui la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che l'importo da ripianare per il titolo in questione, e accertato con le modalita' suindicate, ammonta a complessive L. 454.731.536.827, da ripartirsi fra le aziende di credito indicate nell'allegato elenco, da considerarsi parte integrante del presente decreto; Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione al ripetuto decreto-legge n. 382 del 1987, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro per l'importo di L. 454.753.000.000, pari alla somma degli importi dei ripianandi crediti, importi opportunamente arrotondati per facilitare il rilascio dei titoli agli istituti di credito interessati, secondo la ripartizione di cui all'elenco all'allegato; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, e' disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di L. 454.753.000.000, alle seguenti condizioni: durata: 5 anni; godimento: 1 gennaio 1986; tasso d'interesse: 13,25% annuo, pagabile con le modalita' indicate al successivo art. 4; ammortamento: in unica soluzione, il 1 gennaio 1991; prezzo d'emissione: alla pari. A norma del terzo comma dell'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 382 del 1987, il Tesoro versera' all'entrata del bilancio statale la somma corrispondente al controvalore dei titoli in emissione.