IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione  di  certificati  di  credito  del  Tesoro, di durata non
superiore  a  dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel
medesimo articolo;
  Vista  la  legge  11  marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988;
  Visto  il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella
legge  29  ottobre  1987, n. 456, recante, fra l'altro, misure per il
ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;
  Visto,  in  particolare, l'art. 7 del suddetto decreto-legge n. 382
del  1987,  ove si dispone che le residue esposizioni debitorie degli
enti  ospedalieri,  risultanti alla data della loro soppressione, non
estinte  alla data del 31 dicembre 1985, vengono assunte a carico del
bilancio  dello  Stato  per  la  parte  non  soddisfatta alla data di
entrata in vigore del decreto-legge medesimo;
  Visto,  altresi',  l'art. 8 del richiamato decreto-legge n. 382 del
1987, ove si dispone, fra l'altro:
   che  le  aziende  di  credito,  che  vantano  crediti ai sensi del
precedente  art. 7, provvedano a trasmettere alla Ragioneria generale
dello   Stato   un'istanza,   corredata  da  apposita  certificazione
attestante  la  conformita'  delle ragioni di credito alle risultanze
contabili  nonche'  l'importo  del credito in essere alla data del 31
dicembre  1985  per  la parte non soddisfatta alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge;
   che l'estinzione delle esposizioni debitorie, di cui al precedente
art.  7, nei confronti delle aziende di credito abbia luogo, entro il
limite di lire 600 miliardi, mediante rilascio alle aziende stesse di
titoli  di  Stato  aventi  valuta 1› gennaio 1986 e tasso d'interesse
allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa;
   che  il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere i suddetti
titoli,  stabilendone  le  caratteristiche  con proprio decreto, ed a
versare   all'entrata  del  bilancio  statale  il  ricavo  netto  dei
medesimi;
  Visto  il  decreto  ministeriale in data 25 luglio 1987, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 222 del 23 settembre 1987, come risulta
modificato  dal decreto ministeriale del 10 dicembre 1987, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  21  del 27 gennaio 1988, con cui sono
stati  determinati  i tempi e le modalita' per la presentazione delle
istanze   e  delle  certificazioni  di  cui  all'art.  8  del  citato
decreto-legge n. 382 del 1987;
  Vista  le  lettera in data 27 settembre 1988, con cui la Ragioneria
generale  dello Stato ha comunicato che l'importo da ripianare per il
titolo in questione, e accertato con le modalita' suindicate, ammonta
a  complessive  L.  454.731.536.827,  da ripartirsi fra le aziende di
credito   indicate   nell'allegato   elenco,  da  considerarsi  parte
integrante del presente decreto;
  Ritenuto   opportuno,  al  fine  di  dare  attuazione  al  ripetuto
decreto-legge   n.   382  del  1987,  procedere  ad  un'emissione  di
certificati   di   credito   del   Tesoro   per   l'importo   di   L.
454.753.000.000,   pari  alla  somma  degli  importi  dei  ripianandi
crediti,   importi   opportunamente  arrotondati  per  facilitare  il
rilascio  dei titoli agli istituti di credito interessati, secondo la
ripartizione di cui all'elenco all'allegato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e per le finalita' di cui agli
articoli  7  e  8  del  decreto-legge  19  settembre  1987,  n.  382,
convertito   nella  legge  29  ottobre  1987,  n.  456,  e'  disposta
un'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro al portatore per
l'importo di L. 454.753.000.000, alle seguenti condizioni:
   durata: 5 anni;
   godimento: 1› gennaio 1986;
   tasso   d'interesse:  13,25%  annuo,  pagabile  con  le  modalita'
indicate al successivo art. 4;
   ammortamento: in unica soluzione, il 1› gennaio 1991;
   prezzo d'emissione: alla pari.
  A  norma  del terzo comma dell'art. 8 del suddetto decreto-legge n.
382  del 1987, il Tesoro versera' all'entrata del bilancio statale la
somma corrispondente al controvalore dei titoli in emissione.