IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli  232,  233, 234, 235, 236, 237 e 351 del testo
unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
  Visti  i  decreti  ministeriali  3 luglio 1973 e 2 aprile 1977, che
disciplinano le procedure semplificate  di  accertamento  in  materia
doganale,  pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del 1973 e n. 102 del 1977;
  Vista  la  direttiva  n.  81/177/CEE  adottata  dal Consiglio delle
Comunita'  europee  in  data  24  febbraio  1981,  pubblicata   nella
"Gazzetta  Ufficiale"  delle  Comunita'  europee  n.  L  83 del 1981,
relativa all'armonizzazione delle  procedure  di  esportazione  delle
merci comunitarie;
  Visti  i  regolamenti comunitari CEE n. 678/85 e n. 679/85 adottati
dal Consiglio delle Comunita'  europee  in  data  18  febbraio  1985,
pubblicati  nella  "Gazzetta  Ufficiale" delle Comunita' europee n. L
79, relativi, rispettivamente, alla semplificazione degli  scambi  di
merci  all'interno  della  Comunita'  e  all'adozione  del modello di
formulario di dichiarazione da utilizzare in detti scambi;
  Visto  il  regolamento  CEE n. 1999/85 adottato dal Consiglio delle
Comunita' europee, in data 16 luglio 1985, pubblicato nella "Gazzetta
Ufficiale"  delle  Comunita'  europee  n. L 188 del 1985, relativo al
regime del perfezionamento attivo;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2793/86 adottato dalla commissione
delle Comunita' europee in data  22  luglio  1986,  pubblicato  nella
"Gazzetta  Ufficiale"  delle Comunita' europee n. L 263 del 1986, che
stabilisce i codici da utilizzare per la compilazione  dei  formulari
di dichiarazioni prescritti dai regolamenti comunitari;
  Visto  il  regolamento  CEE n. 3677/86 adottato dal Consiglio delle
Comunita'  europee  in  data  24  novembre  1986,  pubblicato   nella
"Gazzetta  Ufficiale"  delle Comunita' europee n. L 351 del 1986, che
fissa talune disposizioni di  applicazione  del  regolamento  CEE  n.
1999/85 relativo al regime del perfezionamento attivo;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  unificare  le  procedure semplificate
relative a talune destinazioni doganali allo scopo di  omogeneizzarne
il  trattamento  avuto  riguardo anche alla adozione di un formulario
unico di dichiarazione e di conseguenti comuni  criteri  di  gestione
informatizzata;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                       Importazione definitiva
  Il  Ministero  delle finanze, con la procedura prevista dal decreto
ministeriale 3 luglio 1973, cosi'  come  modificato  con  il  decreto
ministeriale 2 aprile 1977, puo' autorizzare le imprese industriali e
commerciali che ne facciano richiesta ad effettuare  la  importazione
definitiva   delle   merci   avvalendosi   delle  seguenti  procedure
semplificate:
   1)  presentazione  delle merci in dogana a fronte di dichiarazione
doganale incompleta  contenente  le  indicazioni  necessarie  per  la
individuazione  del  soggetto  passivo d'imposta, la designazione, la
quantita' ed il valore delle merci;
   2)  presentazione  delle  merci  in  dogana a fronte della fattura
commerciale  o  del  documento  cauzionale  o  di   altro   documento
amministrativo   in   luogo   della   dichiarazione   d'importazione,
accompagnati da una domanda firmata dal dichiarante e  contenente  le
indicazioni di cui al punto precedente;
   3)  importazioni  delle  merci  senza  che  le  merci stesse siano
presentate in dogana  e  prima  della  presentazione  della  relativa
dichiarazione.  In  tal  caso,  fermo  restando  quanto  previsto dal
decreto ministeriale 3 luglio  1973,  il  beneficiario,  al  fine  di
consentire  alla  dogana  l'esercizio della facolta' di verificare le
merci, e' tenuto a  comunicare,  con  congruo  anticipo,  all'ufficio
doganale,   il   programma   giornaliero   degli  arrivi.  In  talune
circostanze particolari, giustificate  dalla  natura  delle  merci  e
dalla   intensita'  degli  arrivi,  la  comunicazione  dei  programmi
giornalieri puo' avvenire anche con cadenza  settimanale,  sempreche'
il  beneficiario  fornisca alla dogana tutte le informazioni che essa
reputi necessarie per esercitare, all'occorrenza, il suo  diritto  di
visita.
  La  dichiarazione incompleta, la fattura commerciale o il documento
amministrativo con relativa domanda di cui ai precedenti punti  1)  e
2),  possono  essere  presentati  senza  che  ad essi sia allegata la
documentazione normalmente richiesta per la  importazione  definitiva
delle  merci,  a  condizione  che  detta  documentazione sia tenuta a
disposizione  della  dogana  in  attesa  della  presentazione   della
dichiarazione  di  cui  all'art.  4; devono comuque essere allegati i
documenti alla cui presentazione l'operazione e' subordinata.
  L'accettazione   della   dichiarazione  incompleta,  della  fattura
commerciale o del documento  amministrativo,  con  relativa  domanda,
avviene   mediante   apposizione   sui   medesimi   della   data   di
presentazione, convalidata con timbro e firma dell'impiegato  addetto
a  tale  servizio; essi sono, dall'ufficio, progressivamente numerati
ed annotati su apposito registro  il  cui  appuramento  avverra'  con
l'apposizione  a  fronte  di  ogni  annotazione  degli  estremi della
relativa dichiarazione di cui al successivo art. 4.
  Un esemplare della dichiarazione incompleta, la fattura commerciale
o copia del documento amministrativo  e  l'originale  della  domanda,
debitamente  annotati,  sono restituiti alla parte ai fini dell'esito
delle merci. I rimanenti esemplari  della  dichiarazione  incompleta,
copia  della  fattura  commerciale  o  del documento amministrativo e
della domanda sono trattenuti dall'ufficio  a  corredo  del  predetto
registro di allibramento.
  L'accettazione   della   dichiarazione  incompleta,  della  fattura
commerciale o del documento amministrativo, con relativa domanda,  da
parte   dell'ufficio   doganale   ha   lo   stesso  valore  giuridico
dell'accettazione di cui agli  articoli  36  del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in materia doganale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.  43  e  9  del
regolamento  CEE  n.  678/85 del Consiglio, in data 18 febbraio 1985,
pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 79
del 21 marzo 1985.
  Le  merci  presentate con le modalita' sopraindicate possono essere
assoggettate a verifica sulla base delle  indicazioni  contenute  nei
predetti documenti accettati dalla dogana.
  Qualora  ai  sensi  del  precedente  punto  3)  sia  autorizzata la
procedura semplificata che consente l'importazione delle merci  senza
che  esse  siano  presentate  alla dogana e prima della presentazione
della dichiarazione, il beneficiario e' tenuto ad iscrivere le  merci
pervenute  in un apposito registro aziendale preventivamente vidimato
dalla dogana ed a tenere a disposizione delle  autorita'  doganali  i
documenti  relativi  alle merci medesime. L'iscrizione deve contenere
le indicazioni di cui al precedente punto 1) ed ha lo  stesso  valore
giuridico  dell'accettazione  di cui agli articoli 36 del testo unico
doganale e 9 del regolamento CEE n. 678/85; essa  permette,  inoltre,
lo svincolo delle merci. Nel caso che la dogana intenda esercitare la
sua facolta' di  visitare  le  merci  vi  procede  sulla  base  degli
elementi  contenuti nella predetta iscrizione, del documento doganale
di scorta e della prescritta documentazione.
 
 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Nota alle premesse:
             Il testo vigente degli articoli 232, 233, 234, 235, 236,
          237 e 351 del testo unico delle disposizioni legislative in
          materia  doganale,  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica n. 43/1973 cosi' come  modificato  con  il
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n.
          254 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  138/1985),  e'
          il seguente:
             "Art.   232   (Imprese   autorizzate).   -   Le  imprese
          industriali e commerciali la cui attivita' e' alimentata da
          frequenti  arrivi  di determinate merci dall'estero possono
          essere autorizzate a prescindere dalla presentazione  delle
          merci  stesse  alla  dogana  del luogo di destinazione ed a
          disporne  subito  dopo  l'arrivo  secondo  la  destinazione
          doganale prefissata a norma del penultimo comma.
             In tali casi il procedimento di accertamento e' eseguito
          periodicamente attraverso l'esame delle scritture  e  delle
          contabilita'  aziendali che l'impresa e' tenuta a mettere a
          disposizione  degli  organi  doganali   ovvero   attraverso
          apposite  contabilita'  richieste dagli organi medesimi. La
          data in cui l'impresa, ai sensi del precedente comma,  puo'
          disporre  della merce equivale ad ogni effetto alla data di
          accettazione della dichiarazione doganale di esito.
             La  liquidazione  dei  diritti  doganali  gravanti sulle
          merci importate nel corso del periodo stabilito si effettua
          sommando  i  diritti  relativi  a  ciascun  arrivo;  per il
          pagamento di tali diritti si applicano le  disposizioni  di
          cui all'art. 78.
             L'amministrazione     puo'    rifiutare    o    revocare
          l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano
          venute meno le condizioni prescritte per il rilascio ovvero
          quando ritenga che vi sia pericolo  o  sospetto  di  abusi.
          Puo'  altresi'  escludere  dalla  facilitazione determinate
          merci per motivi di tutela degli  interessi  fiscali  o  di
          carattere  economico, sanitario, fitopatologico, militare o
          di  pubblica  sicurezza,  ovvero   puo'   prescrivere   per
          determinate merci l'osservanza di particolari cautele.
             L'autorizzazione  non  esime l'impresa dal munirsi delle
          autorizzazioni o licenze prescritte da altre  disposizioni.
             L'autorizzazione  puo'  essere rilasciata per una o piu'
          delle  seguenti   destinazioni   doganali,   da   indicarsi
          espressamente nel provvedimento:
               a) importazione definitiva;
               b) importazione temporanea;
               c) introduzione in magazzino doganale privato.
             L'autorizzazione   per   l'introduzione   in   magazzino
          doganale privato comporta per il magazzino la  soppressione
          dell'obbligo  della  chiusura  con  due  differenti chiavi,
          qualora tale obbligo sia stato prescritto  in  applicazione
          dell'art. 159, terzo comma".
             "Art.  233  (Esecuzione  della  procedura).  -  All'atto
          dell'arrivo   a   destinazione   della   merce,   l'impresa
          autorizzata  puo'  procedere alla rimozione degli eventuali
          sigilli che  assicurano  ai  fini  doganali  l'identita'  e
          l'integrita'  dei  colli,  contenitori  o  veicoli. Qualora
          risultino   manomissioni   di   tali   sigilli   od   altre
          irregolarita'  ovvero  vi  siano dubbi circa la conformita'
          delle merci a  quelle  per  le  quali  e'  stata  accordata
          l'autorizzazione  ovvero  sussistano differenze rispetto al
          documento cauzionale od a quello di trasporto, l'impresa e'
          tenuta   ad   informare   immediatamente  la  dogana  e  ad
          estenersi, fino all'intervento di  questa,  da  ogni  altra
          manipolazione del carico. In caso diverso, l'impresa prende
          in carico la merce, subentrando con cio' al vettore od allo
          speditore negli obblighi da questo assunti verso la dogana.
             Resta  in  ogni  caso  salva la facolta' della dogana di
          intervenire all'atto dell'arrivo delle merci, con  o  senza
          preavviso;  qualora  sia  preavvisata dell'intervento della
          dogana, l'impresa deve astenersi  da  ogni  manomissione  o
          manipolazione del carico.
             La  dogana  puo' altresi' procedere a saltuari controlli
          delle scritture  e  delle  contabilita'  nonche'  eseguire,
          tenuto   conto   dei   procedimenti   di  lavorazione,  dei
          coefficienti di rendimento, dei  quantitativi  di  prodotti
          ottenuti  e  di  altri elementi, riscontri tecnici presso i
          depositi o stabilimenti dell'impresa  diretti  a  stabilire
          l'effettiva  consistenza  qualitativa  e quantitativa delle
          merci introdotte.
             Le  indennita'  e le altre spese per l'effettuazione dei
          controlli da parte dei funzionari doganali nei luoghi  dove
          si  trovano  le  merci, le scritture e le contabilita' sono
          poste a carico dell'impresa autorizzata.
             Il  Ministro  per  le  finanze,  con  proprio decreto da
          pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
          italiana,   prescrive   le   modalita'  di  rilascio  e  le
          caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le  altre
          norme   necessarie   per   l'esecuzione   della   procedura
          semplificata, che dovranno essere  armonizzate  con  quelle
          eventualmente  fissate  in seno agli organi delle Comunita'
          europee".
             "Art.  234  (Estrazione  di merci dai magazzini doganali
          privati). La procedura di cui agli articoli 232  e  233  e'
          applicabile   anche   per  le  operazioni  di  importazione
          definitiva o temporanea  di  merci  estratte  da  magazzini
          doganali  privati,  compresi  quelli  gestiti  in regime di
          magazzini  generali,  quando  nei  magazzini  medesimi   e'
          consentita l'introduzione di merci con analoga procedura, a
          norma dell'art. 232, penultimo comma, lettera c)".
             "Art.   235   (Imprese   autorizzate).   -   Le  imprese
          industriali  e   commerciali   che   effettuano   frequenti
          spedizioni all'estero di determinate merci in esportazione,
          riesportazione o  transito  possono  essere  autorizzate  a
          provvedere    a   tali   spedizioni,   prescindendo   dalla
          presentazione della dichiarazione doganale  e  delle  merci
          alla dogana del luogo di partenza.
             Il  controllo  sulle  singole  spedizioni  effettuate e'
          eseguito periodicamente attraverso l'esame delle  scritture
          e  delle  contabilita' aziendali, che l'impresa e' tenuta a
          mettere  a  disposizione  degli  organi  doganali,   ovvero
          attraverso  apposite  contabilita'  richieste  dagli organi
          medesimi.
             Si  osservano le disposizioni di cui all'art. 232, commi
          quarto e quinto.
            Le  disposizioni  del  presente articolo sono applicabili
          anche   nei   confronti   delle   imprese   di   spedizione
          internazionale,  che  siano  in  possesso  dei requisiti di
          affidabilita' e degli altri requisiti che saranno stabiliti
          con   il   decreto  di  cui  all'art.  236,  ultimo  comma,
          relativamente  alle   spedizioni   di   merci,   di   terzi
          proprietari,   in   partenza   da   localita'  situate  nel
          territorio di competenza della circoscrizione doganale  nel
          cui  ambito  le imprese medesime hanno la sede principale o
          una  sede  secondaria,  stabile   ed   organizzata.   Nelle
          operazioni doganali compiute ai sensi del presente comma le
          imprese di spedizione sono  solidalmente  responsabili  col
          proprietario agli effetti tributari e valutari".
            "Art.  236  (Esecuzione  della  procedura). - I documenti
          doganali che devono scortare  le  singole  spedizioni  sono
          redatti,  nel  numero prescritto di esemplari, direttamente
          dall'impresa  autorizzata  mediante   l'uso   dei   modelli
          previamente  vidimati  e  numerati dalla dogana, a rigoroso
          rendiconto. Su tali modelli, al  momento  della  spedizione
          delle   merci,   l'imprenditore   autorizzato   compila  la
          dichiarazione doganale,  la  sottoscrive  e  vi  appone  lo
          speciale      timbro     ufficiale     all'uopo     fornito
          dall'amministrazione a spese dell'imprenditore medesimo; la
          dichiarazione e' poi perfezionata mediante registrazione in
          apposito  registro  a  rigoroso  rendiconto  fornito  dalla
          dogana; essa vale quale documento doganale, emesso sotto la
          responsabilita'  dell'impresa.  Uno  degli  esemplari   del
          documento  deve  essere fatto pervenire entro il piu' breve
          tempo possibile alla dogana per gli  ulteriori  adempimenti
          di competenza.
             La   data  di  spedizione  della  merce  risultante  dal
          documento emesso dall'imprenditore e' considerata  ad  ogni
          effetto  come  data  di  accettazione  della  dichiarazione
          doganale.
             Resta  in  ogni  caso  salva la facolta' della dogana di
          intervenire all'atto della  partenza  delle  merci,  con  o
          senza  preavviso;  qualora  sia preavvisata dell'intervento
          della dogana, l'impresa deve astenersi dal dare corso  alla
          partenza.
             La  dogana  puo' altresi' procedere a saltuari controlli
          delle scritture  e  delle  contabilita'  nonche'  eseguire,
          tenuto   conto   dei   procedimenti   di  lavorazione,  dei
          quantitativi di materie prime introdotte, dei  coefficienti
          di rendimento e di altri elementi, riscontri tecnici presso
          i depositi o stabilimenti dell'impresa diretti a  stabilire
          l'effettiva  consistenza  qualitativa  e quantitativa delle
          merci spedite.
             Per l'effettuazione dei controlli predetti, si osservano
          le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 233.
             Il  Ministro  per  le  finanze,  con  proprio decreto da
          pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
          italiana,   prescrive   le   modalita'  di  rilascio  e  le
          caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le  altre
          norme  per  l'esecuzione  della procedura semplificata, che
          dovranno  essere  armonizzate  con   quelle   eventualmente
          fissate in seno agli organi delle Comunita' europee".
             "Art.  237  (Altre  facilitazioni  per  le operazioni di
          esportazione  o  riesportazione).  -  Il  Ministero   delle
          finanze puo' consentire che, quando le merci devono formare
          oggetto di dichiarazione di esportazione o  riesportazione,
          tale  dichiarazione  sia armonizzata od unificata con altro
          documento   doganale,   commerciale   o    di    trasporto,
          riconosciuto  valido  per l'uscita della merce dallo Stato.
          Puo' altresi' consentire che, in luogo della  dichiarazione
          per  ciascuna spedizione, sia presentata periodicamente una
          dichiarazione  doganale  riepilogativa   delle   spedizioni
          effettuate".
             "Art. 351 (Automazione dei servizi). - Il Ministro delle
          finanze, ai fini dello snellimento delle procedure e  della
          razionale  automazione  dei  servizi,  con  propri  decreti
          emanati d'intesa, ove occorra, col Ministro del tesoro:
               a)  approva  le  istruzioni per il funzionamento degli
          uffici doganali che si avvalgono  di  sistemi  informatici,
          stabilendo le necessarie modifiche procedurali, i requisiti
          dei supporti magnetici o scritti, sostitutivi di  registri,
          di   moduli,   di   bollettari   e   di   simili  mezzi  di
          scritturazione,  nonche'   le   modalita'   per   la   loro
          produzione,      classificazione,      conservazione     ed
          archiviazione, e determina le procedure e  le  cautele  per
          l'acquisizione  e lo scambio di documenti, certificazioni e
          notizie tra gli  uffici  doganali  ovvero  tra  gli  uffici
          doganali ed altri uffici pubblici, anche esteri, a mezzo di
          sistemi di teletrasmissione e telematici;
               b)  puo'  consentire  che  la  fornitura  di  elementi
          necessari per l'accertamento tributario e degli altri  dati
          e notizie ad esso correlative abbia luogo, da parte di enti
          pubblici e privati provvisti  di  sistemi  di  elaborazione
          dati,  a  mezzo di supporti magnetici o di collegamenti tra
          detti sistemi ed il sistema informatico doganale,  fissando
          le   cautele  necessarie  per  garantirne  la  sicurezza  e
          l'affidabilita';
               c)  stabilisce  gli  altri  casi  nei quali gli uffici
          dell'Amministrazione finanziaria, compreso il  Corpo  della
          guardia di finanza, sono tenuti a scambiarsi dati e notizie
          acquisiti dai rispettivi sistemi informativi e le  relative
          modalita'  e  cautele  intese  a  garantirne la sicurezza e
          l'affidabilita'".
 
          Nota all'art. 1:
             L'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative
          in materia doganale, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 43/1973, e' cosi' formulato:
             "Art.  36  (Presupposto dell'obbligazione tributaria). -
          Per le merci soggette a diritti di confine  il  presupposto
          dell'obbligazione  tributaria  e' costituito, relativamente
          alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro
          il   territorio   doganale   e,  relativamente  alle  merci
          nazionali e  nazionalizzate,  dalla  loro  destinazione  al
          consumo fuori del territorio stesso.
             Si  intendono  destinate  al consumo entro il territorio
          doganale le  merci  estere  dichiarate  per  l'importazione
          definitiva  e  si  intendono destinate al consumo fuori del
          predetto territorio le  merci  nazionali  e  nazionalizzate
          dichiarate  per  l'esportazione  definitiva; l'obbligazione
          sorge alla data apposta sulla  dichiarazione,  in  presenza
          dell'operatore,       dal       funzionario      incaricato
          dell'accettazione.
             Il presupposto dell'obbligazione tributaria si considera
          non avverato se la  dichiarazione  viene  mutata  ai  sensi
          dell'art. 58, secondo comma, ovvero se, a norma delle leggi
          vigenti, l'operazione non puo' essere consentita.  Rispetto
          alle   merci  nazionali  e  nazionalizzate  dichiarate  per
          l'esportazione  definitiva   il   presupposto   stesso   si
          considera  altresi'  non  avverato  se dette merci non sono
          uscite dal territorio doganale.
             Le   navi   e  gli  aeromobili  costruiti  all'estero  o
          provenienti da bandiera estera si  intendono  destinati  al
          consumo  nel  territorio  doganale  quando vengono iscritti
          nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente  agli
          articoli  146 e 753 del codice della navigazione; le navi e
          gli aeromobili nazionali e nazionalizzati,  iscritti  nelle
          matricole  o  nei registri predetti, si indendono destinati
          al consumo fuori del  territorio  doganale  quando  vengono
          cancellati  dalle  matricole  o dai registri stessi per uno
          dei motivi indicati nel  primo  comma,  lettere  c)  e  d),
          rispettivamente   dagli  articoli  163  e  762  del  codice
          medesimo.
             Agli  effetti del primo comma si presume definitivamente
          immessa in consumo, fatta eccezione soltanto per i casi  di
          cui  all'art.  37,  la  merce o parte di essa che sia stata
          indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che  comunque
          non   sia  stata  presentata  alle  verifiche  o  controlli
          doganali nei termini prescritti o non sia  stata  rinvenuta
          all'atto  delle  operazioni  predette; tuttavia, qualora la
          merce  sia  stata  sequestrata  a  seguito  di   violazione
          doganale,  si  applica la disposizione di cui all'art. 338,
          primo comma.
             Salvo  che  non sia diversamente disposto da altre norme
          di  legge,  nei  casi  contemplati  nel  precedente   comma
          l'obbligazione  tributaria  si  ritiene sorta al momento in
          cui il fatto si e' verificato ovvero, se non  e'  possibile
          stabilire   tale   momento,   quando   il  fatto  e'  stato
          accertato".