IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Per l'anno 1988, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevata al 20,66 per cento la quota indicata alla lettera a) dell'articolo 8, comma primo, della legge 16 maggio 1970, n. 281.