IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  proprio decreto in data 12 dicembre 1986, pubblicato nel
supplemento straordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  del  27  gennaio
1987, con il quale:
   venne  conferita  la  qualifica  di  ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto  alle  centoventiquattro  parrocchie  costituite   nella
diocesi di Ferrara;
   vennero dichiarate estinte centoventisette chiese parrocchiali;
   vennero  individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna
chiesa parrocchiale;
  Visti i provvedimenti con i quali il vescovo diocesano rettifica la
denominazione di una  parrocchia  e  di  una  chiesa  parrocchiale  e
dall'elenco   delle  chiese  parrocchiali  estinte  ne  cancella  una
erroneamente inserita;
  Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
                               Decreta:
  Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:
   nell'elenco  di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede della
parrocchia al numero d'ordine 99 e' la seguente:
  99.  Comune di Formignana, parrocchia di S. Stefano papa e martire,
con sede in: 44035 Formignana, piazza IV Novembre, 9;
   l'inizio dell'art. 3 e' sostituito come segue:
  "Dalla  predetta  data  perdono la personalita' giuridica civile le
seguenti centoventisei chiese parrocchiali,  tutte  in  comuni  della
parrocchia di Ferrara:";
   dall'elenco  di  cui  al  citato  art. 3 e' cancellata la seguente
chiesa parrocchiale contraddistinta dal numero d'ordine 1:
  1.  Comune  di  Ferrara,  chiesa  curaziale di S. Anna, con sede in
Arcispedale Sant'Anna, 44100 Ferrara, corso Giovecca, 203;
   nell'elenco  di cui al citato art. 3 l'esatta denominazione e sede
della chiesa parrocchiale al numero d'ordine 100 e' la seguente:
  100.  Comune  di  Formignana,  chiesa  parrocchiale  di  S. Stefano
protomartire, nota anche quale chiesa parrocchiale di S. Stefano papa
martire, con sede in: 44035 Formignana, piazza IV Novembre, 9;
   l'inizio dell'art. 4 e' sostituito come segue:
  "Alle   centoventisei   chiese   parrocchiali  estinte  di  cui  al
precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:
   relativamente   alle   seguenti   due   chiese   parrocchiali,  le
parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione,  per  ognuna
indicate:";
   l'ultimo periodo del citato art. 4 e' sostituito come segue:
    "relativamente    alle    restanti    centoventiquattro    chiese
parrocchiali, le  parrocchie  aventi  la  stessa  sede  e  la  stessa
denominazione".
   Roma, addi' 23 novembre 1988
                                                    Il Ministro: GAVA