IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; Visto l'art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450; Vista l'ordinanza n. 196/FPC/ZA del 2 maggio 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 12 maggio 1984 concernente il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa e l'assistenza alberghiera per i nuclei familiari sgomberati da Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura a causa dell'evento bradisismico; Vista l'ordinanza n. 1451/FPC del 27 aprile 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 1988, con la quale sono state da ultimo differite al 30 giugno 1988, le disposizioni di cui alle ordinanze sopra cennate; Visti la nota n. 541/BRA/GAB dell'11 luglio 1988 ed il telegramma n. 541/B/RA/GAB dell'8 ottobre 1988 con i quali il prefetto di Napoli rappresenta la necessita' di disporre una ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 1988, del contributo per autonoma sistemazione e dell'assistenza alberghiera in favore dei sopra citati nuclei familiari; Ravvisata pertanto la necessita' di disporre la proroga delle sopra citate disposizioni; Dispone: Art. 1. Il termine del 30 giugno 1988, di cui alla ordinanza n. 1451/FPC del 27 aprile 1988 relativo al contributo per autonoma sistemazione alloggiativa ed alla sistemazione alberghiera in favore dei nuclei familiari sgomberati dalle circoscrizioni di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1988. La fruizione dei predetti benefici e' subordinata alla sussistenza delle condizioni stabilite agli articoli 1 e 2 della ordinanza sopracitata. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 22 novembre 1988 Il Ministro: LATTANZIO