IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto-legge  31  luglio  1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, recante "Norme per
la  tutela  dei  lavoratori  italiani  operanti  all'estero nei Paesi
extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate  dai  fondi
gestiti dall'I.N P.S.";
  Visto  l'art.  2 del citato decreto-legge e della relativa legge di
conversione, in base al quale deve essere richiesta, al Ministero del
lavoro,  apposita  autorizzazione  da  parte  dei  datori  di  lavoro
nazionali ed esteri che  intendono  reclutare  sul  territorio  della
Repubblica   lavoratori   italiani   per   le   attivita'  dipendenti
all'estero,  nonche'  trasferire  all'estero  propri  dipendenti   di
nazionalita' italiana;
  Visto  il  decreto  interministeriale in data 16 agosto 1988 con il
quale e' stata stabilita la documentazione da allegare  alle  istanze
per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  di  cui  sopra, emanato dal
Ministero del lavoro di intesa con i Ministeri degli affari esteri  e
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato in esecuzione della
disposizione contenuta nell'art. 2, secondo comma, del  decreto-legge
31  luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3
ottobre 1987, n. 398;
  Visto  il quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge citato e della
relativa legge di conversione,  con  il  quale  vengono  definite  le
modalita' di assunzione dei lavoratori di che trattasi;
  Visto  il  terzo  e  quarto  comma dell'art. 2 del decreto-legge in
argomento e della relativa legge di conversione,  con  i  quali  sono
state definite le competenze del Ministero del lavoro e del Ministero
degli affari esteri, in merito al rilascio delle  autorizzazioni  per
il  reclutamento  di  lavoratori  nazionali  per  le  attivita'  alle
dipendenze all'estero o di trasferimento  all'estero  dei  lavoratori
nazionali gia' alle dipendenze;
  Visto  l'art.  1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24
settembre 1963, n 2053, con il quale  e'  stato  istituito  l'Ufficio
speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo con sede
centrale a Roma e sezioni a Milano, Napoli e Palermo;
  Considerato  che,  relativamente  ai  lavoratori  dello spettacolo,
definiti con il citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre   1963,   n.   2053,  e'  opportuno,  in  dipendenza  della
specialita' del settore, attribuire all'Ufficio  speciale  lavoratori
dello  spettacolo,  sede  centrale, gli adempimenti del Ministero del
lavoro previsti all'art. 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n.  317,
convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, in
ordine al rilascio delle autorizzazioni sopra menzionate;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Le competenze attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale dall'art.  2  del  decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  317,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 3 ottobre 1987, n. 398,
concernenti  gli  adempimenti  istruttori  ed   il   rilascio   delle
autorizzazioni  al  trasferimento  e/o  al reclutamento di lavoratori
italiani  per  le   attivita'   dipendenti,   all'estero   in   Paesi
extracomunitari,   sono  svolte  dall'Ufficio  speciale  collocamento
lavoratori dello spettacolo, sede centrale di Roma, nei confronti dei
lavoratori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo.
  Rimangono  ferme  le  disposizioni  sulle  modalita'  di avviamento
contenute nell'art. 1, quarto  comma,  del  decreto-legge  31  luglio
1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre
1987, n. 398.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 20 ottobre 1988
                                                   Il Ministro: AMATO