IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454, il quale prevede che l'indennita' speciale di seconda lingua, dovuta ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, e' rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alla variazione dell'indice del costo della vita verificatasi nel biennio precedente. Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 7 aprile 1988, con il quale e' stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 5 settembre 1986, le misure dell'indennita' speciale di seconda lingua. Ritenuto che ai fini della rideterminazione della indennita' in parola, a decorrere dal 5 settembre 1988, occorre prendere in considerazione la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nel periodo agosto 1986-agosto 1988. Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 4 ottobre 1988, n. 17437, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale e' stata pari a 9,8. Decreta: A decorrere dal 5 settembre 1988 le misure dell'indennita' speciale di seconda lingua sono rideterminate come segue: da L. 241.965 a L. 265.677; da L. 201.638 a L. 221.398; da L. 161.310 a L. 177.118; da L. 145.179 a L. 159.406. Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 29 ottobre 1988 Il Ministro: AMATO Registrato alla Corte dei conti addi' 18 novembre 1988 Registro n. 49 Tesoro, foglio n. 175