IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  16729  del  23 giugno 1986 di
approvazione del nuovo testo del  regolamento  della  gestione  degli
investimenti  denominata  brevemente  "Col-Foriv",  presentato  dalla
Norimberga Maeci vita S.p.a., con sede in Milano;
  Considerato  che  in data 3 maggio 1988 la societa' di cui al punto
precedente  ha  comunicato  che  la  gestione   separata   denominata
Col-Foriv  non  e' mai stata operante in quanto non sono state emesse
polizze collettive in forma rivalutabile abbinate a tale gestione;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 17692 del 28 aprile 1988, con il
quale sono state approvate le nuove tariffe per il caso di vita e  le
relative  condizioni speciali di polizza, presentate dalla Norimberga
Maeci vita S.p.a., con sede in Milano;
  Viste  le  domande in data 2 aprile, 7 luglio e 5 novembre 1987, 12
aprile, 31 marzo e 4 maggio 1988 intese ad ottenere l'approvazione di
una  tariffa  di capitalizzazione finanziaria, le relative condizioni
generali e speciali di polizza, di una  modifica  dell'art.  3  delle
condizioni  speciali  di polizza della tariffa n. 433R, approvata con
il  succitato  decreto  ministeriale  del  28  aprile  1988,  nonche'
l'autorizzazione  ad  unificare nella sola denominazione "Gescapital"
la gestione del fondo Col-Foriv  gia'  approvato  con  il  su  citato
decreto  del  23  giugno 1986, presentati dalla Norimberga Maeci vita
S.p.a., con sede in Milano;
  Viste  le note n. 821671 del 5 maggio 1988, n. 822383 del 27 luglio
1988 e n. 822449 del 1› agosto 1988, con le quali l'Istituto  per  la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e di interesse collettivo -
ISVAP,   ha   comunicato   che   non   esistono   elementi   ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, la
seguente  tariffa  di  capitalizzazione  finanziaria,   le   relative
condizioni  generali  e  speciali  di polizza, la modifica all'art. 3
delle condizioni speciali da applicare alla tariffa 433R  in  vigore,
nonche'  il  testo  del regolamento della gestione degli investimenti
denominata  "Gescapital",  presentati  dalla  Norimberga  Maeci  vita
S.p.a., con sede in Milano;
   1)  tariffa  di  capitalizzazione finanziaria, a premio unico, per
operazioni collettive finalizzate alla costituzione  del  trattamento
di fine rapporto di lavoro;
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al punto 1);
   3)  condizioni  generali  di  polizza da applicare ai contratti di
capitalizzazione  finanziaria  a  premio  unico,  emessi   in   forma
collettiva;
   4)   regolamento  della  gestione  degli  investimenti  denominata
"Gestione   per   contratti    di    capitalizzazione",    brevemente
"Gescapital";
   5)  art.  3 delle condizioni speciali di polizza da applicare alla
tariffa    433R    -    capitale    differito    rivalutabile,    con
controassicurazione,   a   premio   unico,  sostitutivo  dell'analogo
approvato con decreto ministeriale 28 aprile 1988.