IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visti i decreti ministeriali del 2 settembre 1981, n. 13445, e del 20 ottobre 1984, n. 15666, con i quali sono state approvate le condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare a tariffe di assicurazione in vigore, presentate dalla Societa' cattolica di assicurazione; Vista la domanda in data 3 giugno 1988 con la quale la Societa' cattolica di assicurazioni, con sede in Verona, ha chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita approvate con i predetti decreti; Vista la lettera n. 822446 del 1 agosto 1988, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: A parziale modifica dei decreti ministeriali del 2 settembre 1981, n. 13445, e del 20 ottobre 1984, n. 15666, citati nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario previsto dalla clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle tariffe: 2/RS - assicurazione mista a premio annuo ed a prestazioni rivalutabili; 2CO/RS - assicurazione mista a premio annuo costante ed a prestazione rivalutabile; 2u/RS - assicurazione mista a premio unico ed a prestazione rivalutabile, presentate dalla Societa' cattolica di assicurazioni, con sede in Verona, e' elevata dal 70% al 75%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 9 novembre 1988 Il Ministro: BATTAGLIA