IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.; Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 36; Visto il regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983, e successive modificazioni, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione; Visto il regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988 recante modalita' di applicazione della distillazione di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna 1988-89, in particolare l'art. 13; Visto il regolamento CEE n. 2720/88 del 31 agosto 1988, che fissa i prezzi di acquisto dell'alcole e gli importi degli aiuti applicabili alla misura di intervento di cui trattasi; Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 15 del 7 novembre 1988; Ritenuta la necessita' di stabilire le condizioni e modalita' di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie; Nell'adunanza del 24 novembre 1988; Ha deliberato: Art. 1. I distillatori riconosciuti, che intendono consegnare all'A.I.M.A., a norma del regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988 i prodotti ricavati dalla distillazione di vini di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87 nella campagna 1988-89, devono presentare offerta di vendita secondo le modalita' e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.