IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  Vista  la  legge  14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento
dell'A.I.M.A.;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  822/87 del 16 marzo 1987, relativo
all'organizzazione comune  del  mercato  vitivinicolo,  e  successive
modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 36;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2179/83  del  25  luglio  1983,  e
successive modificazioni, che stabilisce le regole generali  relative
alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  3105/88 del 7 ottobre 1988 recante
modalita' di applicazione della distillazione di cui all'art. 36  del
regolamento  CEE  n.  822/87  per la campagna 1988-89, in particolare
l'art. 13;
  Visto il regolamento CEE n. 2720/88 del 31 agosto 1988, che fissa i
prezzi di acquisto dell'alcole e gli importi degli aiuti  applicabili
alla misura di intervento di cui trattasi;
  Vista  la  circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
n. 15 del 7 novembre 1988;
  Ritenuta  la  necessita'  di stabilire le condizioni e modalita' di
acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio  dei  prodotti  della
distillazione  consegnati  in  applicazione delle citate disposizioni
comunitarie;
  Nell'adunanza del 24 novembre 1988;
                            Ha deliberato:
                               Art. 1.
  I distillatori riconosciuti, che intendono consegnare all'A.I.M.A.,
a norma del regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988 i  prodotti
ricavati   dalla  distillazione  di  vini  di  cui  all'art.  36  del
regolamento CEE n. 822/87 nella campagna 1988-89,  devono  presentare
offerta  di  vendita secondo le modalita' e alle condizioni stabilite
nella presente deliberazione.