IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'AIMA; Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in particolare l'art. 35; Visto il regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983, e successive modificazioni, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione; Visto il regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988, che stabilisce le modalita' di applicazione del citato art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna viticola 1988-89, e in particolare l'art. 13; Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola; Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 13 del 14 ottobre 1988; Visto il regolamento CEE n. 2720/88 del 31 agosto 1988, che fissa i prezzi di acquisto dell'alcole e gli aiuti applicabili alla misura di cui trattasi; Visto il regolamento CEE n. 1890/87 del 2 luglio 1987, relativo al tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la lira italiana; Ritenuta la necessita' di stabilire le condizioni e modalita' di acquisto da parte dell'AIMA e di stoccaggio dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie; Nell'adunanza del 24 novembre 1988; Ha deliberato: Art. 1. I distillatori riconosciuti, che intendano consegnare all'AIMA, a norma del regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988, i prodotti ricavati dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 nella campagna 1988-89, devono presentare offerta di vendita secondo le modalita' e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.