IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  Vista  la  legge  14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento
dell'AIMA;
  Visto  il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, e successive
modificazioni,  relativo  all'organizzazione   comune   del   mercato
vitivinicolo, e in particolare l'art. 35;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2179/83  del  25  luglio  1983,  e
successive modificazioni, che stabilisce le regole generali  relative
alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  3105/88  del  7  ottobre 1988, che
stabilisce le modalita'  di  applicazione  del  citato  art.  35  del
regolamento  CEE  n.  822/87  per  la campagna viticola 1988-89, e in
particolare l'art. 13;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 1987, n. 370, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 novembre 1987,  n.  460,  recante  nuove
norme  in  materia  di  produzione e commercializzazione dei prodotti
vitivinicoli, nonche'  sanzioni  per  l'inosservanza  di  regolamenti
comunitari in materia agricola;
  Vista  la  circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
n. 13 del 14 ottobre 1988;
  Visto il regolamento CEE n. 2720/88 del 31 agosto 1988, che fissa i
prezzi di acquisto dell'alcole e gli aiuti applicabili alla misura di
cui trattasi;
  Visto  il regolamento CEE n. 1890/87 del 2 luglio 1987, relativo al
tasso di cambio  da  applicare  nel  settore  agricolo  per  la  lira
italiana;
  Ritenuta  la  necessita'  di stabilire le condizioni e modalita' di
acquisto da parte  dell'AIMA  e  di  stoccaggio  dei  prodotti  della
distillazione  consegnati  in  applicazione delle citate disposizioni
comunitarie;
  Nell'adunanza del 24 novembre 1988;
                            Ha deliberato:
                               Art. 1.
  I  distillatori  riconosciuti, che intendano consegnare all'AIMA, a
norma del regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988,  i  prodotti
ricavati dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di
cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 nella campagna 1988-89,
devono  presentare  offerta  di  vendita  secondo le modalita' e alle
condizioni stabilite nella presente deliberazione.