IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente: "Miglioramenti e perequazioni di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale"; Visto il proprio decreto 14 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1986 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 14 dicembre 1985, con il quale e' stata specificata la documentazione che gli enti, istituti, fondi e casse di previdenza devono annualmente presentare alla Direzione generale del Tesoro ai fini del rimborso delle somme anticipate ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140; Considerate le difficolta' operative derivanti dall'acquisizione della documentazione prevista dal citato decreto 14 dicembre 1985, per il rimborso delle somme anticipate cosi' come evidenziato anche dall'INPS con nota n. 350415 del 24 maggio 1988; Ritenuta l'opportunita' di snellire la documentazione da presentare alla Direzione generale del Tesoro; Decreta: Ai fini del rimborso delle somme anticipate per effetto delle disposizioni del primo comma dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, gli enti, istituti, fondi e casse previdenziali possono annualmente presentare, alla Direzione generale del Tesoro, in luogo della documentazione prevista dal decreto ministeriale 14 dicembre 1985: a) il bilancio consuntivo dell'ente, istituto, fondo o cassa previdenziale, con evidenza, in apposito allegato, per ogni gestione, della categoria di pensione, del numero e dell'ammontare, distinto per anno di competenza, delle maggiorazioni corrisposte; b) l'attestazione del collegio sindacale sulla corrispondenza tra i dati di bilancio e l'importo delle maggiorazioni corrisposte; c) la dichiarazione del direttore generale dell'ente, istituto, fondo o cassa previdenziale che attesti che per ogni pensionato e' stata acquisita la documentazione che da' titolo alla maggiorazione - ivi compresa la dichiarazione dell'interessato alla quale sono applicabili le penalita' previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 - attestante che il beneficio della maggiorazione non e' stato chiesto in altro ordinamento pensionistico. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 novembre 1988 Il Ministro: AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 dicembre 1988 Registro n. 51 Tesoro, foglio n. 337