IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente:
"Miglioramenti  e perequazioni di trattamenti pensionistici e aumento
della pensione sociale";
  Visto  il  proprio  decreto 14 dicembre 1985, registrato alla Corte
dei conti il 3 febbraio 1986 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
53  del  14  dicembre  1985,  con  il  quale  e' stata specificata la
documentazione che gli enti, istituti, fondi e  casse  di  previdenza
devono  annualmente  presentare alla Direzione generale del Tesoro ai
fini del rimborso delle somme anticipate ai  sensi  del  primo  comma
dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140;
  Considerate  le  difficolta'  operative derivanti dall'acquisizione
della documentazione prevista dal citato decreto  14  dicembre  1985,
per  il  rimborso delle somme anticipate cosi' come evidenziato anche
dall'INPS con nota n. 350415 del 24 maggio 1988;
  Ritenuta l'opportunita' di snellire la documentazione da presentare
alla Direzione generale del Tesoro;
                               Decreta:
  Ai  fini  del  rimborso  delle  somme  anticipate per effetto delle
disposizioni del primo comma dell'art. 6 della legge 15 aprile  1985,
n.  140,  gli  enti,  istituti,  fondi  e casse previdenziali possono
annualmente presentare, alla Direzione generale del Tesoro, in  luogo
della  documentazione  prevista  dal decreto ministeriale 14 dicembre
1985:
    a)  il  bilancio  consuntivo  dell'ente,  istituto, fondo o cassa
previdenziale, con evidenza, in apposito allegato, per ogni gestione,
della  categoria  di  pensione, del numero e dell'ammontare, distinto
per anno di competenza, delle maggiorazioni corrisposte;
    b) l'attestazione del collegio sindacale sulla corrispondenza tra
i dati di bilancio e l'importo delle maggiorazioni corrisposte;
    c)  la  dichiarazione del direttore generale dell'ente, istituto,
fondo o cassa previdenziale che attesti che per  ogni  pensionato  e'
stata acquisita la documentazione che da' titolo alla maggiorazione -
ivi  compresa  la  dichiarazione  dell'interessato  alla  quale  sono
applicabili  le penalita' previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15 - attestante che il beneficio della maggiorazione non  e'
stato chiesto in altro ordinamento pensionistico.
  Il  presente  decreto  e' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 23 novembre 1988
                                                   Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 dicembre 1988
Registro n. 51 Tesoro, foglio n. 337