IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12,
  concernente   le  attribuzioni  del  Ministero  del  commercio  con
  l'estero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1987,  n.  454,  concernente  "disposizioni  in materia valutaria, ai
sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599";
  Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, relativo al
regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  norme di legge in materia valutaria
(decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148);
  Tenuto   conto   dell'esigenza   di   mettere  in  distribuzione  i
contingenti   di   importazione   di   merci  da  Albania,  Bulgaria,
Cecoslovacchia,   Cina,   Polonia,  Repubblica  democratica  tedesca,
Romania,  Ungheria,  U.R.S.S.  e Vietnam per il periodo 1› gennaio-31
dicembre 1989;
  Considerato  tuttavia  che  non e' ancora intervenuta la necessaria
decisione  del Consiglio CEE che autorizza gli Stati membri ad aprire
i contingenti di importazione in questione;
  Considerato,  peraltro,  che,  in  tali  circostanze,  l'art. 3 del
regolamento  del Consiglio CEE n. 3420/83 stabilisce che se alla data
del  1›  dicembre  "il Consiglio non ha ancora preso una decisione in
merito, i contingenti di importazione in vigore sono provvisoriamente
rinnovati  per  l'anno successivo" e "in tal caso, prima del 1› marzo
del  nuovo  anno  il Consiglio adotta, conformemente all'art. 113 del
trattato,   le   modifiche   che   ritiene  necessario  apportare  ai
contingenti di importazione oggetto di tale rinnovo";
  Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di mettere in distribuzione, per
l'anno  1989,  i  contingenti  di importazione in questione in misura
corrispondente a quella fissata per il 1988, con riserva di apportare
le successive modifiche che dovessero essere deliberate dal Consiglio
CEE entro il 1› marzo 1989;
  Considerata   altresi'   l'esigenza   di  stabilire  i  criteri  di
ripartizione dei contingenti medesimi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  il periodo 1› gennaio-31 dicembre 1989 sono fissati in via
provvisoria i contingenti d'importazione dei Paesi di origine e per i
prodotti  di  cui  all'allegato A al presente decreto e sono posti in
distribuzione secondo le modalita' di cui ai successivi articoli.
  2.  Eventuali  modifiche  dei  quantitativi,  decise  in  sede CEE,
verranno rese note mediante circolare ministeriale.