IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1987, n. 454, concernente "disposizioni in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599"; Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, relativo al regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni; Visto il testo unico delle norme di legge in materia valutaria (decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148); Tenuto conto dell'esigenza di mettere in distribuzione i contingenti di importazione di merci da Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cina, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Ungheria, U.R.S.S. e Vietnam per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1989; Considerato tuttavia che non e' ancora intervenuta la necessaria decisione del Consiglio CEE che autorizza gli Stati membri ad aprire i contingenti di importazione in questione; Considerato, peraltro, che, in tali circostanze, l'art. 3 del regolamento del Consiglio CEE n. 3420/83 stabilisce che se alla data del 1 dicembre "il Consiglio non ha ancora preso una decisione in merito, i contingenti di importazione in vigore sono provvisoriamente rinnovati per l'anno successivo" e "in tal caso, prima del 1 marzo del nuovo anno il Consiglio adotta, conformemente all'art. 113 del trattato, le modifiche che ritiene necessario apportare ai contingenti di importazione oggetto di tale rinnovo"; Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di mettere in distribuzione, per l'anno 1989, i contingenti di importazione in questione in misura corrispondente a quella fissata per il 1988, con riserva di apportare le successive modifiche che dovessero essere deliberate dal Consiglio CEE entro il 1 marzo 1989; Considerata altresi' l'esigenza di stabilire i criteri di ripartizione dei contingenti medesimi; Decreta: Art. 1. 1. Per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1989 sono fissati in via provvisoria i contingenti d'importazione dei Paesi di origine e per i prodotti di cui all'allegato A al presente decreto e sono posti in distribuzione secondo le modalita' di cui ai successivi articoli. 2. Eventuali modifiche dei quantitativi, decise in sede CEE, verranno rese note mediante circolare ministeriale.