IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in
base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare  gli  importi
di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni,
al fine di conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  che  il  1›  gennaio  1989  verranno in scadenza i buoni del
Tesoro poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 19  dicembre
1985,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 302 del 24 dicembre
1985;
  Ritenuto  di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da
destinare a sottoscrizioni in contanti  e,  per  quanto  occorra,  al
rinnovo dei soli buoni del Tesoro poliennali 12,50% nominativi; detta
emissione e' incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o
di  investimenti  di  capitali  da  effettuarsi  per il tramite della
Direzione generale del debito pubblico;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione  di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di
scadenza 1› gennaio 1994 per un importo di lire  5.000  miliardi,  da
assegnare  con  il  sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di
cui  ai  successivi  articoli,  e  fino  ad  un  ammontare  di   lire
35.653.400.000   da   destinare  al  rinnovo  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali nominativi di scadenza 1› gennaio 1989.
  L'importo  di  lire  5.000  miliardi  e'  incrementabile di lire 10
miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego  di
titoli   nominativi   rimborsabili  o  di  investimenti  di  capitali
menzionate nelle  premesse,  da  effettuarsi  per  il  tramite  della
Direzione generale del debito pubblico.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due
semestralita' posticipate al 1› luglio ed al 1› gennaio di ogni  anno
di durata dei titoli.
  I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza
1›  gennaio  1989  nominativi,  qualora  non  intendano  ottenere  il
rimborso  di  essi,  hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi
titoli con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli  articoli
successivi,  al prezzo di assegnazione che risultera' dall'asta degli
emittendi buoni al portatore e con decorrenza degli interessi dal  1›
gennaio 1989.