IL MINISTRO DELLA SANITA' Riconosciuta la persistente importanza per la salute pubblica dell'infezione da virus dell'epatite B e la necessita' di integrare i mezzi di prevenzione; Ritenuto che l'immunizzazione con vaccino specifico costituisca un valido ausilio di profilassi; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Sentito il Consiglio sanitario nazionale; Visti gli articoli 5, comma 3, e 6, lettera b), della legge n. 833/78; Decreta: Art. 1. La vaccinazione antiepatite B deve essere offerta gratuitamente: a) ai neonati da madre HBsAg positiva (anche se anti HIV positiva); b) a tutti i neonati di comuni o frazioni di essi, con elevato livello di endemia e precisamente con prevalenza di portatori HBsAg pari o superiore all'8%; c) ai conviventi, in particolare ai bambini, di persone HBsAg positive; d) ai pazienti politrasfusi, emofiliaci, emodializzati; e) alle vittime di punture accidentali con aghi potenzialmente infetti; f) ai soggetti affetti da lesioni croniche eczematose o psoriasiche della cute delle mani; g) alle persone che si rechino per motivi di lavoro in aree geografiche ad alta endemia di HBV; h) alle prostitute, ai tossicodipendenti, agli omosessuali maschi; i) al personale sanitario di nuova assunzione nel Servizio sanitario nazionale e al personale del Servizio sanitario nazionale gia' impegnato in attivita' a maggior rischio di contagio e segnatamente che lavori in reparti di emodialisi, rianimazione, oncologia, chirurgia generale e specialistica, ostetricia e ginecologia, malattie infettive, ematologia, laboratori di analisi, centri trasfusionali, sale settorie, studi dentistici; l) al personale ed agli ospiti di istituti per ritardati mentali; m) al personale addetto alla lavorazione degli emoderivati.