IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Riconosciuta  la  persistente  importanza  per  la  salute pubblica
dell'infezione da virus dell'epatite B e la necessita' di integrare i
mezzi di prevenzione;
  Ritenuto  che l'immunizzazione con vaccino specifico costituisca un
valido ausilio di profilassi;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Sentito il Consiglio sanitario nazionale;
  Visti  gli  articoli  5,  comma  3, e 6, lettera b), della legge n.
833/78;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La vaccinazione antiepatite B deve essere offerta gratuitamente:
    a)  ai  neonati  da  madre  HBsAg  positiva  (anche  se  anti HIV
positiva);
    b)  a  tutti  i neonati di comuni o frazioni di essi, con elevato
livello di endemia e precisamente con prevalenza di  portatori  HBsAg
pari o superiore all'8%;
    c)  ai  conviventi,  in  particolare ai bambini, di persone HBsAg
positive;
    d) ai pazienti politrasfusi, emofiliaci, emodializzati;
    e)  alle  vittime  di punture accidentali con aghi potenzialmente
infetti;
    f)   ai   soggetti  affetti  da  lesioni  croniche  eczematose  o
psoriasiche della cute delle mani;
    g)  alle  persone  che  si  rechino  per motivi di lavoro in aree
geografiche ad alta endemia di HBV;
    h)   alle  prostitute,  ai  tossicodipendenti,  agli  omosessuali
maschi;
    i)  al  personale  sanitario  di  nuova  assunzione  nel Servizio
sanitario nazionale e al personale del Servizio  sanitario  nazionale
gia'   impegnato  in  attivita'  a  maggior  rischio  di  contagio  e
segnatamente che  lavori  in  reparti  di  emodialisi,  rianimazione,
oncologia,   chirurgia   generale   e   specialistica,  ostetricia  e
ginecologia, malattie infettive, ematologia, laboratori  di  analisi,
centri trasfusionali, sale settorie, studi dentistici;
    l) al personale ed agli ospiti di istituti per ritardati mentali;
    m) al personale addetto alla lavorazione degli emoderivati.