In ottemperanza al regolamento CEE n. 3814/88 del 7 dicembre 1988, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 337/11 dell'8 dicembre 1988, le importazioni di camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (eclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia (cat. 4 - N.C.D.S.A. 6105 1000; 2010; 2090; 9010 - 6109 1000; 9010; 9030 - 6110 2010; 3010) vengono sottoposte, con decorrenza 9 dicembre 1988, al regime dell'autorizzazione ministeriale nell'ambito del seguente limite quantitativo valido per tre mesi a partire dal 23 novembre 1988: pezzi 465.000. Gli operatori interessati, per ottenere l'autorizzazione di importazione, dovranno presentare domanda, preferibilmente sugli appositi moduli reperibili presso le camere di commercio, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Div. III. Le domande per l'importazione dei prodotti spediti a partire dal 9 dicembre 1988 debbono essere corredate dall'originale del certificato di esportazione rilasciato dalle competenti autorita' indonesiane, ai sensi del punto 2 dell'art. 11 dell'allegato VI del regolamento CEE n. 4136/86 del 22 ottobre 1986, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunita' europea n. L 387 del 31 dicembre 1986. I prodotti spediti dall'Indonesia prima del 9 dicembre 1988 sono immessi in libera pratica previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data. I quantitativi di prodotti spediti dall'Indonesia e importati in Italia nel periodo dal 23 novembre 1988 al 9 dicembre 1988 saranno dedotti dal suddetto limite quantitativo. La presente circolare integra la circolare n. 8/88 del 9 febbraio u.s. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988. E' in corso di modifica il decreto ministeriale n. 589 del 24 dicembre 1987 nel senso sopra indicato. Il Ministro: RUGGIERO