IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  interministeriale  13  settembre  1988, n. 413,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 1988, che
attribuisce  al  Ministro  della  sanita'  il potere di stabilire con
proprio  decreto  le  norme  cui le case produttrici di preparati per
lavare  e  di  coadiuvanti  del  lavaggio  devono  attenersi nel dare
notizia  e  descrizione  all'Istituto  superiore  di  sanita' di ogni
sostituente del fosforo, diverso dal citrato di sodio e dalle zeoliti
artificiali di tipo A, che intendono impiegare;
  Sentito l'Istituto superiore di sanita';
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Le  case  produttrici che intendono impiegare nei preparati per
lavare  o  nei  coadiuvanti del lavaggio una sostanza sostituente del
fosforo  diversa dal citrato di sodio o zeoliti artificiali di tipo A
devono  darne notizia e descrizione all'Istituto superiore di sanita'
secondo il seguente protocollo informativo.

  PROTOCOLLO INFORMATIVO SULLE CARATTERISTICHE DI SOSTITUENTI DEL
   FOSFORO IN PREPARATI PER LAVARE E COADIUVANTI DEL LAVAGGIO.

   1. IDENTITA' DELLA SOSTANZA
   1.1. Denominazione
   1.1.1. Denominazione IUPAC
   1.1.2. Altre denominazioni (denominazione comune,
         denominazione commerciale, abbreviazione)
1.1.3. Numero CAS (se disponibile)
1.2. Formula empirica e di struttura
1.3. Composizione
1.3.1. Purezza della sostanza
1.3.2. Natura e percentuale delle impurezze principali
1.4. Metodi di analisi
       Descrizione completa dei metodi seguiti.
2. DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA
2.1. Produzione e/o importazione complessiva per anno
2.2. Metodi e precauzioni raccomandati (se disponibili)
         concernenti:
           la manipolazione
           il deposito
           il trasporto
           l'incendio.
3. PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE
3.1. Punto di fusione..... ›C
3.2. Punto di ebollizione..... ›C.....Pa
3.3. Densita' relativa..... (D20).....
3.4. Tensione di vapore..... Pa a.....›C
3.5. Tensione superficiale..... M/m (.....›C)
3.6. Idrosolubilita'..... mg/1 (.....›C)
3.7. Liposolubilita'..... mg/100 g di solvente (.....›C)
3.8. Coefficiente di ripartizione (se disponibile)
nottanolo/acqua.
4. PROPRIETA' TOSSICOLOGICHE
4.1. Tossicita' acuta
         via orale DL 50.....mg/kg Effetti rilevati.....
         via cutanea DL 50.....mg/kg Effetti rilevati.....
         via inalatoria (se disponibile)
4.2. Irritazione
         Pelle
         Occhi
4.3. Sensibilizzazione della pelle
4.4. Tossicita' subacuta (28 giorni)
       Effetti osservati...............
       Dose senza alcun effetto tossico................
4.5. Tossicita' sub-cronica (se disponibile)
4.6. Tossicita' cronica (se disponibile)
4.7. Mutagenesi
         Dovrebbero essere impiegati almeno due test, di cui uno a
       livello genico in cellule batteriche ed uno a livello
       cromosomico in cellule di mammifero.
4.8. Cancerogenesi (se disponibile)
4.9. Teratogenesi (se disponibile)
4.9.1. Studi di fertilita' (se disponibili)
4.9.2. Studi metabolici e/o tossicocinetici (se disponibili).
5. STUDI ECOTOSSICOLOGICI
5.1. Effetti sugli organismi
         Tossicita' acuta per i pesci LC 50..... ppm; specie
prescelta...............
         Tossicita' acuta per la daphnia..... LC 50.....ppm
5.2. Altri studi di ecotossicita' (se disponibili)
         Tossicita' prolungata su pesce
         Tossicita' prolungata su Daphnia magna
         Prove su pianta superiore
         Prova su lombrico
         Prova su uccelli
         Prova di bio-accumulazione in una specie
       (es.: pesce)
5.3. Degradazione
         biotica
         abiotica
5.3.1. Studio prolungato di biodegradabilita' (se disponibile).
6. POSSIBILITA'' DI RENDERE INNOCUA LA SOSTANZA
       A livello industria/artigianato e/o di libera vendita
6.1. Possibilita' di recupero
6.2. Possibilita' di neutralizzazione
6.3. Possibilita' di distruzione:
         Impianto di depurazione delle acque
         Scarico controllato
         Altre.
7. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA SOSTANZA
7.1. Documentazione circa l'idoneita' della sostanza a
         sostituire il fosforo nei preparati per lavare e
         nei coadiuvanti del lavaggio.
  Le  prove  devono  essere  eseguite  secondo  metodi riconosciuti e
raccomandati  a livello nazionale o internazionale e secondo le buone
pratiche di laboratorio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 6 dicembre 1988
                                            p. Il Ministro: MARINUCCI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             Il  D.M.  n. 413/1988 reca: "Riduzione della percentuale
          di fosforo nei preparati per lavare". Il testo del relativo
          art. 3 e' il seguente:
             "Art.  3.  -  1. Di ogni altro eventuale sostituente del
          fosforo, oltre il citrato di sodio e le zeoliti artificiali
          di  tipo  A,  che  le case produttrici intendono impiegare,
          deve  essere  data  notizia  e   descrizione   all'Istituto
          superiore  di  sanita' secondo norme stabilite dal Ministro
          della sanita' con proprio decreto.
             Il  Ministro  della  sanita' di concerto con il Ministro
          dell'ambiente  si  pronuncera'  sull'impiego  di  eventuali
          sostituenti,  su  parere del Consiglio superiore di sanita'
          sentito l'Istituto superiore di sanita'".