IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto interministeriale 13 settembre 1988, n. 413, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 1988, che attribuisce al Ministro della sanita' il potere di stabilire con proprio decreto le norme cui le case produttrici di preparati per lavare e di coadiuvanti del lavaggio devono attenersi nel dare notizia e descrizione all'Istituto superiore di sanita' di ogni sostituente del fosforo, diverso dal citrato di sodio e dalle zeoliti artificiali di tipo A, che intendono impiegare; Sentito l'Istituto superiore di sanita'; Decreta: Articolo unico 1. Le case produttrici che intendono impiegare nei preparati per lavare o nei coadiuvanti del lavaggio una sostanza sostituente del fosforo diversa dal citrato di sodio o zeoliti artificiali di tipo A devono darne notizia e descrizione all'Istituto superiore di sanita' secondo il seguente protocollo informativo. PROTOCOLLO INFORMATIVO SULLE CARATTERISTICHE DI SOSTITUENTI DEL FOSFORO IN PREPARATI PER LAVARE E COADIUVANTI DEL LAVAGGIO. 1. IDENTITA' DELLA SOSTANZA 1.1. Denominazione 1.1.1. Denominazione IUPAC 1.1.2. Altre denominazioni (denominazione comune, denominazione commerciale, abbreviazione) 1.1.3. Numero CAS (se disponibile) 1.2. Formula empirica e di struttura 1.3. Composizione 1.3.1. Purezza della sostanza 1.3.2. Natura e percentuale delle impurezze principali 1.4. Metodi di analisi Descrizione completa dei metodi seguiti. 2. DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA 2.1. Produzione e/o importazione complessiva per anno 2.2. Metodi e precauzioni raccomandati (se disponibili) concernenti: la manipolazione il deposito il trasporto l'incendio. 3. PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE 3.1. Punto di fusione..... C 3.2. Punto di ebollizione..... C.....Pa 3.3. Densita' relativa..... (D20)..... 3.4. Tensione di vapore..... Pa a.....C 3.5. Tensione superficiale..... M/m (.....C) 3.6. Idrosolubilita'..... mg/1 (.....C) 3.7. Liposolubilita'..... mg/100 g di solvente (.....C) 3.8. Coefficiente di ripartizione (se disponibile) nottanolo/acqua. 4. PROPRIETA' TOSSICOLOGICHE 4.1. Tossicita' acuta via orale DL 50.....mg/kg Effetti rilevati..... via cutanea DL 50.....mg/kg Effetti rilevati..... via inalatoria (se disponibile) 4.2. Irritazione Pelle Occhi 4.3. Sensibilizzazione della pelle 4.4. Tossicita' subacuta (28 giorni) Effetti osservati............... Dose senza alcun effetto tossico................ 4.5. Tossicita' sub-cronica (se disponibile) 4.6. Tossicita' cronica (se disponibile) 4.7. Mutagenesi Dovrebbero essere impiegati almeno due test, di cui uno a livello genico in cellule batteriche ed uno a livello cromosomico in cellule di mammifero. 4.8. Cancerogenesi (se disponibile) 4.9. Teratogenesi (se disponibile) 4.9.1. Studi di fertilita' (se disponibili) 4.9.2. Studi metabolici e/o tossicocinetici (se disponibili). 5. STUDI ECOTOSSICOLOGICI 5.1. Effetti sugli organismi Tossicita' acuta per i pesci LC 50..... ppm; specie prescelta............... Tossicita' acuta per la daphnia..... LC 50.....ppm 5.2. Altri studi di ecotossicita' (se disponibili) Tossicita' prolungata su pesce Tossicita' prolungata su Daphnia magna Prove su pianta superiore Prova su lombrico Prova su uccelli Prova di bio-accumulazione in una specie (es.: pesce) 5.3. Degradazione biotica abiotica 5.3.1. Studio prolungato di biodegradabilita' (se disponibile). 6. POSSIBILITA'' DI RENDERE INNOCUA LA SOSTANZA A livello industria/artigianato e/o di libera vendita 6.1. Possibilita' di recupero 6.2. Possibilita' di neutralizzazione 6.3. Possibilita' di distruzione: Impianto di depurazione delle acque Scarico controllato Altre. 7. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA SOSTANZA 7.1. Documentazione circa l'idoneita' della sostanza a sostituire il fosforo nei preparati per lavare e nei coadiuvanti del lavaggio. Le prove devono essere eseguite secondo metodi riconosciuti e raccomandati a livello nazionale o internazionale e secondo le buone pratiche di laboratorio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 6 dicembre 1988 p. Il Ministro: MARINUCCI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Il D.M. n. 413/1988 reca: "Riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare". Il testo del relativo art. 3 e' il seguente: "Art. 3. - 1. Di ogni altro eventuale sostituente del fosforo, oltre il citrato di sodio e le zeoliti artificiali di tipo A, che le case produttrici intendono impiegare, deve essere data notizia e descrizione all'Istituto superiore di sanita' secondo norme stabilite dal Ministro della sanita' con proprio decreto. Il Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'ambiente si pronuncera' sull'impiego di eventuali sostituenti, su parere del Consiglio superiore di sanita' sentito l'Istituto superiore di sanita'".