IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di regolamentare le
esecuzioni dei  provvedimenti  di  rilascio  degli  immobili  urbani,
tenuto  conto  anche  della  eccezionale  carenza  di  disponibilita'
abitative; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 dicembre 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno
e di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di  immobili
urbani  di  proprieta'  privata  e  pubblica,  adibiti  ad   uso   di
abitazione, per  cessazione  del  contratto  alla  scadenza,  nonche'
l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto  di
cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e  di  quelle  di
rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura  civile  per
finita locazione relativa a detti immobili, e'  sospesa  sino  al  30
aprile 1989: 
    a) nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonche' nei comuni  con  gli
stessi confinanti; 
    b) nei seguenti capoluoghi di provincia, di  cui  all'allegato  A
della  delibera  CIPE  30  maggio  1985,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 143  del  19  giugno  1985:  Agrigento,  Ancona,  Aosta,
Arezzo, Avellino, Benevento,  Bergamo,  Bolzano,  Brescia,  Brindisi,
Cagliari, Campobasso,  Caserta,  Chieti,  Cremona,  Ferrara,  Foggia,
Grosseto, Imperia,  L'Aquila,  La  Spezia,  Latina,  Lecce,  Livorno,
Mantova, Massa  Carrara,  Matera,  Messina,  Modena,  Novara,  Nuoro,
Padova,  Parma,  Pavia,  Perugia,  Pescara,  Pisa,  Potenza,   Reggio
Calabria, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Taranto,
Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Verona,  Vicenza  e
Viterbo; 
    c) nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile  1987,  n.  152,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del  22  aprile  1987,  non
compresi nelle lettere a) e b). 
  2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata,  anche
se compresi nelle lettere a) , b) e  c)  del  comma  1,  nonche'  nei
comuni  per  i  quali  sia  intervenuta  dichiarazione  di  calamita'
naturale di particolare gravita', espressa con ordinanza del Ministro
per il coordinamento della protezione civile,  i  cui  effetti  siano
ancora in corso, la sospensione ha effetto sino al 31 dicembre 1989.