IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione
degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonche'
di   differire   il  termine  relativo  al  completamento  del  piano
straordinario per l'occupazione giovanile;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 dicembre 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  di  grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione
economica e del tesoro;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
     Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione
       settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile
  1.  La  retribuzione  da  assumere  come  base  per  il calcolo dei
contributi  di  previdenza  e  di  assistenza sociale non puo' essere
inferiore   all'importo   delle   retribuzioni  stabilito  da  leggi,
regolamenti,   contratti   o   accordi  collettivi,  stipulati  dalle
organizzazioni  sindacali  piu'  rappresentative  su  base nazionale,
ovvero  da  contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione
di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
  2. La contribuzione relativa alla differenza tra la retribuzione di
cui  al  comma  1  e  la  retribuzione  corrisposta,  salvi i diritti
spettanti  al  lavoratore  nell'ambito  del  rapporto di lavoro, e' a
carico del datore di lavoro.
  3.   Con  effetto  dal  1›  gennaio  1989  la  percentuale  di  cui
all'articolo   7,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto-legge  12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre  1983,  n.  638, e' elevata a 45. A decorrere dal periodo di
paga in corso alla data del 1› gennaio 1989, la percentuale di cui al
secondo periodo del predetto comma e' elevata a 11,25.
  4.  A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1989, il
comma  1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
e' sostituito dai seguenti:
   "1.  Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore
di  lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese
le  trattenute  effettuate  ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della
legge  30  aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non
possono  essere  portate  a conguaglio con le somme anticipate, nelle
forme  e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per
conto  delle  gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente
denunciate alle gestioni stesse.
   1-bis.  L'omesso  versamento  delle  ritenute di cui al comma 1 e'
punito  con  la  reclusione  fino a tre anni e con la multa fino a L.
2.000.000. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della
data  stabilita  per  lo  stesso  e  comunque,  ove  sia  fissato  il
dibattimento  prima  di  tale  termine,  non  oltre  le formalita' di
apertura del dibattimento stesso, estingue il reato".