IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica; Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale e' stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di collocamento di titoli obbligazionari ed e' stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri: a) rendimento medio dei BOT a 6 e 12 mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare; b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori; Visto il proprio decreto del 31 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 5 novembre 1988, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre novembre-dicembre 1988 e' stato determinato nella misura del 13 per cento annuo posticipato, di cui 1,30 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria; Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa e' stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,30 per cento; Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre gennaio-febbraio 1989 relativo alle operazioni sopra indicate; Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonche' dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre gennaio-febbraio 1989 e' determinato nella misura del 13,15 per cento annuo posticipato, di cui 1,30 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 dicembre 1988 Il Ministro: AMATO