IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 29 luglio 1988 de La Venezia assicurazioni - Societa' per azioni, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita da utilizzare per assicurazioni collettive o come complementari di forme individuali, con esclusione delle assicurazioni temporanee per il caso di morte; Vista la lettera in data 3 novembre 1988, n. 823043 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita da utilizzare per assicurazioni collettive o come complementari di forme individuali, con esclusione delle assicurazioni temporanee per il caso di morte, presentate da La Venezia assicurazioni - Societa' per azioni, con sede in Trieste: 1) tariffa V6U speciale - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente mensilmente di 1/12n, a premio unico; 2) tariffa V14 speciale - assicurazione temporanea per il caso di morte di annualita' temporanee posticipate certe pagabile secondo la rateazione prescelta, a premio annuo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 9 dicembre 1988 Il Ministro: BATTAGLIA