IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 1986 e 28 aprile 1988 con i quali sono state approvate alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Polaris vita S.p.a., con sede in Roma; Viste le domande in data 9 giugno 1988 e 23 giugno 1988 della Polaris vita S.p.a, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni generali di polizza, nonche' l'autorizzazione ad elevare l'aliquota minima di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita approvate con i predetti decreti ministeriali; Viste le lettere in data 1 agosto 1988, n. 822448 e 24 agosto 1988, n. 822619 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo delle condizioni generali di polizza in sostituzione di quelle approvate con decreto ministeriale 22 dicembre 1986 e le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Polaris vita S.p.a., con sede in Roma: 1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente mensilmente, a premio unico; 2) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa, a premio unico; 3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa, a premi annui limitati.