IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in data 9 dicembre 1987, 8 marzo 1988, 18 marzo
1988, 9 giugno 1988 e 30 giugno 1988 della Augusta vita  S.p.a.,  con
sede  in  Torino, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe
di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni  speciali  di
polizza,  del  nuovo  testo  dell'art. 7 delle condizioni generali di
polizza regolanti il pagamento delle prestazioni, di una clausola  di
rivalutazione da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita
e del nuovo testo del regolamento della gestione  interna  denominata
"Augusta   risparmio"  nonche'  di  condizioni  speciali  di  polizza
regolanti l'emissione di contratti  di  assicurazione  sulla  vita  a
premio  puro  a favore dei dipendenti della societa' e/o del relativo
coniuge;
  Viste le lettere in data 14 giugno 1988, n. 822006, 24 giugno 1988,
n. 822144, 7 luglio 1988, n. 822245, 7 luglio 1988, n.  822246  e  28
settembre  1988,  n.  822751 con le quali l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha
comunicato  che  non  esistono  elementi  ostativi all'emanazione del
provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni
speciali  di  polizza,  il  nuovo  testo dell'art. 7 delle condizioni
generali di polizza regolanti il  pagamento  delle  prestazioni,  una
clausola   di   rivalutazione   da   applicare   ad  una  tariffa  di
assicurazione sulla  vita,  il  nuovo  testo  del  regolamento  della
gestione interna denominata "Augusta risparmio" nonche' le condizioni
speciali  di  polizza   regolanti   l'emissione   di   contratti   di
assicurazione  a  premio  puro  a favore dei dipendenti della Augusta
vita S.p.a. e/o del relativo coniuge, presentate dalla  Augusta  vita
S.p.a., con sede in Torino:
   1)  tariffa  di  assicurazione  di rendita vitalizia differita con
controassicurazione, a premio unico, per testa di sesso maschile o di
sesso femminile, da utilizzare esclusivamente per contratti emessi in
forma collettiva aventi differimento inferiore ad un anno (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   2)  tariffa  n.  A20U  -  assicurazione  mista  a  premio unico di
inventario  da  utilizzare  per  la  trasformazione  di  preesistenti
contratti  emessi  nelle forme tariffarie A20A (assicurazione mista a
premio annuo costante) e A20B (assicurazione  mista  a  premio  annuo
rivalutabile) in altri a premio unico;
   3)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della sopracitata  tariffa
n. A20U;
   4)  tariffa  di  opzione,  per  testa di sesso maschile o di sesso
femminile,  per  il  prolungamento  di  un  anno   del   periodo   di
differimento  nel  pagamento  di  una  rendita vitalizia rivalutabile
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   5)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa  di
opzione;
   6)  nuovo  testo  dell'art. 7 delle condizioni generali di polizza
regolanti  "il  pagamento   delle   prestazioni",   in   sostituzione
dell'analogo approvato con decreto ministeriale del 19 dicembre 1985;
   7)  clausola  di  rivalutazione  della  prestazione  assicurata da
applicare alla  tariffa  di  capitalizzazione  finanziaria  a  premio
unico,  per  forme  collettive,  per  il  pagamento  di  un  capitale
rivalutabile annualmente alla scadenza contrattuale, in  sostituzione
dell'analoga  clausola approvata con decreto ministeriale 19 dicembre
1985;
   8)  nuovo  testo  del  regolamento della gestione interna separata
denominata "Augusta risparmio", da applicare a  contratti  collettivi
di  operazioni  di  capitalizzazione,  in  sostituzione  dell'analogo
approvato con decreto ministeriale del 19 dicembre 1985;
   9)   condizioni  speciali  di  polizza  regolanti  l'emissione  di
contratti di assicurazione stipulati  a  premio  puro  in  luogo  dei
corrispondenti tassi di tariffa a favore dei dipendenti della Augusta
vita S.p.a. e/o del relativo coniuge. L'adozione dei  predetti  tassi
e'  applicabile  ai  coniugi  dei  dipendenti previa trattenuta dallo
stipendio dello stesso dipendente del premio di assicurazione.