IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 otttobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visto il decreto ministeriale del 2 novembre 1987 con il quale sono state approvate condizioni speciali di polizza per tariffe di assicurazione sulla vita; Vista la domanda in data 30 maggio 1988 della MAA Vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, nonche' l'autorizzazione ad elevare l'aliquota minima di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle condizioni di polizza approvate con il predetto decreto ministeriale e ad elevare il capitale massimo assicurabile per le forme temporanee per il caso di morte; Viste le lettere in data 23 agosto 1988, n. 822607, e 24 agosto 1988, n. 822623, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza presentate dalla MAA Vita assicurazione S.p.a., con sede in Milano: 1) tariffa 120 - tassi di premio di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente ogni anno di 1/n del capitale a premio annuo non limitato, applicabile per complementari e collettive; 2) coefficienti applicabili ai premi delle temporanee a capitale decrescente annualmente per convertire la decrescenza da annuale a semestrale, trimestrale, mensile; 3) tariffa 131 - tassi di premio di assicurazioni temporanee di annualita' temporanee posticipate certe a premio annuo; 4) tariffa 132 - tassi di premio di assicurazioni temporanee di annualita' temporanee certe a premio unico; 5) condizioni speciali per assicurazioni di gruppo a favore di dirigenti delle aziende industriali stipulati da compagnie di assicurazione aderenti al "Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidita' dei dirigenti di aziende industriali"; 6) tassi di premio applicabili alle assicurazioni di cui al punto 5); 7) condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo a a favore di dirigenti delle aziende industriali stipulate da compagnie di assicurazione aderenti al "Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidita' dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi"; 8) tassi di premio applicabili alle assicurazioni di cui al precedente punto 7).