IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 convertito
dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul
territorio   nazionale  per  rimuovere  incombenti  pericoli  per  la
pubblica incolumita' dovuti a movimenti  franosi  in  atto  ovvero  a
gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Vista  la  nota  del  comune  di  Gualdo  Cattaneo, in provincia di
Perugia, n. 5610 del 14 luglio 1987 con la  quale  viene  chiesto  un
finanziamento  di  L. 2.175.000.000 per le opere di consolidamento di
un movimento franoso che investe parte del capoluogo determinando  un
pericolo incombente per la pubblica incolumita';
  Visto  il  verbale  di  sopralluogo del 10 febbraio 1988 con cui il
rappresentante del Gruppo nazionale per la  difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche  ravvisa  una situazione di incombente pericolo per la
pubblica incolumita';
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  comunque  la  necessita'  di  consentire almeno un primo
immediato intervento  teso  alla  eliminazione  dei  piu'  impellenti
pericoli per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al  fine  di  consentire  un  primo  immediato intervento teso alla
eliminazione del pericolo incombente nel comune di Gualdo Cattaneo  e
di  cui  in  premessa, e' assegnata al comune medesimo la somma di L.
600.000.000.