IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito
dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul
territorio   nazionale  per  rimuovere  incombenti  pericoli  per  la
pubblica incolumita' dovuti a movimenti  franosi  in  atto  ovvero  a
gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Viste  la  nota  n.  92  del  22 febbraio 1988 con cui il comune di
Cefalu' in provincia  di  Palermo,  segnala  una  frana  in  atto  di
notevole entita' in localita' Sant'Ambrogio e la nota n. 17303 del 23
settembre  1988  con  cui  la  regione  Sicilia  quantifica   in   L.
1.200.000.000  la  somma  necessaria  per  le opere di consolidamento
della frana verificatasi nel comune di Cefalu';
  Visto  il  verbale  di  sopralluogo  del  20 aprile 1988 con cui il
rappresentante del Gruppo nazionale per la  difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente per
la pubblica incolumita';
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  comunque  la  necessita'  di  consentire almeno un primo
immediato intervento  teso  alla  eliminazione  dei  piu'  impellenti
pericoli per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al  fine  di  consentire  un  primo  immediato intervento teso alla
eliminazione del pericolo incombente nel comune di Cefalu' e  di  cui
in  premessa,  e'  assegnata  al  comune  medesimo  la  somma  di  L.
500.000.000.