IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito
dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul
territorio   nazionale  per  rimuovere  incombenti  pericoli  per  la
pubblica incolumita' dovuti a movimenti  franosi  in  atto  ovvero  a
gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Vista  la  nota  n.  15890  del 15 luglio 1988 con cui il comune di
Mesagne, in provincia di Brindisi, chiede un ulteriore  finanziamento
di L. 4.000.000.000 per il completamento delle opere atte a sanare il
dissesto del territorio comunale ove e' stato riscontrato  uno  stato
di pericolo incombente per la pubblica incolumita';
  Vista  la  relazione  trasmessa  con  nota del 23 novembre 1988, n.
134/RS.3, con cui il  rappresentante  del  Gruppo  nazionale  per  la
difesa  dalle  catastrofi  idrogeologiche  ravvisa  una situazione di
incombente pericolo per la pubblica incolumita';
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  comunque  la  necessita'  di  consentire almeno un primo
immediato intervento  teso  alla  eliminazione  dei  piu'  impellenti
pericoli per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al  fine  di  consentire  un  primo  immediato intervento teso alla
eliminazione del pericolo incombente nel comune di Mesagne e  di  cui
in  premessa,  e'  assegnata  al  comune  medesimo  la  somma  di  L.
400.000.000.