IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988; Visti il telex del 25 ottobre 1988 con cui il comune di Chieuti, in provincia di Foggia, ha segnalato una frana nel costone occidentale del centro abitato, e la nota del 12 novembre 1988 n. 4454 con cui l'amministrazione comunale ha quantificato in L. 1.350.000.000 la somma necessaria per le opere di consolidamento sul versante ovest dell'abitato; Visto il verbale di sopralluogo dell'11 novembre 1988 nel quale e' stata ravvisata una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumita'; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata comunque la necessita' di consentire almeno un primo immediato intervento teso alla eliminazione dei piu' impellenti pericoli per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Chieuti e di cui in premessa, e' assegnata al comune medesimo la somma di L. 800.000.000.