IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto   il   decreto-legge   12   novembre  1982,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito
dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul
territorio   nazionale  per  rimuovere  incombenti  pericoli  per  la
pubblica incolumita' dovuti a movimenti  franosi  in  atto  ovvero  a
gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Visti il telex del 25 ottobre 1988 con cui il comune di Chieuti, in
provincia di Foggia, ha segnalato una frana nel  costone  occidentale
del  centro  abitato,  e la nota del 12 novembre 1988 n. 4454 con cui
l'amministrazione comunale ha quantificato  in  L.  1.350.000.000  la
somma  necessaria  per  le opere di consolidamento sul versante ovest
dell'abitato;
  Visto  il verbale di sopralluogo dell'11 novembre 1988 nel quale e'
stata ravvisata una situazione di incombente pericolo per la pubblica
incolumita';
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  comunque  la  necessita'  di  consentire almeno un primo
immediato intervento  teso  alla  eliminazione  dei  piu'  impellenti
pericoli per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al  fine  di  consentire  un  primo  immediato intervento teso alla
eliminazione del pericolo incombente nel comune di Chieuti e  di  cui
in  premessa,  e'  assegnata  al  comune  medesimo  la  somma  di  L.
800.000.000.