IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Viste  le  ordinanze  n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre  1987,  n.  1316/FPC
del  28 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
31 dicembre 1987 e n. 1317/FPC del 30 dicembre 1987 pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1988;
  Vista  l'ordinanza  n. 1509/FPC del 20 luglio 1988 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 1988 con la quale, da  ultimo,
sono  stati  prorogati  i  benefici  della sospensione dei termini in
favore delle popolazioni  dei  comuni,  della  provincia  di  Sondrio
colpite dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987;
  Vista  la  nota  n.  17992  del  15  dicembre  1988 con la quale la
provincia di Sondrio ha chiesto un ulteriore rinvio del  termine  del
1›  gennaio 1989 di cui all'art. 4 della ordinanza n. 1316/FPC del 28
dicembre 1987 relativo  ai  versamenti  da  parte  dei  sostituti  di
imposta,  in  scadenza nel periodo compreso tra il 1› gennaio 1988 ed
il 17 luglio 1988, per evitare negative  ripercussioni  nell'economia
della  provincia, nelle more della definizione dei rapporti fiscali e
contributivi pendenti da attuarsi con la emanada  legge  organica  di
ricostruzione e sviluppo;
  Considerato   che   nel   territorio  della  provincia  di  Sondrio
permangono   tuttora   negative   ripercussioni   sulla    situazione
economico-finanziaria;
  Visto  l'assenso  del  Consiglio dei Ministri espresso nella seduta
del 20 luglio  1987  rispetto  al  quale  il  presente  provvedimento
esplica funzione di integrazione necessaria della disciplina;
  Sentito il Ministero delle finanze;
  Ravvisata  la  necessita'  di  concedere,  la richiesta proroga, in
attesa  di  una  definizione  normativa  dei   rapporti   fiscali   e
contributivi pendenti;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  I  termini  per i versamenti, da parte dei sostituti di imposta, in
scadenza nel periodo compreso tra il 1› gennaio 1988 ed il 17  luglio
1988,  sospesi fino al 31 dicembre 1988 compreso ai sensi dell'art. 4
della ordinanza  n.  1316/FPC  del  28  dicembre  1987  citata  nelle
premesse sono ulteriormente sospesi fino al 30 giugno 1989.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 dicembre 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO