IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Viste le ordinanze n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 1987, n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1987 e n. 1317/FPC del 30 dicembre 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1988; Vista l'ordinanza n. 1509/FPC del 20 luglio 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 1988 con la quale, da ultimo, sono stati prorogati i benefici della sospensione dei termini in favore delle popolazioni dei comuni, della provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987; Vista la nota n. 17992 del 15 dicembre 1988 con la quale la provincia di Sondrio ha chiesto un ulteriore rinvio del termine del 1 gennaio 1989 di cui all'art. 4 della ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 relativo ai versamenti da parte dei sostituti di imposta, in scadenza nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1988 ed il 17 luglio 1988, per evitare negative ripercussioni nell'economia della provincia, nelle more della definizione dei rapporti fiscali e contributivi pendenti da attuarsi con la emanada legge organica di ricostruzione e sviluppo; Considerato che nel territorio della provincia di Sondrio permangono tuttora negative ripercussioni sulla situazione economico-finanziaria; Visto l'assenso del Consiglio dei Ministri espresso nella seduta del 20 luglio 1987 rispetto al quale il presente provvedimento esplica funzione di integrazione necessaria della disciplina; Sentito il Ministero delle finanze; Ravvisata la necessita' di concedere, la richiesta proroga, in attesa di una definizione normativa dei rapporti fiscali e contributivi pendenti; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. I termini per i versamenti, da parte dei sostituti di imposta, in scadenza nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1988 ed il 17 luglio 1988, sospesi fino al 31 dicembre 1988 compreso ai sensi dell'art. 4 della ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 citata nelle premesse sono ulteriormente sospesi fino al 30 giugno 1989. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 dicembre 1988 Il Ministro: LATTANZIO