IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare l'art. 13, che disciplina la individuazione delle associazioni di protezione ambientale da effettuarsi con decreto del Ministro dell'ambiente, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente; Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59; Vista la documentata istanza di individuazione avanzata dalla Associazione nazionale per la tutela dell'ambiente (A.N.T.A.); Sentito il Consiglio nazionale per l'ambiente che, nell'adunanza del 23 febbraio 1988, ha espresso parere negativo in merito alla suddetta individuazione, ritenendo che: l'associazione non ha ancora svolto alcuna attivita' di rilevanza nazionale. Ha un carattere essenzialmente professionale. L'assemblea e' formata solo da soci fondatori, per cui non ha quella larga base sociale richiesta dalla legge. Vista la nota dell'A.N.T.A. con la quale si illustrano le attivita' di rilevanza nazionale svolte e si da assicurazione circa la modifica dello statuto, diretta ad ottenere una base sociale allargata a tutto il territorio nazionale; Ritenuto che, sulla base dei nuovi elementi forniti con la suddetta nota, sono maturati presupposti che consentono di procedere alla individuazione dell'A.N.T.A. tra le associazioni di protezione ambientale; Decreta: Articolo unico L'Associazione nazionale per le tutela dell'ambiente, per le motivazioni esposte in premessa, e' individuata tra quelle di protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, primo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Roma, addi' 14 ottobre 1988 Il Ministro: RUFFOLO
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 13 della legge n. 349/86, reca: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", e' il seguente: "Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. 2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento". - La legge n. 59/87, reca: "Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente".