IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare l'art. 13,
che disciplina la individuazione  delle  associazioni  di  protezione
ambientale  da  effettuarsi  con  decreto del Ministro dell'ambiente,
previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente;
  Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59;
  Vista  la  documentata  istanza  di  individuazione  avanzata dalla
Associazione nazionale per la tutela dell'ambiente (A.N.T.A.);
  Sentito  il  Consiglio  nazionale per l'ambiente che, nell'adunanza
del 23 febbraio 1988, ha espresso  parere  negativo  in  merito  alla
suddetta  individuazione, ritenendo che: l'associazione non ha ancora
svolto alcuna attivita'  di  rilevanza  nazionale.  Ha  un  carattere
essenzialmente  professionale.  L'assemblea  e'  formata solo da soci
fondatori, per cui non ha quella larga base sociale  richiesta  dalla
legge.
  Vista la nota dell'A.N.T.A. con la quale si illustrano le attivita'
di rilevanza nazionale svolte e si da assicurazione circa la modifica
dello statuto, diretta ad ottenere una base sociale allargata a tutto
il territorio nazionale;
  Ritenuto che, sulla base dei nuovi elementi forniti con la suddetta
nota, sono maturati presupposti  che  consentono  di  procedere  alla
individuazione   dell'A.N.T.A.  tra  le  associazioni  di  protezione
ambientale;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  L'Associazione  nazionale  per  le  tutela  dell'ambiente,  per  le
motivazioni  esposte  in  premessa,  e'  individuata  tra  quelle  di
protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, primo
comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
   Roma, addi' 14 ottobre 1988
                                                 Il Ministro: RUFFOLO
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  13 della legge n. 349/86, reca:
          "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di danno ambientale", e' il seguente:
             "Art.  13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
          a carattere nazionale e quelle presenti  in  almeno  cinque
          regioni   sono   individuate   con   decreto  del  Ministro
          dell'ambiente sulla base delle finalita'  programmatiche  e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della  sua
          rilevanza  esterna,  previo  parere del Consiglio nazionale
          per l'ambiente da  esprimere  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta.
             2.  Il  Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
          composizione del Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  le
          terne  di  cui  al precedente articolo 12, comma 1, lettera
          c), effettua, entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore
          della   presente  legge,  una  prima  individuazione  delle
          associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti  in
          almeno   cinque  regioni,  secondo  i  criteri  di  cui  al
          precedente comma 1, e ne informa il Parlamento".
             -  La legge n. 59/87, reca: "Disposizioni transitorie ed
          urgenti per il funzionamento del Ministero  dell'ambiente".