IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                             IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul  valore
aggiunto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  gennaio 1985, emanato ai sensi
dell'art. 34, primo comma, del citato decreto n. 633,  con  il  quale
sono state determinate le percentuali forfetarie di compensazione per
le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima  parte
della  tabella  A  allegata  al  detto  decreto  n. 633 effettuate da
produttori agricoli;
  Visto  l'art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550, con il
quale per le cessioni dei prodotti di cui alla lettera a) dell'art. 1
del  citato  decreto  ministeriale  la  percentuale  di compensazione
stabilita nella misura del 10 per cento dall'art. 2, comma  2,  della
legge  24  dicembre  1988,  n.   541,  e' stata fissata relativamente
all'anno 1989, nella misura del 12 per cento;
  Vista   la   nota  29  dicembre  1988,  n.  037525,  del  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  -   Direzione   generale   della
produzione agricola, con la quale, in relazione all'effettivo onere a
monte sostenuto dai produttori agricoli, viene proposta  l'elevazione
dal  2 al 4 per cento della percentuale di compensazione prevista per
le cessioni dei prodotti di cui alle lettere c ) e d) del sopracitato
decreto del 5 gennaio 1985;
  Ritenuto   opportuno   provvedere   alla   modifica   del   decreto
ministeriale 5 gennaio 1985;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le  percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni,  sono  stabilite  per  i seguenti prodotti o gruppi di
prodotti nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi  indicate:
    a)  animali  vivi  della  specie bovina, compresi gli animali del
genere bufalo, e suina, di cui al n. 2 della tabella A, parte  prima,
allegata  al  decreto  n.  633;  latte  fresco  non  concentrato  ne'
zuccherato e non  condizionato  per  la  vendita  al  minuto  esclusi
yogurt,  kephir,  latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte
battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati  . . . .  12%
    b)  animali  vivi  della  specie  ovina e caprina, di cui al n. 2
della citata tabella A, parte prima; prodotti di cui ai numeri 1,  3,
4  escluse  le  rane,  5, 6, 9 escluso il latte fresco indicato nelle
lettere a ) e d), 11, 12, 34, 36, 47, 48, 49, 56 della stessa tabella
A, parte prima   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9%
    c)  prodotti  compresi  nella  citata  tabella  A,  parte  prima,
derivanti dalla pesca in acque  dolci  e  dalla  piscicoltura,  dalla
mitilicoltura,  dalla ostricoltura e dall'allevamento di rane e altri
molluschi e crostacei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4%
    d)  latte  fresco,  non  concentrato ne' zuccherato, destinato al
consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto
a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
altri prodotti compresi nella citata tabella A, parte prima,  diversi
da quelli indicati nelle lettere precedenti  . . . . . . . . . . . 4%