IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1985, emanato ai sensi dell'art. 34, primo comma, del citato decreto n. 633, con il quale sono state determinate le percentuali forfetarie di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al detto decreto n. 633 effettuate da produttori agricoli; Visto l'art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550, con il quale per le cessioni dei prodotti di cui alla lettera a) dell'art. 1 del citato decreto ministeriale la percentuale di compensazione stabilita nella misura del 10 per cento dall'art. 2, comma 2, della legge 24 dicembre 1988, n. 541, e' stata fissata relativamente all'anno 1989, nella misura del 12 per cento; Vista la nota 29 dicembre 1988, n. 037525, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, con la quale, in relazione all'effettivo onere a monte sostenuto dai produttori agricoli, viene proposta l'elevazione dal 2 al 4 per cento della percentuale di compensazione prevista per le cessioni dei prodotti di cui alle lettere c ) e d) del sopracitato decreto del 5 gennaio 1985; Ritenuto opportuno provvedere alla modifica del decreto ministeriale 5 gennaio 1985; Decreta: Art. 1. Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate: a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina, di cui al n. 2 della tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633; latte fresco non concentrato ne' zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati . . . . 12% b) animali vivi della specie ovina e caprina, di cui al n. 2 della citata tabella A, parte prima; prodotti di cui ai numeri 1, 3, 4 escluse le rane, 5, 6, 9 escluso il latte fresco indicato nelle lettere a ) e d), 11, 12, 34, 36, 47, 48, 49, 56 della stessa tabella A, parte prima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9% c) prodotti compresi nella citata tabella A, parte prima, derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura, dalla mitilicoltura, dalla ostricoltura e dall'allevamento di rane e altri molluschi e crostacei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% d) latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; altri prodotti compresi nella citata tabella A, parte prima, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti . . . . . . . . . . . 4%