IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' le aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonche' di confermare le agevolazioni tributarie per i comuni delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento e' elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100. 2. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono cosi' modificate: a) sigarette . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,28 per cento b) sigari e sigaretti naturali . . . . . . . . 23,28 " c) sigari e sigaretti altri . . . . . . . . . . 47,28 " d) tabacco da fumo . . . . . . . . . . . . . . 55,28 " e) tabacco da masticare . . . . . . . . . . . . 26,28 " f) tabacco da fiuto . . . . . . . . . . . . . . 26,28 "